CASSAZIONE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 7 novembre 2014, n.46150

Ritenuto in fatto

Nell’ambito di un’indagine avente ad oggetto azioni di guerriglia urbana (blocchi stradali, portuali e ferroviari, occupazione di uffici pubblici, di luoghi sacri e museali, invasione e/o devastazione di sedi di partiti politici, rovesciamento e incendio di cassonetti dei rifiuti, deposito di rifiuti sulle pubbliche vie, danneggiamenti e incendi di autobus pubblici, di arredi urbani ed autovetture, minacce a personalità politiche e delle Forze dell’Ordine) posti in essere a partire dal mese di marzo 2010 – condotte perduranti fino a febbraio 2014 – nella città di Napoli e nel suo hinterland, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha ritenuto di individuare un ristretto numero di 35 soggetti che, operando all’interno del Movimento di disoccupati napoletani, denominato B.R.O.S. (acronimo di Budget Individuali per il Reiserimento Occupazionale e Sociale), hanno dato vita ad una vera e propria associazione a delinquere finalizzata ad ottenere, con forme violente di lotta, il ripristino di scelte amministrative corrispondenti a politiche sociali di tipo assistenzialistico, a condizionare e paralizzare il Piano di Lavoro varato dall’Amministrazione regionale, ad ottenere posti nella pubblica amministrazione in spregio alle ordinarie procedure di assunzione, a condizionare le scelte dell’Amministrazione comunale in materia di organizzazione e gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

Aderendo alla richiesta della Pubblica accusa, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha emesso, in data 4/2/2014 (integrata il 24-2-2014), ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di alcuni indagati, tra cui Bi.Pa. e D.M.C. ; ha disposto l’obbligo di non allontanamento dal comune di dimora abituale nei confronti di altri soggetti, tra cui P.M. , L.A. , Li.Um. , B.A. , A.A. , R.R. , Be.Ci. , F.P. , E.C. (per gli ultimi cinque con l’obbligo di non allontanamento dall’abitazione dalle ore 8,00 alle ore 14,00): tutti indagati per associazione a delinquere (capo A della rubrica), oltre che per vari reati fine.

Il Tribunale del Riesame di Napoli, investito dall’impugnazione degli indagati, ha confermato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza per la gran parte dei reati-fine contestati ed ha annullato, l’ordinanza, per tutti gli indagati, in relazione al reato di associazione a delinquere, ritenuto insussistente. Ha anche annullato l’ordinanza in relazione al capo V (violenza privata nei confronti del sindaco D.M. ) contestato ad A.A. , R.R. e P.M. . Ha sostituito per tutti la misura degli arresti domiciliari con l’obbligo di non allontanamento dal comune di dimora abituale e di non allontanamento dall’abitazione dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Per P.M. , B.A. , R.R. , F.P. ha revocato la misura cautelare in corso.

Il Tribunale, dopo aver passato in rassegna gli elementi strutturali dell’associazione a delinquere e ribadito – sulla base della giurisprudenza di legittimità – che per la configurabilità di un’associazione siffatta la legge non richiede la creazione di un’organizzazione apposita, essendo sufficiente l’uso di una struttura preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite, ha escluso che gli elementi acquisiti fossero idonei a dimostrare, oltre che le plurime condotte illecite addebitate a taluni degli indagati, anche la realizzazione di un accordo diretto a dar vita ad uno specifico ed autonomo organismo associativo di natura criminale, distinto dal Movimento dei disoccupati organizzati. Ha escluso anche che la struttura (lecita) di appartenenza sia stata piegata in via generale ad una scelta di tipo criminale.

A tal fine ha richiamato – ravvisando identità di situazioni suscettibili di identica lettura – la motivazione di una precedente ordinanza, emessa nel 2003, del Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale di Napoli, il quale aveva osservato che i gruppi di disoccupati avevano come scopo del loro agire, e prima ancora del riunirsi in associazione, non già la commissione di reati, bensì quello di ottenere un posto di lavoro per i loro aderenti, talché i plurimi delitti commessi andavano imputati – allora, come ora – ai singoli associati riuniti in occasionali unità plurisoggettive, e non alla struttura associativa. Ha aggiunto che le condotte delittuose accertate nel presente procedimento sono senza dubbio collegate da un medesimo disegno criminoso e spinte dal fine di condizionare le scelte degli amministratori locali, anche con la violenza e la minaccia, ma non costituiscono anche ‘reati fine’ di un programma criminoso precostituito, che si risolva nella commissione di delitti. Non diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell’ordinanza impugnata, il Tribunale osserva che ‘gli esiti dell’attività di indagine attestano l’esistenza di una capillare struttura di uomini e mezzi ed una precisa ripartizione di ruoli all’interno dei vari gruppi che compongono il movimento; tuttavia, le azioni di volta in volta compiute appaiono spesso, anche alla luce dell’attività di intercettazione, frutto di decisioni isolate, prese da singoli aderenti alle varie compagini associative in attuazione di una strategia sempre diversa e destinata a mutare o, comunque, a modellarsi in relazione alle, diverse risposte ricevute dagli amministratori locali’. Tanto è confermato, conclude, dall’innalzamento del livello dello scontro all’indomani dell’impostazione – da parte della Giunta regionale uscita dalle elezioni del 2010 – di una politica del lavoro basata sul finanziamento alle imprese invece che sulla erogazione di sussidi: fatto che depone ancor più per lo stretto collegamento tra le azioni di dissenso (sostanziatesi in fatti reato) e la concreta vicenda politica, smentendo viceversa la tesi di una organizzazione strutturalmente dedita alla commissione di delitti.

Quanto ai reati fine, contestati ai prevenuti, il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a carico di A.A. , R.R. e P.M. , per il delitto di cui al capo V (violenza privata), essendosi le donne limitate ad inveire contro il sindaco e a battere sui vetri dell’auto in cui quest’ultimo si trovava (il tribunale da atto che nel corso di una manifestazione nel quartiere (omissis) , cui partecipava il Sindaco di Napoli, sopraggiunse un gruppo di disoccupati, tra cui le predette, che impedì per un certo tempo all’auto del Sindaco di allontanarsi).

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Lamenta, innanzitutto, che sia stato travisato il senso dell’accusa (condivisa dal GIP), la quale non mira a dimostrare che l’intero Movimento dei disoccupati, denominato B.R.O.S., ‘sia stato piegato a una scelta di tipo criminale’, ma che vi è un evidente collegamento tra i fatti illeciti oggetto del presente procedimento – imputabili ad un nucleo criminale interno al Movimento – e le linee guide del Movimento stesso. Sottolinea, poi, la differenza dei fatti di cui all’imputazione provvisoria, e le prove ad essi relative, rispetto a quelli oggetto di altro procedimento conclusosi con sentenza di non luogo a procedere del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 30/6/2005, in quanto questa volta le indagini – che si sono avvalse, a differenza delle precedenti, anche di intercettazioni telefoniche e audio-video ambientali – “hanno consentito di conoscere dal di dentro i movimenti dei disoccupati organizzati componenti il c.d. cartello dei B.R.O.S. e di individuare, all’interno di quel cartello, gli attuali 25 soggetti destinatari della richiesta di misura cautelare come forza militare organizzata, ben distinta dalla massa dei normali manifestanti, di monitorare le loro comunicazioni (con uso di linguaggio criptico e di plurime schede cellulari) e le loro riunioni periodiche da cui originano, come da programma strategico permanente, le scorribande organizzate in occasione delle manifestazioni, il coordinamento e la interazione tra loro e la individuazione degli obbiettivi da colpire”. Ed hanno consentito di disvelare la strategia del gruppo criminale, finalizzata,.all’ottenimento – mediante il ricorso, sistematico alla.: violenza – di un trattamento speciale, indebitamente preferenziale (per esempio: impiego nella raccolta dei rifiuti; assunzione in aziende partecipate; ecc.), e quindi illegittimo, perché contrastante con gli interessi dell’amministrazione pubblica e con quelli di altre categorie di aspiranti lavoratori. Imputa pertanto al Tribunale del riesame una lettura atomistica e frazionata degli elementi probatori raccolti, che l’ha portato a ritenere frutto di decisioni isolate le azioni delittuose poste in essere da membri del Movimento, oltre che un palese travisamento della prova, desumibile dalla lettura dell’ordinanza genetica e delle intercettazioni in essa riportate (da tali intercettazione emerge chiaramente, sostiene il ricorrente, ‘che a deliberare previamente in sede, ad eseguire in piazza, ed a coordinare anche di persona i dettagli della materiale attuazione dei fatti criminosi è sempre una ristretta cerchia di soggetti coincidente con gli indagati per il reato di associazione per delinquere’ e che è smentita la tesi del Tribunale, secondo cui tali fatti criminosi sarebbero il frutto ‘di decisioni isolate prese dai singoli aderenti alle varie compagini associative in attuazione di una strategia sempre diversa’).

Lamenta, infine, che Tribunale abbia escluso il carattere illecito dell’associazione sulla base della finalità perseguita dagli indagati – quella di ottenere sussidi e posti di lavoro – confondendo, in tal modo, il movente (soggettivo) dell’azione delittuosa con il fine dell’associazione criminale.

Quanto al reato fine contestato ad A.A. , R.R. e P.M. , lamenta che il Tribunale del riesame abbia preso in considerazione solo una parte della condotta ascritta alle prevenute, tralasciando di considerare che le donne si erano associate ad altri disoccupati per interrompere – con fare minaccioso – la manifestazione cui partecipava il Sindaco e costringendo quest’ultimo a cercare riparo nell’autovettura di servizio, poi bloccata dai manifestanti per un lasso di tempo non trascurabile.

Con memoria depositata in data 30/6/2014 i difensori di P. , B. , D.M. e Bi. hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi (o, in subordine, il suo rigetto) in quanto i P.M. ricorrenti in sostanza richiedono alla Corte di legittimità una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio, pur in presenza di una motivazione esente da vizi di illogicità manifesta.

Considerato in diritto

Il ricorso del P.M. è fondato. Con riferimento al capo a), occorre premettere che appare fuori fuoco il richiamo dell’orientamento giurisprudenziale menzionato dall’ordinanza impugnata, secondo cui deve escludersi la configurabilità del reato di associazione per delinquere allorquando i singoli componenti di un ufficio o di un’organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e manchi del tutto la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell’organizzazione stessa (Sez. 6, n. 34489 del 30/01/2013, Casula, Rv. 256122), in quanto, nel caso di specie, il collegamento degli indagati con la federazione dei movimenti di disoccupati si esaurisce nella parziale identità soggettiva dei componenti e, in termini molto lati, nella finalità ultima delle azioni perseguite.

Già in questa prima prospettiva si coglie un’evidente lacuna argomentativa dell’ordinanza che si esamina, giacché, attraverso l’introduzione di una limitazione non presente nella fattispecie delineata dall’art. 416 cod. pen., si attribuisce centrale rilevanza al perseguimento di finalità lecite da parte della preesistente struttura, finendo con lo svalutare del tutto, e con chiara contraddittorietà logica, i dati, riconosciuti dalla medesima ordinanza impugnata, ossia: a) che ‘le condotte delittuose emerse nel corso del presente procedimento, poste in essere da più persone riunite, sono senza dubbio collegate da un medesimo disegno criminoso e spinte dal fine di condizionare le scelte degli amministratori locali, anche con l’uso di violenza e minaccia’; b) che l’attività di indagine aveva attestato ‘l’esistenza di una capillare struttura di uomini e mezzi ed una precisa ripartizione di ruoli all’interno dei vari gruppi che compongono il movimento’.

Pur in presenza di siffatta struttura e dell’indicata ripartizione dei ruoli, il Tribunale ritiene di valorizzare in senso contrario il fine, perseguito dagli associati, di tutelare, tramite ‘l’interlocuzione con gli organi politici e la pressione esercitata sui rappresentanti delle diverse amministrazioni locali, la posizione dei propri appartenenti, al fine di ottenere posti di lavoro e/o sussidi economici’.

E, tuttavia, l’esistenza di una varietà di risposte alle decisioni assunte dagli organi amministrativi locali non è incompatibile con la prefigurazione, sin dall’origine, del compimento di atti delittuosi (rileva proprio il Tribunale, come s’è visto, che gli indagati sono mossi dal preordinato disegno di influire anche con la violenza o la minaccia sulle determinazioni degli amministratori), il cui fine ‘politico’ ultimo è neutro rispetto alla qualificazione di una struttura che risulti preordinata (anche) al compimento di tali atti.

A fronte di tali carenze motivazionali, anche la conclusione del carattere estemporaneo delle decisioni relative ai singoli atti delinquenziali finisce

– per omettere il puntuale confronto con le risultanze delle intercettazioni, richiamate dal P.M. ricorrente, che ne fa discendere la chiara prefigurazione del disegno criminoso – (‘ci vuole il morto… Il morto non deve essere uno in mezzo a noi, ma deve essere uno della controparte…’), peraltro riconosciuto come esistente dallo stesso Tribunale e corroborato anche dal numero dei concreti episodi illeciti contestato – così come la programmazione delle azioni di guerriglia.

Ma soprattutto non coglie il dato che la prospettata mutevolezza delle specifiche risposte delinquenziali, rispetto alla concreta situazione istituzionale, non esclude di per sé l’esistenza di un più vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati (si veda, ad es., Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, Debbiche Helmi, Rv. 258009).

Con riferimento al reato di cui al capo v), osserva il Collegio che già per quanto concerne l’interruzione della manifestazione del sindaco, appare contraddittoria l’argomentazione del Tribunale che nega l’esistenza di un comportamento intimidatorio dei manifestanti, pur riconoscendo la comprensibilità e l’opportunità della scelta degli uomini della scorta di porre al riparo il sindaco e di allontanarsi dai luoghi interessati dalla manifestazione, al fine di non creare problemi di ordine pubblico.

Proprio questa affermazione consente con sicurezza di cogliere il superamento dei limiti connaturati al diritto di esprimere il proprio dissenso rispetto alle opinioni di chi, proprio per effetto di tali condotte minacciose, non ha potuto manifestare il proprio pensiero.

L’effetto prodotto e gli strumenti utilizzati per conseguirlo avrebbero imposto un congruo dovere motivazionale, alla luce del generale principio per cui ai fini della configurazione del reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare (Sez. 5, n. 4526 del 03/11/2010, Picheca, Rv. 249247).

Inoltre, l’ordinanza impugnata qualifica la condotta della P. e degli altri partecipanti come una mera richiesta, sia pure ‘con forza’, di ascoltare le proprie rivendicazioni, trascurando di considerare sia l’impatto dell’arrivo di cinquanta persone nel luogo in cui, per altri fini, si era concentrata la presenza di bambini delle scuole elementari, sia, a riprova del carattere intimidatorio dell’intervento, il successivo sviluppo della vicenda, con il blocco dell’autovettura.

Peraltro, non è dato cogliere alla luce dell’annotazione di polizia del 07/11/2011, che da atto del riconoscimento della P. come uno dei manifestanti che aveva impedito la marcia dell’autovettura sulla quale il sindaco era salito e che inveiva nei suoi confronti, su quali elementi riposi la conclusione del Tribunale secondo il quale la P. non avrebbe impedito al veicolo di allontanarsi.

In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata, nei limiti di cui in motivazione, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame, limitatamente al capo A quanto a D.M.C. .

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