Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 17 ottobre 2011, n. 37380. Condannato per ingiuria il collega di lavoro che apostrofa l’altro di dire “solo stronzate”

 

Il testo integrale[1]

Corte di cassazione – Sezione V – sentenza 17 ottobre 2011 n. 37380

La Corte di Piazza Cavour, riformando la sentenza impugnata, ha condannato per ingiuria ex art. 594[2] c.p.  il preside di un istituto scolastico che, durante una riunione di docenti, affermava la frese in danno di un proprio collega “lei dice solo stronzate”.

Per la S.C. il giudizio sulla lesione dei beni dell’onore e del decoro di individuo, segni distintivi del suo valore e del rispetto di cui ogni essere umano è degno,  è determinata dall’ambiente in cui l’espressione offensiva viene proferita più che dal suo contenuto.

La collocazione dell’episodio in una riunione di docenti di un istituto scolastico, lo svolgimento dello stesso in presenza di colleghi e la provenienza dell’espressione contestata da un immediato superiore sono elementi sicuramente rilevanti nel definire l’incidenza lesiva della condotta, e la cui portata doveva pertanto essere esaminata ai fini di un compiuto giudizio sull’esistenza o meno di un pregiudizio per l’onore e il decoro della parte offesa nel proprio ambiente lavorativo ed umano.

Sorrento 18 ottobre 2011.

 

Avv. Renato D’Isa


[1] Scaricabile e consultabile dal portale giuridico – Guida al Diritto

 

[2] Articolo 594 – Ingiuria

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.

Procedibilità: a querela di parte (v. art. 597)
Competenza: Giudice di pace
Arresto: no
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: no
Altre misure cautelari personali: no
Termine di prescrizione: 6 anni

 

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