Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 9 ottobre 2014, n. 42257

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana – Presidente

Dott. FUMO Maurizio – Consigliere

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1425/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 13/11/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. G. Pratola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Uditi altresi’ per la ricorrente l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), che hanno depositato nota di udienza (ove si rileva l’intervenuta prescrizione del reato) cui si riportano in subordine, richiamando, in via principale, i motivi di ricorso e insistendo per il loro accoglimento.

RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) veniva rinviata a giudizio per rispondere, nella qualita’ di componente del c.d.a. della (OMISSIS) s.p.a., dichiarata fallita il (OMISSIS), del reato di cui all’articolo 110 c.p., L.F., articolo 223, comma 2, n. 1), in relazione all’articolo 2621 c.c., per avere esposto, in concorso con gli altri componenti del c.d.a. (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo A) nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 e con il solo (OMISSIS) (capo C) nei bilanci relativi agli anni 1998 e 1999, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della societa’, cosi’ cagionandone o concorrendone a cagionare il dissesto e inducendo in errore il pubblico tra cui i creditori; a (OMISSIS) e (OMISSIS) venivano altresi’ ascritte due imputazioni di ricorso abusivo al credito (capi B e D).
Con sentenza deliberata il 02/10/2006, il Tribunale di Modena dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli dei reati sopra indicati, nonche’ di altri reati agli stessi ascritti, li condannava al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite e assolveva (OMISSIS) da alcune imputazioni. Con la sentenza indicata, il Tribunale di Modena assolveva (OMISSIS) dalle imputazioni alla stessa ascritte per non aver commesso il fatto.
Con sentenza deliberata il 13/11/2012, la Corte di appello di Bologna, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha dichiarato (OMISSIS) – giudicata separatamente dai coimputati – colpevole dei reati di cui alle imputazioni sub A) e C), condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parti civili costituite (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) (in proprio e quale l.r. di (OMISSIS) s.r.l.), (OMISSIS) (in proprio e quale l.r. di (OMISSIS) s.n.c.), (OMISSIS); la Corte di appello, inoltre, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine ai reati di cui alle imputazioni sub B) e D) per essere gli stessi estinti per prescrizione.
La Corte di merito aderisce alla ricostruzione dell’elemento oggettivo dei reati contestati anche a (OMISSIS) operata dalla sentenza di primo grado: le vicende societarie che hanno condotto al dissesto della (OMISSIS) s.p.a., avuto riguardo, in particolare, alla progressiva spoliazione delle risorse aziendali perpetrata da (OMISSIS) sono risultate soprattutto dalle relazioni di (OMISSIS) (prima commissario giudiziale, poi curatore fallimentare), dal consulente del P.M. e dalle testimonianze assunte in dibattimento; sono state puntualmente descritte le falsificazioni dei bilanci e delle note integrative intervenute con appostazioni di cifre ingentissime (per molti miliardi di lire) a conti che indicavano l’allocazione di imponenti risorse come funzionali alla gestione (e, quindi, indirizzate alla ricapitalizzazione e al consolidamento dell’impresa), anziche’ ad immobilizzazioni in beni di lusso del tutto inutili, acquisiti a carico dell’impresa e per il godimento personale di (OMISSIS) e della famiglia, ovvero con appostazione di suoi indebiti prelievi quali crediti verso clienti o anticipi a fornitori; il giudice di primo grado ha motivato in modo del tutto condivisibile circa il superamento delle soglie di cui all’articolo 2621 c.c., e la sussistenza del nesso di causalita’ tra le sistematiche falsificazioni e il dissesto, in termini di condicio sine qua non, avendo le stesse consentito le immani distrazioni di (OMISSIS) e le perduranti somministrazioni dei fornitori e delle banche, poi tramutatesi in crediti inesigibili fino a multipli del patrimonio netto che cagionarono direttamente il dissesto.
Pur dando per dimostrato che (OMISSIS) gestiva in modo personalistico la societa’ (come un'”azienda familiare”) e da “sovrano assoluto” e che vi fosse una precisa ripartizione dei compiti nella quale la parte economica, finanziaria e amministrativa era delegata allo stesso (OMISSIS), laddove la parte tecnica e il rapporto con gli stilisti spettava alla moglie (OMISSIS), che non si ingeriva nella stretta amministrazione, la Corte di merito aderisce alla ricostruzione della presenza del necessario elemento soggettivo imposta dalla rivisitazione del materiale probatorio gia’ offerto al giudice di primo grado. Le deposizioni testimoniali in ordine alla ripartizione dei compiti in base alle quali il Tribunale di Modena ha fondato il suo convincimento circa il difetto di prova dell’elemento soggettivo in capo a (OMISSIS), non dicono che l’imputata non avesse un ruolo importante e non in grado di comprendere quello che seguiva, cui presenziava e che firmava.
La partecipazione di (OMISSIS) ai c.d.a. era reale, come presenza fisica, sicche’ l’affermazione secondo cui non era a conoscenza delle decisioni assunte non e’ corretta; che poi l’imputata fosse sempre acquiescente al volere di (OMISSIS) non e’ del tutto esatto e, in ogni caso, costituisce un rilevante elemento positivo nel giudizio di responsabilita’, sia dal punto di vista oggettivo (sotto il profilo degli obblighi civilistici di vigilanza e di partecipazione e conseguentemente penalistici di impedimento dell’evento ex articolo 40 cpv. c.p.), sia dal punto di vista soggettivo, di consapevole partecipazione e concorso nel rafforzamento del proposito criminoso di (OMISSIS), tanto piu’ che (OMISSIS) non si asteneva o era assente alle deliberazioni, ma le approvava. Se poi per partecipazione fittizia si intende non effettivamente partecipativa e consapevole (secondo le dichiarazioni di (OMISSIS), scarsamente attendibile, e di (OMISSIS), secondo cui “firmava e basta”, “quando c’era bisogno di una firma la si chiamava”), la conclusione si basa su una valutazione dei dichiaranti contraddetta da altri indici di segno opposto, da ritenersi prevalenti, e comunque non esclude che l’imputata non capisse cio’ di cui si trattava, pur non occupandosi a fondo delle questioni. Dal 1998 l’organo amministrativo era composto solo da (OMISSIS) e da (OMISSIS) (marito e moglie conviventi) e quindi le riunioni del c.d.a. erano a loro limitate, anche se erano sempre presenti tutti i membri del collegio sindacale e talora anche altre persone a fungere da segretari.
(OMISSIS) seguiva personalmente e a tempo pieno una parte decisiva della gestione sociale, ossia il settore della produzione e operativo degli ordini e delle collezioni, nonche’ i rapporti con la clientela: nel verbale del c.d.a. del 01/12/1999, a crisi gia’ iniziata, (OMISSIS) interviene personalmente esponendo dati sulla situazione contabile e amministrativa e prospettando un incremento del fatturato. Non e’ esatto che non vi siano atti da lei firmati che riconducono alle falsita’ di cui all’imputazioni: il bilancio del 1999 e’ stato sottoscritto dall’imputata, cosi’ come il verbale del c.d.a. e la relazione sulla situazione patrimoniale della societa’ ex articolo 2447 c.c.. Inoltre, numerosi verbali del c.d.a. e delle assemblee (mai specificamente smentiti dalle generiche affermazioni dei testi e dei coimputati) testimoniano una partecipazione attiva e non meramente passiva di (OMISSIS), espressamente sempre presente.
Dal complesso della documentazione emerge una consapevolezza e non un’ignoranza della situazione sociale, anche sotto il profilo economico e patrimoniale da parte dell’imputata (socia, amministratrice e moglie di (OMISSIS)), ulteriormente corroborata dalle operazioni riguardanti piu’ da vicino la sfera economica familiare: la c.d. “sede di rappresentanza”, favolosamente ristrutturata e abbellita, era solo l’abitazione di residenza della famiglia (OMISSIS) – (OMISSIS); la vicenda relativa al versamento dell’aumento di capitale di 5 mld. di lire deliberato nel 1997 da parte di (OMISSIS), subito accreditato sul conto corrente della madre dell’imputata con contestuale giroconto di nuovo sul conto corrente personale di (OMISSIS) e contemporanea appostazione fittizia di “anticipo per acquisto immobile” mai deliberato ne’ eseguito dagli organi sociali; la fatturazione a favore della azienda agricola dell’imputata, della madre e del fratello di piante e lavori per 294 milioni di lire nel 1995 e l’affidamento della gestione del parco per 15 milioni mensili all’azienda della cognata.
E’ del tutto inverosimile sostenere che l’imputata, che seguiva la fase operativa della societa’ ed era a conoscenza del fatturato e quindi del flusso di cassa, non fosse al corrente della gestione familiare e della casa in cui viveva con i congiunti e quindi, pur presenziando alle riunioni del c.d.a., potesse essere inconsapevole, almeno in linea generale, che per sostenere spese di tale fatta ed entita’ nel corso degli anni, non fosse necessario nascondere i prelievi fraudolenti del marito con appostazioni false, per consentire le somministrazioni dei fornitori da lei ben conosciuti e la continuazione dell’erogazione dei crediti, nascondendo l’erosione, fino all’annullamento, del patrimonio sociale e favore dell’incremento di quello personale (di (OMISSIS) e di casa sua).
Tale consapevolezza appare in concreto tutt’altro che generica, poiche’ non solo la condotta acquiescente, anzi di esplicita approvazione (comprendente anche l’intenzione di ingannare i terzi allo scopo di recare a se’ o ad altri un ingiusto profitto ex articolo 2621 c.c.) ha rafforzato il proposito criminoso di (OMISSIS) (e di (OMISSIS)) nelle materiali condotte di copertura delle spoliazioni con i falsi, ma ha investito anche la consapevolezza, almeno come accettazione del rischio, della possibilita’ che da dette condotte si potesse verificare il dissesto. Se anche si volesse parlare nel caso concreto di mera inerzia, potendosi desumere la consapevolezza in capo all’imputata del contenuto dei verbali del c.d.a., la riconosciuta inerzia ex articolo 40 c.p., comma 2, non violerebbe comunque il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di (OMISSIS), avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione dell’articolo 192 c.p.p., e articolo 546 c.p.p., lettera e), in relazione all’omessa motivazione circa la valutazione negativa di una prova a discarico. Nel corso del giudizio di primo grado era stato sentito il consulente tecnico della difesa (OMISSIS) ed era stata acquisita la sua consulenza. La Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla mancata valutazione delle prove a discarico fornite dalla difesa attraverso l’indicata consulenza tecnica, cosi’ violando l’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e).
2.2. Motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. La motivazione della sentenza impugnata riconosce che (OMISSIS) gestiva in modo personalistico la societa’, comportandosi come un sovrano assoluto, che vi era una ripartizione dei compiti in forza della quale la parte tecnica e il rapporto con gli stilisti spettava a (OMISSIS), il sistema contabile era estremamente complesso. Per giungere all’affermazione di responsabilita’ dell’imputata la sentenza impugnata cade in costanti contraddizioni e incoerenti argomentazioni logiche: l’operato di (OMISSIS) e’ caratterizzato da “consapevolezza e non ignoranza”, poi degrada in “consapevolezza almeno in linea generale”, per essere infine considerato mero “rafforzamento del proposito criminoso altrui”, ovvero “accettazione del rischio” fino a spegnersi nella figura della “mera inerzia colpevole”, restando pertanto oscura la definizione dell’elemento psicologico del reato. Illogicamente la sentenza impugnata da un lato riconosce che nell’arco di cinque anni il fatturato si era triplicato, mentre, dall’altro, ritiene inverosimile sostenere che l’imputata, a conoscenza del fatturato e quindi del flusso di cassa, potesse essere inconsapevole, almeno in linea generale, che per le spese effettuate non fosse necessario nascondere i prelievi fraudolenti del marito con appostazioni false. Alle incongruenze motivazionali inerenti alla qualificazione della condotta, si aggiunge l’illogicita’ della motivazione laddove ammette l’incremento del fatturato, ma disconosce la possibilita’, almeno astratta, di godere del buon andamento societario.
2.3. Falsa applicazione della L.F., articolo 223, in relazione all’elemento psicologico del reato. Il reato di bancarotta fraudolenta commessa attraverso la violazione dell’articolo 2621 c.c., richiede, oltre al dolo generico e al dolo specifico, il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, mentre la sentenza impugnata fa riferimento alla consapevolezza, almeno come accettazione del rischio, della possibilita’ che dalle condotte in questione potesse derivare il dissesto.
2.4. Erronea applicazione della legge penale e contraddittorieta’ della motivazione con riferimento alla L.F., articolo 223, comma 2, n. 1), relativamente alla sussistenza del nesso causale intercorrente tra il reato di cui all’articolo 2621 c.c., e il dissesto. La Corte di appello ha richiamato la sentenza di primo grado secondo cui era sufficiente la mera idoneita’ delle false rappresentazioni in bilancio per l’integrazione di tutte le fattispecie di reato. Il denunciato vizio di motivazione pare avere riguardo alle origini dello stato di dissesto erroneamente collocato nel 1993, periodo in cui invece la societa’, fino al 1998, ha visto un aumento esponenziale del fatturato. Ignorando questo dato, l’impianto della sentenza impugnata giunge all’affermazione di una causalita’ “oggettiva” in contrasto con i principi cardine in tema di reati fallimentari. E’ contraddittorio sostenere che una societa’, che abbia un reddito e un fatturato in aumento e l’assenza di contenzioso fino al 1998, possa ritenersi in stato di dissesto conclamato fin dal 1993. La Corte di appello, inoltre, avrebbe dovuto accertare se le falsita’ in bilancio siano state in concreto idonee a trarre in errore i terzi sulla reale situazione economico-patrimoniale della societa’, inducendoli a compiere atti che non avrebbe diversamente compiuto. Dalla sentenza di primo grado risulta che gli istituti bancari non sono stati in alcun modo tratti in inganno, avendo anzi sfruttato e/o abusato della situazione, approfittandosi della passione per gli oggetti d’arti del coimputato (OMISSIS). Quanto ai fornitori, la solvibilita’ aziendale e’ stata garantita per diversi anni proprio per la fiducia che istituti bancari accordavano al gruppo, che hanno finito per essere gli artefici del tracollo, potendo poi beneficiare degli oggetti d’arte di altissimo valore economico. Non puo’ dirsi sussistente il nesso causale tra falsita’ in bilancio e lo stato di dissesto della societa’, essendosi i giudici di merito limitati alla valutazione della mera idoneita’, in contrasto con la L.F., articolo 223, comma 2, n. 1).
3. Con atto depositato il 27/03/2014, la difesa ha dedotto due motivi aggiunti.
3.1. Violazione e falsa applicazione della L.F., articolo 223, in relazione all’articolo 2621 c.c., e vizio di motivazione. Il concorso dell’imputata con il marito si sarebbe realizzato mediante piu’ condotte considerate in alternativa tra loro (consapevolezza e non ignoranza; consapevolezza almeno in linea generale; accettazione del rischio; mera inerzia incolpevole) tra le quali non e’ indicata quella considerata piu’ idonea a radicare la colpevolezza dell’imputata. La bancarotta fraudolenta impropria realizzata attraverso il falso bilancio richiede il dolo intenzionale, del tutto antitetico rispetto all’accettazione del rischio, ossia al dolo indiretto o eventuale, nonche’ all’inerzia incolpevole e alla consapevolezza eventualmente accompagnata dall’ignoranza.
3.2. Mancanza di motivazione con riferimento all’omessa argomentazione sull’elemento oggettivo dei reati contestati all’imputata. La Corte di appello ha omesso l’esposizione delle ragioni e delle prove poste a base della pronuncia di condanna in ordine all’elemento oggettivo dei reati, limitandosi ad operare un rinvio alla sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non e’ fondato, mentre, come rappresentato dalla difesa della ricorrente, deve essere rilevata l’estinzione dei reati per prescrizione.
2. Il primo motivo e’ inammissibile, per difetto del requisito della specificita’. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, condiviso dal Collegio, in tema di ricorso per cassazione, e’ inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell’articolo 192 c.p.p., anche se in relazione all’articolo 125 c.p.p., e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), per censurare l’omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all’ammissibilita’ delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita’ (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012 – dep. 20/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274): la dedotta omessa valutazione della consulenza tecnica indicata dal ricorso e’ svincolata dal puntuale raffronto delle relative risultanze con il complessivo quadro probatorio, sicche’ la doglianza e’ inammissibile.
3. Il secondo dei motivi aggiunti non e’ fondato. La sentenza di appello ha richiamato in termini adesivi la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo dei reati ascritti a (OMISSIS) e ai coimputati condannati dal Tribunale di Modena, accompagnando tale richiamo dalla concisa, ma puntuale descrizione dei passaggi essenziali dell’iter argomentativo dei primi giudici e degli elementi di prova dagli stessi valorizzati o disattesi (le relazioni del curatore e del consulente del P.M., da una parte, la consulenza della difesa, dall’altra). Devono, pertanto, ritenersi adempiuti gli oneri motivazionali in relazione ad un profilo – quello appunto afferente all’elemento oggettivo dei reati ascritti all’imputati – sul quale la decisione di appello e’ in linea con quella di primo grado, che aveva assolto l’imputata solo sulla base dell’esclusione dell’elemento soggettivo del reato; la Corte di appello, peraltro, ha avuto cura di precisare come, sotto il profilo oggettivo, dovessero valere le considerazioni svolte per il coimputato (OMISSIS), ossia che, in quanto amministratore, avrebbe dovuto impedire la falsificazione dei bilanci, con le conseguenti responsabilita’ penali derivate dalla mancata osservanza di tale obbligo.
4. Passando all’esame del quarto motivo, afferente alla sussistenza dell’elemento oggettivo dei reati ascritti, deve rilevarsi che esso non e’ fondato.
La doglianza relativa all’epoca di origine del dissesto non e’ fondata. La Corte di merito ha dato conto della falsa immagine di azienda sana e ricapitalizzata offerta dalle descrizioni contabili oggetto delle imputazioni, descrizioni rispetto alle quali la situazione effettiva era ben diversa, in quanto caratterizzata dalla perdita del patrimonio netto avvenuta ben prima della sua effettiva ed inevitabile emersione. In linea con questa ricostruzione la sentenza di primo grado aveva, tra l’altro, messo l’accento sull’artificioso e fittizio aumento di capitale del 1994 e sull’aggravamento della gia’ disastrosa situazione finanziaria della societa’. In questo quadro, l’espansione del fatturato non si pone in termini di incompatibilita’ con le fattispecie ascritte all’imputata, volte appunto alla creazione di una falsa immagine della societa’ attraverso, come rimarcato dalla Corte di appello di Bologna, appostazioni di cifre molto ingenti a conti che indicavano l’allocazione di imponenti risorse come funzionali alla gestione e, quindi, al consolidamento dell’impresa, anziche’ ad immobilizzazioni in beni di lusso del tutto inutili ovvero con appostazione di indebiti prelievi quali crediti verso clienti o anticipi a fornitori. La vicenda complessiva, cosi’ come ricostruita dai giudici di merito, delinea una condizione di dissesto la cui – inevitabile – emersione e’ stata differita nel tempo attraverso le condotte oggetto delle imputazioni, fino al momento in cui il dissesto e’ divenuto “conclamato”.
Le ulteriori doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello, aderendo alle concordi conclusioni del Tribunale di Modena, ha messo in evidenza la sussistenza, in termini di condicio sine qua non e non di astratta idoneita’, del nesso di causalita’ tra le sistematiche falsificazioni e il dissesto, avendo dette falsificazioni consentito, oltre ad ingenti distrazioni, la prosecuzione delle somministrazioni dei fornitori e delle banche, poi tramutatesi in crediti inesigibili fino a multipli del patrimonio netto, con un passivo accertato di circa 93 milioni di euro.
5. Il secondo e il terzo motivo, cosi’ come il primo dei motivi aggiunti, possono essere esaminati congiuntamente, chiamando in causa, sostanzialmente, le valutazioni della Corte di merito in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico dei reati ascritti all’imputata: detti motivi non sono fondati.
Come questa Corte ha gia’ affermato, con orientamento condiviso dal Collegio, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volonta’ protesa al dissesto, da intendersi non gia’ quale intenzionalita’ di insolvenza, bensi’ quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012 – dep. 12/06/2012, P.G., Baraldi e altro, Rv. 252804).
La Corte di merito ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, argomentando la sussistenza dell’elemento psicologico dei reati imputati a (OMISSIS) sulla base non gia’ di una maggiore plausibilita’ della tesi accusatoria, ma dell’assoluta inverosimiglianza della ricostruzione che vede l’imputata del tutto inconsapevole delle vicende societarie. La consapevole condotta acquiescente e di esplicita approvazione dell’imputata, con conseguente rafforzamento del proposito criminoso dei coimputati (e, segnatamente, di (OMISSIS)) nella realizzazione delle condotte materiali di copertura delle spoliazioni attraverso i falsi e’ motivata dalla Corte di merito sulla base, in primo luogo, di un’attenta ricostruzione delle risultanze evincibili dai vari verbali del c.d.a. della fallita, ricostruzione che, lungi dall’esaurirsi in un mero riscontro formale, rende ragione del giudizio di assoluta inverosimiglianza dell’ipotesi dell’inconsapevolezza, in capo alla ricorrente, dei fatti di bancarotta in questione: dall’esame dei verbali dell’organo amministrativo, la Corte di appello ha tratto elementi dimostrativi di interventi specifici svolti dall’imputata in merito alla situazione contabile della societa’ e, in ultima analisi, il motivato convincimento di una sua attiva partecipazione all’amministrazione della fallita, conclusione, questa, che rende congruamente ragione della sussistenza dell’elemento soggettivo, tanto piu’ che, come questa Corte ha gia’ avuto modo di rimarcare, il componente del consiglio di amministrazione risponde del concorso nella bancarotta impropria da reato societario per mancato impedimento del reato anche quando egli sia consapevolmente venuto meno al dovere di acquisire tutte le informazioni necessarie all’espletamento del suo mandato (Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012 – dep. 12/06/2012, P.G., Baraldi e altro, Rv. 252803). Rilievi, questi, che rendono ragione delle conclusioni cui e’ pervenuta la Corte di appello pur non obliterando il ruolo – da “sovrano assoluto” – svolto da (OMISSIS).
Sempre nella prospettiva della ritenuta sussistenza della consapevolezza in capo all’imputata della situazione della societa’ (consapevolezza che esclude la fondatezza della deduzione difensiva incentrata sull’andamento “in crescita” del fatturato), la Corte di merito ha valorizzato, per un verso, le operazioni riguardanti, piu’ da vicino e in vario modo, la sfera economica della famiglia (l’abitazione/sede di rappresentanza, la vicenda, coinvolgente la madre della ricorrente, del versamento dell’aumento di capitale del 1997, le fatturazioni a favore di imprese dell’imputata o di suoi parenti o affini) e, per altro verso, il ruolo svolto da (OMISSIS) nella gestione operativa della societa’, ruolo in considerazione del quale era a conoscenza del fatturato e del flusso di cassa.
L’apparato motivazionale delineato dalla sentenza impugnata e’ coerente con i dati probatori richiamati ed immune da cadute di conseguenzialita’ logica, resistendo, pertanto, alle critiche proposte dal ricorso. Ne’ la tenuta dell’impianto argomentativo della decisione impugnata e’ compromessa dai diversi riferimenti – richiamati dal ricorso – al concreto atteggiarsi dell’elemento psicologico (e, in particolare, dal richiamo all’accettazione del rischio): ad avviso del Collegio, infatti, l’apparato motivazionale complessivamente delineato dalla sentenza impugnata e’ in linea con il principio di diritto sopra richiamato, laddove gli ulteriori riferimenti – in parte svolti solo ad abundantiam – rappresentano mere incongruenze argomentative inidonee ad inficiare la compattezza logica dell’impianto della motivazione resa dalla Corte di merito (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 – dep. 27/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
6 Il ricorso, pertanto, e’ infondato, mentre deve essere rilevata l’estinzione de, reati per essere decorso – alla data de, 06/05/2013 – il termine di prescrizione: di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione, mentre il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *