Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 18 marzo 2015, n. 11406

Fatto e diritto

1. Con sentenza pronunciata il 12.3.2013 la corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il tribunale Catania, sezione distaccata di Giarre, in data 19.5.2011, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa, costituita parte civile, R.G. imputato dei delitti di cui agli artt. 336, c.p. (capo A); 61, n. 2 e n. 8, 582, 583, 585, c.p., (capo B), 494, c.p. (capo C); 61, n. 10, 594 c.p. (capo D), commessi in danno di G.R., direttore sanitario dell’ospedale di Giarre. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. G.M., del Foro di Catania, il R., il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, contestando: 1) la mancanza di prova degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 336, co. 1, c.p., non essendo stato indicato quale fosse l’atto contrario ai doveri d’ufficio al cui compimento risultava finalizzata la condotta dell’imputato, avendo in realtà la corte nella sua motivazione individuato elementi di prova riferibili al diverso reato di cui all’art. 336, co. 2, c.p.; 2) la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo sia del reato di lesioni personali volontarie di cui al capo B), che di quello di cui all’art. 594, c.p., in quanto, nel primo caso, risulta errata la valutazione della corte territoriale, che ha dedotto la volontà dell’imputato di arrecare lesioni alla persona offesa, dalla circostanza di averla aggredita subito dopo averle chiesto se era pronta la cartella clinica al cui ritiro era interessato, poiché ritenere, come ha fatto la corte di appello, che le ragioni dell’aggressione vanno individuate nel fatto che il R. non intendeva attendere i tempi necessari per la predisposizione della documentazione, si pone in insanabile contrasto con l’affermazione della parte civile, riportata in motivazione, che la cartella era pronta per il rilascio; nel secondo; i giudici di merito non hanno indicato gli elementi alla luce dei quali è possibile affermare la sussistenza della volontà dell’imputato di compiere atti lesivi dell’altrui reputazione, con la consapevolezza della idoneità offensiva delle espressioni pronunciate; 3) la riconosciuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 494, c.p., con particolare riferimento al fine di trarre profitto dall’induzione in errore della G.R..
3. II ricorso non può essere accolto.
4. Con riferimento al primo motivo di ricorso si osserva che del tutto legittimamente la corte territoriale ha ritenuto che la condotta del R. sia riconducibile al paradigma normativo dell’art. 336, co. 2, c.p., in quanto, come evidenziato in motivazione, “l’imputato non intendeva attendere i tempi necessari per la predisposizione della documentazione sanitaria”, al cui rilascio era addetta la G., che, non soddisfacendo la pretesa del R. di ottenere immediatamente la cartella clinica di tale L., di cui il ricorrente aveva fatto in precedenza richiesta, veniva da quest’ultimo brutalmente aggredita, con pugni e calci, in conseguenza dei quali riportava le lesioni indicate nel capo d’imputazione, nonché insultata con le espressioni “puttana” “troia”
Per la configurabilità del delitto previsto dall’art. 336 c.p., infatti, la violenza o la minaccia deve essere diretta a costringere il pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio ovvero a compiere un atto del proprio ufficio o servizio e devono precedere il compimento dell’atto (cfr. Cass., sez. VI, 17/04/2012, n. 28701), non apparendo revocabile in dubbio che nel caso in esame la violenza posta in essere nei confronti della G. fosse proprio finalizzata a costringere la persona offesa a consegnargli subito la cartella clinica del L., quindi a compiere un atto del proprio ufficio, senza attendere l’ordine temporale previsto dall’organizzazione interna dell’ufficio pubblico.
Per cui, premesso che nel capo d’imputazione la descrizione del fatto non contiene alcun accenno al compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio, non è configurabile nessuna diversità tra contestazione e condanna, essendo stata per l’appunto contestata in fatto la fattispecie di cui all’art. 316, co. 2, c.p.;
-.Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso, sulla insussistenza dell’elemento soggettivo dei delitti di cui ai capi B) e D).
Al riguardo si osserva che la sussistenza dell’elemento soggettivo dei suddetti delitti, nonché di quello di cui al capo C), risulta in re ipsa nelle modalità della condotta del R., che le sentenze di primo e di secondo grado (da considerare un prodotto unico,
essendo caratterizzate da un percorso argomentativo uniforme) hanno puntualmente evidenziato, per cui sul punto l’impugnata sentenza, complessivamente considerata, può dirsi implicitamente motivata in maniera adeguata, (sulla motivazione implicita della sentenza di appello cfr. Cass., sez. II, 12/02/2009, n. 8619), posto che, come affermato da un condivisibile arresto dei Supremo Collegio, in tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l’azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l’evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr. Cass., sez. VI, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007).
Del resto, stante il carattere pacificamente offensivo delle espressioni proferite dall’imputato all’indirizzo della persona offesa, non appare, revocabile in dubbio la configurabilità dell’elemento soggettivo del delitto di ingiuria, per il quale non è richiesta la sussistenza dell’animus iniurandi, essendo sufficiente il dolo generico che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di espressioni o parole socialmente interpretabili come offensive, cioè utilizzate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente (crf. Cass., sez. V, 13/01/2014, n. 16382). Nessuna illogicità, peraltro, appare configurabile, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, nel ritenere che l’imputato non volesse attendere i tempi per il rilascio, dato che la Gullotta aveva detto che la copia era pronta, dovendosi, viceversa, ritenere illogico e censurabile proprio il comportamento del R., che, invece di attendere il suo turno, aggrediva immotivatamente il pubblico ufficiale.
Identiche considerazioni valgono per l’elemento soggettivo del delitto di cui al capo B), posto che, secondo giurisprudenza assolutamente pacifica del Supremo Collegio, il delitto di lesioni volontarie richiede un dolo generico, consistente nella consapevolezza, insita nella brutale aggressione posta in essere dal R., che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima, mentre non occorre che la volontà dell’agente sia diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 09/01/2009, n. 17985, rv. 243973).
Lo stesso dicasi per il delitto ex art. 494, c.p., in relazione al quale correttamente la corte di appello ha evidenziato che la condotta del R., il quale, dopo avere consumato l’aggressione in danno della G., alla richiesta di aiuto di quest’ultima, che invocava l’intervento dei Carabinieri, replicava di essere un carabiniere, “qualifica che pacificamente il soggetto attivo non possedeva”, traendo così in errore la persona offesa, integra tale fattispecie criminosa.
Come è noto, infatti, integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all’agente, da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, richiedendosi, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno (cfr. Cass., sez. V, 28/01/2013, n. 13296, rv. 255344; Cass., sez. VI, 08/01/2014, n. 4394, rv. 258281). Orbene appare indubitabile che con la sua condotta il R., consapevole di non possedere la qualifica di Carabiniere, abbia agito allo scopo specifico di trarre in inganno la persona offesa sul possesso da parte sua di uno stato non corrispondente alla realtà dei fatti, affinché quest’ultima desistesse dal richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, nell’erroneo convincimento di trovarsi al cospetto di un militare dell’Arma.
Il vantaggio avuto di mira, peraltro, non deve avere necessariamente un contenuto patrimoniale, potendo invece consistere in qualunque altra utilità che l’agente si proponga di trarre dalla falsa attribuzione: nel caso specifico evitare che fossero chiamati i Carabinieri.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione, in favore della parte civile costituita delle spese del presente giudizio di legittimità, che, ai sensi dei decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, si fissano in complessivi euro 1800,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese di parte civile, liquidate in euro 1800,00 complessivi, oltre accessori come per legge.

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