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Suprema Corte di Cassazione

sezione V
Sentenza 19 dicembre 2013, n. 51393

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo – Presidente
Dott. BRUNO P.A – rel. Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parti civili:
(OMISSIS) e (OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale di Massa del 05/07/2012, nel procedimento penale a carico di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Piero, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente;
sentito, altresi’, l’avv. (OMISSIS), difensore dell’imputata (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso delle parti civili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Massa, pronunciando sull’appello proposto dalle parti civili (OMISSIS) ed (OMISSIS), confermava la sentenza del 12/10/2, con la quale il Giudice di pace di Aulla aveva assolto (OMISSIS), imputata dei reati di ingiuria, lesione personale e diffamazione a lei ascritti in danno delle anzidette persone offese.
2. Avverso tale pronuncia, il difensore e procuratore speciale delle costituite parti civili ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le ricorrenti eccepiscono violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all’articolo 187 c.p.p., articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, e articolo 546 c.p.p., con riferimento agli articoli 42, 582, 594 e 595 c.p.. Lamentano, in particolare, carenza o manifesta illogicita’ della motivazione con riguardo alla valutazione delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni delle persone offese ritenute inaffidabili, contrariamente a quelle dell’imputata, asseritamente confermate dalla deposizione di (OMISSIS), quest’ultimo, ingiustamente, ritenuto credibile sulla base di un dato processuale assolutamente non vero, ossia la mancata riconciliazione con l’imputata. Tale circostanza, in particolare, era smentita dalle dichiarazioni della stessa (OMISSIS), la quale aveva riferito che all’epoca dei fatti il marito viveva in casa sua e non convivesse piu’ con la (OMISSIS), avendo intenzione di tornare ad abitare con lei, cosa che poi si era avverata. Contesta, inoltre, l’assunto argomentativo del giudice di appello secondo cui il graffio riportato da (OMISSIS) nel corso dell’alterco con l’imputata, avesse carattere di lesione personale, dall’altra comportare una prognosi di giorni dieci di guarigione.
2. Il ricorso e’, certamente, fondato e merita quindi accoglimento. Ed invero, l’insieme motivazionale della pronuncia impugnata non offre idonea giustificazione delle ragioni per le quali, nelle contrapposte versioni delle parti, sia stata privilegiata la versione resa dall’imputata, asseritamente confermata dalle dichiarazioni del marito, ritenute attendibili sulla base del dato fattuale, pur esso contestato, che all’epoca dei fatti non fosse intervenuta la riconciliazione con la moglie, nonostante le affermazioni di quest’ultima. Incongrua – oltre che giuridicamente erronea – e’, inoltre, l’affermazione secondo la quale il graffio riportato dalla (OMISSIS) non fosse qualificabile lesione, nell’accezione penalistica, in palese dissonanza con pacifico insegnamento giurisprudenziale di legittimita’ (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Rv. 248778 secondo cui, ai fini della configurazione della nozione di “malattia”, rilevante ai fini della sussistenza del reato di lesione personale di cui all’articolo 582 cod. pen., e’ sufficiente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorche’ localizzata, di lieve entita’ e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione; fattispecie in tema di escoriazioni).
3. Per quanto precede, la sentenza deve essere impugnata ai soli effetti delle statuizioni civili, in presenza di ricorso per cassazione proposto dalle sole parti civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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