Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 8 marzo 2016 n. 9513

Ritenuto in fatto

1. II Giudice di pace di Bologna, con sentenza confermata dal Tribunale, ha assolto Z.P., R.F. e V.G. dal reato minaccia loro ascritto perché il fatto non costituisce reato e dal reato di ingiuria – pure a loro contestato – per aver agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui. 2. La vicenda è stata così ricostruita dai giudici di merito. Z.P. era stata assistita dall’avv. L.C. C. nella causa di separazione dal marito R.F.. Professionista e cliente avevano concordato – verbalmente – un compenso determinato in percentuale sulla somma che la donna avrebbe dovuto ricevere dal marito a titolo di assegno divorzile. All’esaurimento dell’incarico l’avvocato aveva preteso la percentuale del 15%, mentre la Z. aveva inteso che il compenso fosse stato pattuito nella percentuale del 10%, calcolato sull’importo della “conciliazione”. Per dirimere la controversia le due donne stipularono una prima convenzione datata 22/11/2008, con cui fissavano l’importo del compenso in € 12.250, oltre accessori di legge (per totali € 13.770), da pagare mediante assegno post-datato con scadenza al 30 giugno 2009. Tuttavia, il 24 novembre 2008 professionista e cliente stipulavano una seconda scrittura (redatta a casa della cliente, ove l’avv. Z. si era recata), con la quale – premesso che il compenso sarebbe ammontato, secondo le tariffe professionali, ad € 43.075,99 – convenivano il compenso di € 22.500 netti, di cui € 11.250 già corrisposti ed € 12.250, oltre accessori, da pagare entro il 30 giugno 2009.
Con sentenza del Tribunale di Bologna del 18 maggio 2009, l’assegno divorzile fu determinato, una tantum, in € 150.000, per cui il compenso preteso dall’avv. C. risultò corrispondere esattamente al 15% dell’assegno divorzile (C 22.500).
In data 8 luglio 2009 (allorché la seconda rata – già scaduta – non era stata pagata) Z. si recò nello studio dell’avv. C. insieme all’ex marito R. e al dr. V., loro amico (oltre che cancelliere del Tribunale), per ridiscutere la questione del compenso, che Z. riteneva eccessivo. Ne nacque una discussione, nel corso della quale la cliente – spalleggiata dall’ex marito e da V. – accusò l’avv. C. di “scorrettezza” , di “non aver fatto niente” e di averla voluta “fregare”, di essere una “approfittatrice” e una “disonesta”, di averle “estorto” la firma sulla seconda scrittura con la minaccia di agire giudizialmente. Inoltre, minacciò di denunciare all’INPS e alla Guardia di Finanza la condotta tenuta dall’avvocato, che non aveva rilasciato fattura per la somma già ricevuta.
3. Secondo i giudici di merito le ingiurie sono scriminate dal comportamento “non proprio irreprensibile” dell’avv. C., che aveva predisposto una parcella sproporzionata rispetto all’opera svolta, era riuscita a farsi promettere il compenso di € 22.500 (oltre accessori) con la prospettazione di defatiganti azioni giudiziarie ed in maniera insolita (si era recata, di sera, a casa della cliente) ed aveva omesso di rilasciare fattura per il compenso percepito. Le “minacce” non sono state ritenute tali dal punto di vista del diritto penale, perché i tre imputati – parlando di denunce al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, alla Guardia di Finanza e all’INPS – non avevano affatto inteso perseguire risultati non conformi a giustizia, ma solo esercitare un loro diritto.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione, nell’interesse della parte civile L.C. C., l’avv. M.M., con due motivi.
Col primo lamenta l’erronea applicazione degli artt. 594 e 339, nonché dell’art. 599 cod. pen. per essere stato omesso il vaglio dei motivi di appello riguardanti la prova dello stato d’ira, nonché del capo di imputazione “nella sua integralità”. Deduce, sotto il primo profilo, che l’esame dei motivi di appello avrebbe reso evidente che le ingiurie erano state proferite “con piena e perfetta padronanza dei freni inibitori”; sotto il secondo aspetto, che una considerazione unitaria delle condotte ascritte agli imputati, descritte nei capi A) e B), avrebbe reso evidente che i tre si erano recati nello studio dell’avv. Camaione per coartarne la volontà, affinché rinunciasse al compenso maturato.
Col secondo deduce una violazione dell’art. 2 cod. proc. pen., derivante dal fatto che i giudici di primo e secondo grado hanno – in una situazione di carenza di potere – risolto “la questione civile relativa all’adempimento del contratto di mandato professionale” e ricondotto lo stato d’ira, tra l’altro, alla “omessa richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio” a favore di Z. nella causa civile, senza considerare che la cliente non ne aveva i requisiti.

Considerato in diritto

Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
1. Col primo la ricorrente contesta che sia stato adeguatamente motivata – per l’ingiuria – la scriminante della provocazione. In realtà l’insufficienza lamentata non sussiste, avendo i giudici di primo e secondo grado esteso la loro indagine a tutta la vicenda che ha riguardato imputati e persona offesa per rilevare che la condotta dell’avv. Camaione “non era stata irreprensibile”, avendo avanzato, in un primo momento, richieste esorbitanti di compenso (circostanza nemmeno contestata), avendo poi ridotto le sue pretese ad € 12.500 ed essendosi infine presentata a casa della cliente per concordare un compenso di € 22.500, sotto minaccia di agire per la somma originariamente pretesa. Inoltre, senza rilasciare ricevuta per la somma di € 11.500 effettivamente riscossa. Da tanto hanno dedotto che Z.P. sia rimasta gravemente turbata dal contegno dell’avv. C., da lei percepito come ingiusto e gravemente vessatorio,’ sia per l’esorbitanza della richiesta – sproporzionata rispetto alla natura dell’attività prestata e alla tipologia dell’affare trattato – sia per le modalità della stessa, formulata in maniera da lasciarla incerta sulla percentuale pretesa, sia, infine, per le circostanze della “transazione”, cui era stata indotta per evitare di essere trascinata – da parte di operatore legale, e quindi attrezzato professionalmente – in una vertenza “dalle conseguenze economiche peggiori”. II rapporto di derivazione tra lo stato d’ira e il fatto ingiusto altrui è, quindi, logicamente argomento in sentenza, non bastando ad escluderlo il lasso temporale intercorso tra la transazione e la scadenza dell’assegno, essendo consolidato – in giurisprudenza – il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l’offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l’offesa (Cass., n. 32323 del 31/7/2007) ovvero – come nella specie – dal riesplodere dell’ira in concomitanza alla scadenza dell’assegno ritenuto “estorto”. Tanto esclude la fondatezza anche del secondo profilo di doglianza, giacché il fatto che i tre si fossero recati nello studio dell’avv. C. per rimarcare l’esosità della pretesa conferma che essi – effettivamente – non volevano corrispondere la seconda tranche della richiesta; il che non è affatto incompatibile con la provocazione, perché la necessità di dover pagare – per ragioni ritenute inique – l’assegno nel frattempo scaduto rappresenta proprio la causa scatenante dello stato d’ira e della reazione conseguente.
2. II secondo motivo è manifestamente infondato. II Giudice penale deve risolvere, incidentalmente, salvo che sia diversamente disposto, tutte’ le questioni da cui dipende la decisione (art. 2 cod. proc. pen.); quindi anche le questioni da cui deriva l’applicabilità dell’art. 599 cod. pen.. Pertanto, il Giudice di pace e il Tribunale di Bologna erano tenuti a valutare – come hanno in effetti fatto – l’ammontare del compenso richiesto dall’avv. Camaione al fine di stabilire se, in relazione all’attività professionale prestata, fosse talmente esorbitante da rappresentare “fatto ingiusto” rilevante per il riconoscimento della provocazione.
3. L’infondatezza dei motivi comporta che il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *