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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 8 luglio 2014, n. 29934

 
 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. PISTORELLI Luc – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. – Consigliere

Dott. LIGNOLA Ferdinan – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza dell’11/3/2013 del Tribunale di Mondovi’;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Mondovi’ ha confermato la sua condanna per il reato di ingiuria commesso ai danni di (OMISSIS) alla presenza della comune figlia minorenne.

2. Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione sui rilievi mossi con il gravame di merito in ordine all’attendibilita’ della testimonianza della madre della persona offesa eletta a riscontro delle dichiarazioni di quest’ultima, nonche’ in merito a quanto riferito dal teste a discarico (OMISSIS). Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce invece analoga carenza di motivazione in ordine all’entita’ delle spese della parte civile liquidate nel grado dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile in quanto esulante dal novero di quelli consentiti dall’articolo 606 c.p.p..

La sentenza ha specificamente preso in considerazione le doglianze avanzate dal ricorrente con il gravame di merito, argomentando sia sulle ragioni della ritenuta irrilevanza del contrasto registrato tra le versioni fornite dalla madre della persona offesa nel corso delle indagini preliminari e nel corso del dibattimento, che sull’influenza delle dichiarazioni del teste (OMISSIS).

La linea argomentativa cosi’ sviluppata risulta immune da qualsiasi caduta di consequenzialita’ logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa ricostruzione del fatto si risolve, per l’appunto, nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimita’ ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e).

2. Coglie invece nel segno la censura avanzata con il secondo motivo di ricorso.

2.1 La giurisprudenza di questo Supremo Collegio e’ costante nell’affermare il principio secondo cui e’ affetto dal vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l’importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti.

2.2 Come ricordato anche dalle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 40288 del 14 luglio 2011, Tizzi e altro, Rv. 250680), infatti, considerato che la domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell’ambito del processo instaurato nelle forme di cui all’articolo 444 c.p.p., e’ estranea all’accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l’imputato e che il giudice e’ tenuto a provvedere su tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di “condanna”, soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della pena concordata tra le parti essenziali del processo, e’ indubbio che su questo capo della sentenza la parte interessata (imputato o parte civile che sia) e’ legittimata a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruita’, alla loro documentazione.

2.3 Correlativamente sussiste il dovere del giudice di fornire, pur nell’ambito di una valutazione discrezionale, un’adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all’attivita’ svolta dal patrono di parte civile e sulla congruita’ delle somme liquidate, tenuto conto del numero e dell’importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entita’ delle prestazioni difensive ed avuto riguardo ai parametri fissati dalla normativa vigente. L’osservanza di tale dovere, che costituisce il risvolto del potere discrezionale di disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese sostenute dalla parte civile, e’ preordinata a consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle singole voci di spesa e all’osservanza delle altre condizioni di legge nella liquidazione delle singole voci di spesa (fra le tante, Sez. 1, n. 21868 del 7 maggio 2008, Grillo, Rv. 240421; Sez. 4, n. 10920/07 del 29 novembre 2006, Velia, Rv. 236186; Sez. 5, n. 10143 del 25 gennaio 2005, Polacco, Rv. 230918; Sez. 2, n. 39626 dell’11 maggio 2004, Di Pinto, Rv. 230052; Sez. 4, n. 5301 del 21 gennaio 2004, Fichera, Rv. 227093). Una determinazione globale, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non consente alle parti di verificare il rispetto dei parametri normativi di riferimento e di controllare l’eventuale onerosita’, necessaria per consentire, attraverso il sindacato di legittimita’, l’accertamento della conformita’ della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai criteri di determinazione fissati dalla normativa di riferimento (v. Sez. Un., n.6402 del 30 aprile 1997, Dessimone, in motivazione, nonche’ Sez. 4, n. 10920/07 del 29 novembre 2006, Velia, Rv. 236186).

2.4 Pertanto il giudice, nel liquidare dette spese, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull’individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attivita’ defensionali dedotte, che sulla congruita’ delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all’importanza delle questioni trattate e alla natura ed entita’ delle singole prestazioni difensive (Sez. 5, n. 39208 del 28 settembre 2010, Filpi, Rv. 248661; Sez. 2, n. 26264 del 5 giugno 2007, Tropea, Rv. 237168; Sez. 6, n. 7902 del 3 febbraio 2006, Fassina, Rv. 233699; Sez. 5, n. 8442 del 18 gennaio 2005, Stipa, Rv. 230687 che ha ritenuto legittima la liquidazione anche dell’onorario dovuto per l’atto di costituzione e per la procura).

2.5 Questi oramai consolidati principi non hanno peraltro perduto il loro significato a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 9, comma 1, (convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 2012) ed anzi devono essere ribaditi, ancorche’ con le precisazioni rese necessarie dal mutamento del quadro normativo di riferim
ento.

2.5.1 Se infatti il giudice non e’ piu’ vincolato, come per il passato, ai limiti minimi e massimi fissati dalle medesime, nel determinare cio’ che deve essere rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patrono di parte civile, egli deve ora comunque fare riferimento – cosi’ come previsto dal citato Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 9, comma 2, – ai parametri stabiliti nel Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n. 140, (vigenti al momento della decisione impugnata) e, pertanto, fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione.

2.5.2 Dal combinato disposto degli articoli 1, 12, 13 e 14 del suddetto decreto si evince dunque la necessita’ di determinare il compenso – anche del difensore della parte civile – in relazione all’impegno profuso nelle diverse fasi del procedimento cosi’ come enucleate dalle disposizioni citate, tenendo conto della natura, complessita’ e gravita’ del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell’opera prestata, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell’eventuale urgenza della prestazione, nonche’ dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

2.5.3 Nella Tabella B allegata al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, sono poi elencati quei “parametri specifici per la determinazione nel compenso” evocati nel precedente articolo 14, comma 1, come valori medi di riferimento per la liquidazione. Come precisato dal settimo comma dell’articolo 1 del decreto, peraltro, si tratta di valori non vincolanti per il giudice, il quale pero’ nel discostarsene deve dare conto delle ragioni per cui ha ritenuto nel caso concreto opportuno non tenerne conto al fine di un piu’ corretto adeguamento del compenso liquidato all’effettivo contenuto della prestazione professionale.

2.6 Nel caso di specie non e’ dubbio che il Tribunale abbia provveduto in maniera sintetica ed immotivata alla determinazione del compenso del patrono della parte civile, tanto da enunciarne l’entita’ soltanto nel dispositivo della sentenza e senza indicare i parametri cui si e’ attenuto nella sua valutazione, tanto piu’ necessari in quanto lo stesso si e’ discostato dai valori medi indicati nel menzionato decreto ministeriale.

3. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile al cui pagamento ha condannato l’imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma della Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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