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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza  8 aprile 2014, n. 15696

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’1/3/2013, a conferma di quella emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Termini Imerese, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato L.D., T.R. e V.G. per violazione di domicilio (artt. 110, 614, comma 4, cod. pen.) in danno di T.G.. Ha condannato V.G. anche per lesioni personali e danneggiamento in danno dello stesso T..
I tre sono accusati di essersi introdotti a forza, previa forzatura della porta d’ingresso, all’interno dell’appartamento del T., a lui assegnato in sede di separazione legale dalla moglie V., da cui viveva separato. La V. è accusata di avere, nello stesso contesto, aggredito l’ex-marito ed aver danneggiato le suppellettili della casa in cui quest’ultimo viveva.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse degli imputati, l’avv. L.A., che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sia in relazione al reato di cui all’art. 614 cod. pen., contestato a tutti gli imputati, che ai reati di lesioni e danneggiamento, contestati alla sola V..
2.1. In relazione alla violazione di domicilio lamenta che i giudici abbiano affermato la responsabilità degli imputati “nonostante l’insufficienza della prova dell’esistenza, sul piano materiale, del rapporto tra l’attività degli odierni ricorrenti e l’evento dannoso”. Deduce che la V. era anch’essa proprietaria dell’appartamento e che aveva diritto, alla stessa maniera dell’ex-marito, di introdursi nello stesso; che aveva ricevuto le chiavi dall’ex-marito; che era stato quest’ultimo ad asportare, dall’appartamento in cui la donna abitava (sito al piano superiore dello stesso immobile), mobili ed elettrodomestici; che il giudice aveva ricostruito i fatti alla luce delle dichiarazioni della sola persona offesa, portatore di un interesse idoneo a comprometterne la credibilità.
2.2. In relazione ai reati di cui ai capi B) e C), contestati alla V., si duole dell’erronea applicazione dell’art. 582 cod. pen., essendo stata considerata “lesione” una “brachialgia dx post traumatica”, a cui non è ricollegabile una riduzione apprezzabile dell’integrità fisica. Lamenta, poi, sempre in relazione al reato di lesioni, l’assenza di prova del dolo e l’incompletezza della motivazione.
2.3. In relazione a tutti i reati e per tutti gli imputati lamenta, infine, che non si sia tenuto conto dello stato di pericolo in cui gli stessi si sono trovati, che giustifica l’applicazione della norma sulla legittima difesa.

Considerato in diritto

Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1. Coi primo i ricorrenti deducono circostanze in fatto, diversamente accertate dai giudici del merito, ovvero inconferenti, e propongono una personale interpretazione della prova, attuata con l’accantonamento dei dati sfavorevoli, in quanto: 1) non ha nessun rilievo che la V. fosse comproprietaria dell’appartamento abitato dal T., una volta accertato che lo stesso era stato assegnato al marito in sede di separazione legale dalla moglie; 2) solo assertiva è l’affermazione che avesse ricevuto le chiavi dal marito. In ogni caso, trattasi di affermazione non rilevante ai fini del giudizio sulla responsabilità, posto che, seppur avesse avuto, per qualche motivo, il possesso delle chiavi dell’appartamento, certamente non era autorizzata ad entrare, con la forza, nell’abitazione dell’ex marito; 3) inconferente e assertiva è anche l’accusa, rivolta al marito, di avere, in precedenza, asportato mobili dal suo appartamento. Questo fatto, invero, l’avrebbe autorizzata ad agire giudizialmente contro l’autore della violazione, ma non a violare il domicilio dell’uomo, ad aggredirlo in casa sua e a danneggiare i mobili e le suppellettili dell’abitazione.
Non corrisponde a verità, poi, che il giudice del merito si sia attenuto, per la ricostruzione dei fatti, alle dichiarazioni della sola persona offesa, posto che ha utilizzato, a tal fine, le dichiarazioni di altra figlia della coppia e le relazioni di servizio dei carabinieri, che ebbero a constatare direttamente il danneggiamento della porta d’ingresso e dei mobili dell’appartamento. Non merita censura, pertanto, la sentenza impugnata, che si è attenuta strettamente agli esiti dell’attività istruttoria ed ha applicato le norme in maniera giuridicamente corretta, mentre i ricorrenti non hanno addotto, a loro favore, che circostanze irrilevanti o assertive e fatto un uso improprio delle categorie giuridiche evocabili nella specie (il possesso, il domicilio, il nesso causale).
2. Anche il motivo concernente le lesioni soffre dello stesso errore. Il termine “brachialgia” – utilizzato dal medico in sede di diagnosi sulla persona del T. – definisce una condizione dolorosa a livello del braccio, dovuta a schiacciamento o irritazione di un nervo spinale del collo, che può essere dovuto a discopatia, ovvero ad un evento traumatico che interessi la zona cervicale. Si tratta di uno stato morboso, quindi, certamente idoneo a condizionare la funzionalità dell’arto interessato e ad influenzare l’esercizio delle normali attività quotidiane. Pertanto, esso integra certamente il concetto di “malattia” rilevante ai sensi dell’art. 582 cod. penale.
Quanto alla prova del dolo, il giudice non aveva nulla da aggiungere all’affermazione che T. era stato malmenato dalla V., che l’aveva afferrato per il collo e bistrattato, dopo essere entrata in casa sua – in compagnia della figlia e del genero – forzando la porta d’ingresso: in questa ricostruzione dell’episodio vi è, in re ipsa, la prova del dolo e l’esclusione della legittima difesa (su cui, peraltro, nemmeno la ricorrente è stata in grado di interloquire favorevolmente, salvo invocare, immotivatamente, l’esimente).
3. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 62 d.lgs 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

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