Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 6 ottobre 2015, n. 40150

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza emessa il 07/01/2015 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, rigettava il 15/03/2013 una istanza presentata ex articolo 671 c.p.p., da (OMISSIS); il richiedente aveva sollecitato il riconoscimento della continuazione tra piu’ reati per i quali egli era stato separatamente condannato, ma il giudice di merito aveva al contrario ritenuto che quelle condotte non fossero espressive di un medesimo disegno criminoso, dimostrando invece l’inclinazione del (OMISSIS) – alla luce dei suoi numerosi ed eterogenei precedenti penali – a commettere reati sotto la spinta di circostanze contingenti.

Su ricorso per cassazione avanzato dal (OMISSIS), la Prima Sezione di questa Corte annullava il predetto provvedimento, rilevando – con sentenza n. 31764 del 06/06/2014 – che l’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione “non concerneva tutti i fatti commessi, ma solo tre reati, ed anzi, nella memoria aggiuntiva trasmessa in vista dell’udienza di esecuzione il 17/09/2010, tramite la matricola del carcere, il (OMISSIS) chiaramente specificava ulteriormente la sua richiesta centrandola sulle due ricettazioni commesse da minorenne, in relazione alle quali articolava molte osservazioni. A fronte, l’ordinanza impugnata e’ connotata da assoluta mancanza di concretezza nella individuazione e nella valutazione dei fatti cui, specificamente, si riferiva la richiesta di riconoscimento della continuazione, spendendosi esclusivamente su circostanze esterne, quali gli altri precedenti penali dell’imputato, che potevano essere valorizzati – al piu’ – quali elementi di contorno, ma non bastavano certamente a fondare la decisione sui reati (dei quali nulla assolutamente dice il provvedimento impugnato, neppure mostrando di avere letto le relative sentenze) di cui si chiedeva la continuazione”.

Ne derivava il rinvio allo stesso Tribunale, per nuovo esame.

2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice dell’esecuzione accoglieva parzialmente l’istanza, con riguardo ai reati di cui a due delle sentenze ivi indicate (della Corte di appello di Bari, sezione minorenni, in data 07/05/2004, e della Corte di appello di Napoli, sezione minorenni, del 03/06/2004); il Tribunale segnalava invece che “per il reato di ricettazione di cui alla terza sentenza di condanna…, emessa dal Gup presso il Tribunale per i minorenni di Napoli il 09/12/1998, irrev. il 13/01/1999, va osservato che la relativa pena e’ gia’ stata dichiarata estinta per l’esito positivo dell’affidamento in prova, come si evince dal casellario giudiziario in atti”.

3. Avverso l’ordinanza richiamata da ultimo propone nuovamente ricorso il (OMISSIS), deducendo erronea applicazione dell’articolo 81 c.p., e articolo 671 c.p.p..

Il ricorrente evidenzia che la circostanza della intervenuta estinzione del reato di cui alla terza sentenza sopra ricordata non avrebbe dovuto assumere alcun rilievo, atteso che “la continuazione si riferisce al fatto che le commissioni di reato devono rientrare in un programma iniziale e ben definito, e non al fatto che le pene devono essere ancora in fase di espiazione”. Inoltre, il (OMISSIS) rappresenta che il reato oggetto della sentenza per cui la pena era stata espiata nelle forme previste dall’articolo 47 ord. pen. consisteva in una ricettazione, vale a dire l’identica ipotesi criminosa a lui ascritta nelle altre due pronunce, ed era stata commessa a distanza di pochissimi giorni rispetto alle condotte ritenute espressive di un disegno criminoso unitario.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso e’ meritevole di accoglimento.

La giurisprudenza di legittimita’ si e’ infatti gia’ espressa nel senso che “l’intervento di una causa estintiva della pena inflitta per uno dei reati non fa venir meno l’interesse dell’imputato alla dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra gli stessi” (Cass., Sez. 1 , n. 8242 del 18/02/2010, Di Mola, Rv 246652; nella motivazione della pronuncia appena richiamata, relativa proprio ad una fattispecie concreta in cui la pena detentiva inflitta per uno dei reati da riunire sotto il vincolo della continuazione si era estinta per esito positivo dell’affidamento in prova, si legge che in situazioni siffatte lo scopo del richiedente ben puo’ essere quello di ottenere lo scomputo della detenzione presofferta).

Coerentemente, si e’ anche sostenuto che “la contestuale applicazione dell’indulto non esime il giudice dell’esecuzione dal provvedere in ordine alla concorrente richiesta del condannato di riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali sono state irrogate le pene ormai estinte” (Cass., Sez. 1 , n. 46975 del 06/11/2013, Hyseni, Rv 258439), ed analoghi principi risultano affermati gia’ in precedenza in tema di amnistia (v. Cass., Sez. 1 , n. 4798 del 16/11/1996, Fino, Rv 206554, dove si e’ precisato che l’interesse dell’imputato alla dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra le diverse contestazioni puo’ riguardare sia la prospettiva “di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell’articolo 671 c.p.p.”, sia quella “di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualita’ o professionalita’ e di consentire – in assenza di precedenti sentenze divenute definitive – la concessione della sospensione condizionale in caso di una ulteriore condanna”).

Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo: fermo restando il gia’ intervenuto riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze del 2004, ma potendo eventualmente rivalutare anche il profilo concernente l’individuazione dell’addebito su cui determinare la pena base ex articolo 81 cpv. c.p., il Tribunale di Napoli dovra’ verificare – in diversa composizione, come si evince dalle indicazioni della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 183/2013) – se sussista identita’ di disegno criminoso anche con riferimento al reato oggetto della sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale per i minorenni di Napoli il 09/12/1998.

 

P.Q.M.

 

Annulla l’ordinanza impugnata, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *