Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 16 novembre 2011 n. 42114.Lesioni personali per il pugno all’avversario, durante una partita di calcio, se manca il contrasto

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 42144 del 16 novembre 2011

Per i giudici di legittimità va confermata la condanna per lesioni personali inferta in primo grado dal tribunale dei minori e poi confermata dalla Corte territoriale. La corte ha dichiarato colpevole il minore per aver sferrato un pugno ad un avversario durante una torneo di calcio un ragazzino, mentre l’azione si stava svolgendo in tutt’altra parte del campo. Per una sorta di “senso di frustrazione” a seguito della precedente azione di contrasto.

Infondato il profilo di censura che si duole della mancata applicazione nel caso di specie, della scriminante non codificata del c.d. rischio consentito poiché è stato rilevato che la condotta illecita era stata posta in essere dall’imputato al di fuori dell’ordinaria azione di gioco.

Per Piazza Cavour, infatti, l’infrazione delle regole tecniche del gioco praticato va sempre valutata in concreto con riguardo “all’elemento psicologico dell’agente il cui comportamento può essere colposa, involontaria evoluzione dell’azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, consapevole e dolosa intenzione di ledere l’avversario approfittando della circostanza del gioco”.

Inoltre, l’azione lesiva, per essere giustificata, non deve integrare una infrazione della regola sportiva e se lo fa deve essere “compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento”. In assenza della causa di giustificazione detta, il fatto di reato sarà doloso o colposo a seconda che la condotta sia connotata da volontà diretta a ledere l’incolumità dell’avversario o a preventiva accettazione del relativo rischio ovvero sia meramente colposa.

Pertanto, “un pugno inferto all’avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonché dolosa aggressione fisica dell’avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva”.

Infatti, nel calcio “l’azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone”, oppure da movimenti anche senza la palla funzionali però “alle più efficaci strategie tattiche – blocco degli avversari; marcamenti vari; tagli in area e quant’altro – e non può ricomprendere tutto quanto avvenga in campo”, anche se durante l’orario di gioco.

Sorrento 17 novembre 2011.

 

Avv. Renato D’Isa

 


[1] Testo scaricabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al diritto

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