Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 luglio 2012 n. 30369[1]

Per la Corte di Piazza Cavour ai fini dell’individuabilità dell’offeso  non occorre che l’offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l’offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l’offeso venga individuato da un ristretto numero di persone.

Pertanto, per la Cassazione il contenuto dell’articolo riferendo una situazione di fatto riconducibile alle scelte di vita privata del soggetto querelante, non ha alcun rilievo sociale (almeno nella attribuzione del fatto ad una persona ben individuata o facilmente individuabile), con la conseguenza che l’articolo in questione potrebbe aver violato, ad un tempo, la privacy della persona offesa e, attraverso tale violazione, la reputazione della stessa.

Sorrento, 26 luglio 2012.

Avv. Renato D’Isa

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