Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 6 luglio 2015, n. 28688

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. GUARDIANO A. – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giusepp – Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Taranto il 22.5.2013;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;

udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata in ordine alle statuizioni civili e per il rigetto, nei restanti motivi, del ricorso;

udito per la parte civile (OMISSIS), il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS) del Foro di Roma, che ha concluso per il rigetto ovvero l’inammissibilita’ del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese.

udito per la ricorrente, il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), del Foro di Bari, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza pronunciata il 20.1.2014 il tribunale di Taranto confermava la sentenza con cui il giudice di pace Taranto, in data 11.11.2011, aveva condannato (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in ordine al delitto di cui all’articolo 594 c.p., commesso in danno dell’avv. (OMISSIS) con una missiva a quest’ultimo indirizzata, in cui, si preannunciava la presentazione di un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per valutare la sussistenza di un illecito disciplinare, ove il (OMISSIS) avesse insistito nel rivendicare pretese di pagamento, ritenute dalla (OMISSIS) illegittime, sul presupposto di una sospetta collusione in danno del condominio “(OMISSIS)” tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), all’epoca dei fatti amministratore pro tempore, che conferi’ al primo, per conto del condominio, una procura ad litem, considerata dall’avv. (OMISSIS) conferita, in realta’, in danno degli altri condomini, stante l’obiettivo perseguito dal procuratore di agire non in difesa del condominio, ma nell’interesse dell’amministratore.

La missiva di cui si discute faceva parte di un carteggio intercorso tra la (OMISSIS), difensore del condominio, e il (OMISSIS), nell’ambito della controversia civile intentata dal suddetto condominio proprio contro il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), sull’assunto che i suddetti convenuti, d’intesa fra loro, avevano provocato un ingiusto contenzioso ai danni del condominio, in relazione alla controversia che lo opponeva al condomino (OMISSIS), al fine di rimediare ad un’attivita’ contra legem posta in essere dal (OMISSIS) nella sua qualita’ di amministratore, consistente nella mancata ostensione dei bilanci e della documentazione contabile al menzionato condomino prima dell’assemblea di approvazione, facendosi assistere in sede stragiudiziale e giudiziale dal (OMISSIS), quale suo legale di fiducia, a spese del condominio.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo dei suoi difensori di fiducia avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), del Foro di Bari, lamentando 1) violazione di legge in relazione agli articoli 594, 51, 54 e 598 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto le espressioni contenute nella citata missiva sono da ricondurre all’esercizio dell’attivita’ professionale che l’avv. (OMISSIS) stava esercitando nell’interesse del condominio, facendosi portavoce, nella missiva, delle doglianze dei propri assistiti, che stavano alla base della scelta di agire nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS);

2) i vizi di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), in relazione all’articolo 24 Cost., articolo 491 c.p.p., comma 1, ed all’omessa acquisizione da parte del giudice di un documento relativo ad un fatto processuale decisivo, rilevando come fossero sussistenti i presupposti per procedere alla riunione del procedimento di cui si discute con quello sorto per i medesimi fatti, qualificati ex articolo 595 c.p., in virtu’ della seconda querela proposta dal (OMISSIS) in data 3.1.2009, di cui l’imputata veniva a conoscenza all’atto della notifica del relativo decreto di citazione a giudizio, il 26.2.2010.

Con siffatto motivo la ricorrente evidenzia come il giudice di secondo grado abbia errato nell’affermare che non vi sia prova dell’esistenza di un rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due procedimenti sorti a carico della (OMISSIS) per effetto delle querele presentate dall’avv. (OMISSIS) e della circostanza che la conoscenza del secondo procedimento sia avvenuta in epoca successiva all’udienza di discussione delle questioni preliminari innanzi al giudice di pace, in quanto, come si evince dal verbale di udienza del 13.5.2010, in quella data la difesa dell’imputata, nell’avanzare richiesta di riunione, chiedeva di acquisire il secondo decreto di citazione a giudizio notificato il 26.2.2010, al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 491 c.p.p., comma 2, rilevando, inoltre, che l’istanza di riunione non venne proposta nelle fasi preliminari all’apertura del dibattimento, vale a dire il 4.2.2010, perche’ in quella data l’imputata non aveva ancora avuto conoscenza del secondo procedimento, ma il giudice si era rifiutato di acquisire la suddetta documentazione, che, invece, andava acquisita, per cui insiste nella declaratoria di nullita’ dei provvedimenti di rigetto, reiterando la richiesta di riunione del presente procedimento con quello pendente innanzi al giudice di pace di Ginosa; la ricorrente deduce anche la nullita’ delle ordinanze, adottate dal giudice di primo grado, con cui sono state revocate i mezzi istruttori precedentemente ammessi, non rispondendo al vero quanto affermato dalla corte territoriale, a giustificazione della suddetta revoca, in ordine alla circostanza che la difesa abbia prodotto una copiosa documentazione;

3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla costituzione di parte civile, che va revocata, stante l’incompetenza assoluta del giudice penale di decidere sulla domanda risarcitoria, in quanto nel giudizio civile innanzi indicato il (OMISSIS), agendo in riconvenzionale, aveva chiesto il risarcimento del danno per le stesse frasi da lui ritenute offensive, oggetto del presente giudizio penale, come documentato negli atti allegati al procedimento, di cui, tuttavia, il giudice di pace non consentiva l’acquisizione, giudizio civile che, al riguardo, si concludeva con la sentenza n. 69 del 2012, passata in giudicato, acquisita in appello, in cui la domanda riconvenzionale veniva rigettata; lamenta, infine, la ricorrente anche l’intervenuta revoca della prova testimoniale, ritenuta superflua dal giudice di primo grado, apparendo, invece, necessaria, in quanto da essa sarebbe emerso che l’atteggiamento critico nei confronti del (OMISSIS) fu espresso da tutti i condomini, che per tale ragione si astennero dal pagamento della parcella.

3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, dovendo trovare applicazione, nel caso in esame, l’esimente di cui all’articolo 598 c.p., di cui ricorrono i presupposti di legge, come individuati dall’elaborazione della giurisprudenza di legittimita’.

Non appare revocabile in dubbio, infatti, che la missiva diretta all’avv. (OMISSIS), contenente le seguenti espressioni: “Attesa la sospetta collusione in danno del Condominio intercorsa tra te e il (OMISSIS) nella vicenda in discorso, ti preannuncio che, in caso di insistenza da parte tua nel rivendicare illegittime pretese di pagamento, sara’ presentato un dettagliato esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, affinche’ valuti l’eventuale sussistenza di un illecito disciplinare nella tua condotta”, rientri nella categoria degli scritti attraverso i quali si esercita l’attivita’ difensiva, prevista dall’articolo 598 c.p.p., comma 1. Come e’ stato evidenziato, infatti, in tema di diffamazione, sussiste l’esimente di cui all’articolo 598 c.p., – per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorita’ giudiziarie o amministrative – allorche’ le espressioni offensive siano contenute in una diffida stragiudiziale prodromica alle successive iniziative legali, tra i quali rientra l’instaurazione di un giudizio disciplinare instaurato, a seguito di esposto, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nei confronti di un iscritto, anche in relazione a fatti estranei all’esercizio della professione, giudizio che, dunque, deve qualificarsi come “procedimento” ex articolo 598 c.p. (cfr. Cass., sez. 5 , 28.11.2005, n. 46864, rv. 233046; Cass., sez. 5 , 25.9.2008, N. 44148, rv. 241806; Cass., sez. 5 , 20.2.2008, n. 15525, rv. 239482).

D’altro canto, va ribadito, che tale esimente annovera tra i suoi presupposti esclusivamente quello della pertinenzialita’ di quanto esposto all’oggetto della causa e non certo della sua veridicita’, requisito ritenuto dal legislatore incompatibile con l’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass., sez. 5 , 24/06/2014, n. 32053).

Per la configurazione dell’esimente di cui all’articolo 598 c.p., pertanto, le offese non devono avere una base di veridicita’ o una particolare continenza espressiva, proprio perche’ la citata disposizione normativa si riferisce espressamente alle “offese”; inoltre, non occorre che siano in rapporto di giuridica necessita’ o utilita’ con l’esercizio del diritto di difesa del soggetto che le ha scritte, bastando che siano in qualche modo collegate con la tesi difensiva delle parti in contesa e con l’oggetto della causa, anche se non rispondenti a verita’ o dettate da motivi personali di risentimento dell’offensore (cfr. Cass., sez. 5 , 30/10/2013, n. 12418; Cass., sez. 6 , 4.5.2010, n. 32325, rv. 248080).

Essa non si applica, invece, quando l’esposizione infedele espressa con la consapevolezza dell’innocenza dell’accusato integri un fatto costitutivo di illecito penale (calunnia), essendo, in tal caso, del tutto irrilevante la circostanza di avere agito nell’espletamento di condotta difensiva (cfr. Cass., sez. 5 , 30/06/2011, n. 31115, rv. 250587).

Come e’ stato affermato, in particolare, non ricorre la speciale scriminante prevista nel caso di offese in scritti dinanzi alle Autorita’ giudiziarie ove un avvocato accusi falsamente un collega di patrocinio infedele, atteso che nella specie non si versa in ipotesi di mere offese contenute nell’atto espressione del diritto di difesa tecnica, bensi’ nell’attribuzione di fatti sicuramente falsi ma, in ipotesi, addirittura rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 568 c.p., con conseguente trasformazione della comparsa difensiva da fatto diffamatorio a fatto calunnioso, rispetto al quale, evidentemente, non puo’ ritenersi operante l’esimente di cui all’articolo 598 c.p. (cfr. Cassazione penale, sez. 5 , 19/05/2011, n. 29235).

Orbene applicando tali principi al caso in esame, e’ possibile affermare, come gia’ detto, che la condotta dell’imputata debba ritenersi scriminata ai sensi dell’articolo 598 c.p., in quanto, da un lato la missiva inviata all’avv. (OMISSIS) ha l’evidente natura di diffida, non solo in relazione al giudizio disciplinare, ma anche in ordine al giudizio civile, sorto, per iniziativa del condominio contro il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), per le ragioni innanzi indicate, cui fa chiaro riferimento l’incipit della suddetta missiva (“sospetta collusione in danno del Condominio intercorsa tra te ed il (OMISSIS)”); dall’altro l’accusa di patrocinio infedele non e’ formulata in modo da attribuire all’avv. (OMISSIS) fatti sicuramente falsi (come nel caso preso in esame nell’arresto del Supremo Collegio da ultimo citato, in cui l’imputato aveva accusato un avvocato di aver grandemente mancato ai propri doveri professionali nei confronti del proprio assistito, nell’ambito di un procedimento penale e in particolare mediante l’omessa comunicazione a quest’ultimo di un decreto di archiviazione del p.m., ai fini della proposizione di una tempestiva opposizione, notizia del tutto falsa, stante la mancanza di un atto di archiviazione da parte del p.m. e, quindi, dell’eventuale notifica di tale atto all’avvocato), ma e’ solo rappresentata come mera ipotesi astrattamente formulabile, mantenendo, per tale ragione, il carattere di fatto offensivo (scriminato, ex articolo 598 c.p., comma 1), senza trasformarsi in fatto calunnioso, non scriminabile.

5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perche’ il fatto non costituisce reato in quanto commesso nell’esercizio del diritto di cui all’articolo 598 c.p., comma 1, con conseguente assorbimento nel motivo di ricorso accolto di tutti gli ulteriori rilievi difensivi. Ne consegue il venir meno delle statuizioni civili disposte in favore della parte civile costituita, che nulla puo’ ottenere nemmeno a titolo di refusione delle spese processuali del grado, risultando soccombente nel presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il fatto non costituisce reato in quanto commesso nell’esercizio del diritto di cui all’articolo 598 c.p..

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