Corte di Cassazione – Sezione V penale – 16 novembre 2011, n. 42146. Stalking, gli sms scambiati tra le parti che attestano buoni rapporti tra le stesse non sono un giusto presupposto per la revoca della misura cautelare

 

Il testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 16 novembre 2011, n. 42146


Osserva

Con ordinanza del 13 gennaio 2011 il GIP del Tribunale di Montepulciano applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di C. A.R., indagato per il reato di cui ali’art. 612 bis, commi 1 e 2, c. per avere, con condotte reiterate, molestato l’ex convivente M. L., seguendola, avvicinandola, importunandola e continuamente minacciandola anche di morte, tanto da cagionarle un perdurante grave stato d’ansia e, comunque, costringendola ad alterare le proprie quotidiane abitudini ed a rinunciare ad una normale vita di relazione; fatto aggravato perché commesso da soggetto già legato alla persona offesa da relazione affettiva.

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dall’indagato, il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza indicata in epigrafe, confermava il titolo custodiate, con consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta d difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indiciate.

Con unico motivo d’impugnativa parte ricorrente deduce mancanza di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 292 comma 2 lett. e), anche in ragione dell’inattendibilità della querelante nonché difetto di motivazione e travisamento del fatto, ai sensi dell’art. 606 lett. e). Si duole, in particolare, che siano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza, senza considerare le risultanze delle indagini difensive di cui all’art. 391 bis c.p.p., attestanti il mantenimento di buoni rapporti tra le parti comprovati da diversi messaggi telefonici, di inequivoco tenore.

Il ricorso è privo di fondamento.

Ed invero, non merita censure di sorta il contesto giustificativo in forza del quale il giudice a quo ha ritenuto esistente un quadro indiziano idoneo a carico dell’indagato in ordine al reato a lui ascritto. La verifica ab extrinseco della logicità e coerenza dello sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato esaurisce il compito di questo Giudice di legittimità, al quale è inibito l’esame funditus della reale valenza dimostrativa degli elementi indiziari.

Resta solo da dire che il giudice del riesame non ha mancato di rispondere alle deduzioni di parte in ordine alle risultanze delle indagini investigative, osservando, peraltro, che il contenuto degli allegati sms, intercorsi tra le parti, avrebbe dovuto essere valutato nell’ambito di un contesto relazionale tutto da verificare nel corso del prosieguo dell’attività istruttoria.

Per quanto precede il ricorso deve ‘essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l’oscuramento dei dati identificativi e manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 94 d..a. c.p.p.

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