bambina

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza  25 marzo 2014, n. 14021

Ritenuto in fatto

1. C.A., ritenuto, con doppia sentenza conforme, responsabile del reato di ingiuria nei confronti di R.T., ricorre tramite il difensore avverso la sentenza di secondo grado (Tribunale di Palermo sez. dist. di Partitico in data 1-10-2012) deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 59 e 599, comma 2, cod. pen..
2. Secondo il ricorrente, la provocazione putativa era stata erroneamente esclusa dal tribunale dal momento che, allorquando aveva offeso il vicino di casa, A. riteneva che questi avesse poco prima ingiuriato la figlioletta di quattro anni e il suo errore era ragionevole ed incolpevole non essendo esigibile, a differenza da quanto ritenuto in sentenza – nel che era ravvisabile anche motivazione intrinsecamente illogica -, che il prevenuto prima di reagire verificasse con ogni cautela la fondatezza di quanto riferito dalla bambina.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Esso si limita a reiterare la questione della sussistenza dell’esimente, già oggetto di puntuale disamina e motivata reiezione da parte del giudice di merito, il quale, facendo applicazione del principio, stabilito da una risalente ma non mutata giurisprudenza di questa corte, per il quale il riconoscimento della provocazione putativa esige che l’opinione del fatto ingiusto sia ragionevole anche se erronea e che l’errore sia ragionevole, plausibile e logicamente apprezzabile, ha concluso che tali elementi non ricorrevano nel caso di specie in cui l’imputato aveva incautamente dato immediato credito alla figlia di soli quattro anni, la quale aveva riferito di essere stata offesa dal vicino di casa -mentre era vero il contrario -, senza neppure preoccuparsi, prima di rivolgergli espressioni volgari ed ingiuriose, di chiedere spiegazioni al presunto offensore.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., determinandosi in € 1000, in ragione della natura della questione dedotta, la somma da corrispondere alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

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