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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza n. 35498 del 26 agosto 2013

Fatto e diritto

Propone personalmente ricorso per cassazione P. M. avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze in data 2 febbraio 2012 con la quale è stata riformata, soltanto in punto di pena, la sentenza di primo grado (del 2010), che era stata di condanna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta impropria sia ai sensi del comma 1 dell’articolo 223 l. fall. che ai sensi del comma 2 dello stesso articolo (capo A), e cioè per avere l’imputato -quale amministratore di fatto anche in concorso con l’amministratore di diritto, che aveva patteggiato la pena – posto in essere dolose operazioni distrattive che avevano causato il fallimento della società R. F. S.r.l., dichiarato il 4 aprile 2006.

L’imputato è stato ritenuto anche responsabile di bancarotta fraudolenta documentale (capo B) in relazione al fallimento della stessa società, nonché di una serie di truffe aggravate dall’entità del danno, (capo C) commesse nella medesima qualità di amministratore della predetta società, fino al settembre 2005.
Deduce
1) la violazione di legge e il vizio di motivazione nonché la mancata assunzione di prova decisiva.
Sostiene che i numerosi testimoni escussi avevano fatto emergere come il suo ruolo, all’interno della società fallenda, non fosse stato quello di amministratore di fatto ma semplicemente di persona estremamente competente nella conoscenza dei funghi porcini -oggetto di commercializzazione ad opera della predetta società- e quindi persona utilizzata dall’unico e vero amministratore -quello legale- per prendere visione e valutare la merce nella quale la società doveva rifornirsi.
Menziona al riguardo le dichiarazioni del teste D. V. e quelle di A. F. come idonee a dimostrare che il ricorrente trattava per conto della società ma gli assegni utilizzati per i pagamenti -per quanto andati insoluti- erano sempre emessi soltanto dall’amministratore legale R. P.
Uguali dichiarazioni erano state rese da T. G. e da tal E. nonché da B. V.
Pertanto, ad avviso del ricorrente, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, relativa all’essere egli amministratore di fatto, si basava su mere supposizioni mentre ciò che era certo è che egli non era tenuto a rispondere dei debiti contratti dalla società e si sentiva finito in mezzo ad un raggiro.
Cita, a sostegno delta tesi della propria estraneità ai fatti, la giurisprudenza sull’amministratore apparente e sulla doverosità della prova riguardo alla consapevolezza degli atti dolosi altrui.
Rappresenta altresì l’assenza di prova di un proprio tornaconto economico ed inoltre sottolinea che sono state acquisite, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, prove del fatto che la merce non è stata fatta sparire ma è marcita nei magazzini della società.
In terzo luogo lamenta che non è stata disposta la deposizione di M. C., ossia della persona che, nel racconto di A. F., aveva ideato l’intera operazione recandosi con il P. e lo stesso imputato, a perfezionare avanti al notaio l’acquisto delle quote della società di cui all’imputazione.
Allo stesso modo avrebbe dovuto essere sottoposto all’esame il P., autore di una chiamata in correità che meritava il controesame da parte della difesa dell’imputato;
Evidenzia infine che la bancarotta documentale non può essere contestata se non all’amministratore legale;
2) l’erronea applicazione dell’articolo 69 bis c.p., posto che la pena avrebbe dovuto subire un ridimensionamento alla luce del rilievo che egli aveva tenuto un buon comportamento processuale e
non aveva ricavato alcun utile dalla condotta posta in essere.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è tale perché formulato sottoponendo alla Corte di cassazione i risultati di prova per un’alternativa ricostruzione della vicenda: richiesta che non può trovare spazio nella sede della legittimità, dovendosi viceversa tenere conto che, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745).
Sono pertanto del tutto irricevibili le censure formulate personalmente dal ricorrente descrivendo il contenuto di deposizioni testimoniali o di documenti invece di aggredire la motivazione esibita dal giudice del merito sotto il profilo della manifesta illogicità e/o della sua incompletezza su punti decisivi.
È appena il caso di ricordare che tale motivazione si basa su prove storiche e logiche, in primo luogo essendo stata valorizzata la circostanza che l’imputato aveva operato non solo quale esperto conoscitore di funghi ma come dominus della società, partecipando alla fase della cessione delle quote dal precedente titolare a quello nuovo.
Ancora del tutto coerente è l’osservazione del secondo giudice secondo cui erano sintomatici della funzione gestoria anche i pagamenti della merce ,che l’imputato effettuava mediante la consegna di assegni, sia pure firmati dal titolare del potere formale.

Ugualmente sintomatica è stata ritenuta la circostanza che il ricorrente aveva trattato l’affitto del capannone in cui la merce è stata ricoverata, poi pagando al proprietario M. l’affitto.
Significativo è stato ritenuto il fatto che l’imputato -il quale si presentava ai fornitori con un nome diverso, e cioè quello di T., talvolta anche spendendo la qualità di “socio” della R. F. partecipasse alle discussioni riguardo il protesto degli assegni (dichiarazioni di E. e V.).
Tutte le considerazioni svolte dalla Corte, in sostanza, si allineano e danno corpo, con riferimento al caso di specie, al principio, espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 l. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. E’ dunque corretta la attribuzione effettuata dai giudici di merito della qualifica di amministratore di fatto ai preposto al settore commerciale di un organismo operante nel mercato del commercio, in considerazione del peso decisivo rivestito da costui nella conduzione della società (Sez. 5, Sentenza n. 19145 del 13/04/2006 Ud. (dep. 31/05/2006) Rv. 234428).
Sulla stessa linea si è anche precisato che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 c.c.
postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Nondimeno, “significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non epìsodico od occasionale. L’accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (Sez. 5, Sentenza n. 22413 del 14/04/2003 Ud. (dep. 21/05/2003) Rv. 224948).
Oltretutto è da considerare che la giurisprudenza di legittimità citata nel ricorso è del tutto inconferente poiché attiene alla posizione dell’amministratore apparente ovvero “testa di legno” e all’onere probatorio che, in riferimento ad essa, e richiesto dalla costante interpretazione giurisprudenziale mentre, nel caso di specie, la posizione riconosciuta in capo al ricorrente non è certo quella dell’amministratore apparente o solo formale bensì, all’opposto, quella dell’amministratore effettivo e di fatto.
Per tale figura vale il principio, ugualmente ribadito dalla giurisprudenza di questa corte, per cui il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall’art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore “di fatto” di una società è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, e dunque, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest’ultimo addebitabili (Sez. 5, Sentenza n. 15065 del 02f03/2011 Ud. (dep. 13/04/2011) Rv. 250094); Conformi: N. 7203 del 2008 Rv. 239040.
Ne consegue che per l’amministratore di fatto, al pari che per l’amministratore di diritto, vale non solo il principio di responsabilità per la tenuta della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione degli affari ma anche quello che attiene alla responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione: e ciò, sul presupposto che vi siano stati l’accertamento della previa disponibilità, da parte de|l’imputato, dei beni non rinvenuti in seno a|l’impresa e, successivamente , la constatazione del mancato rinvenimento, all’atto della
dichiarazione di fallimento, di beni e di valori societari, a disposizione dell’amministratore medesimo, atteso che tale constatazione costituisce, qualora non sia dall’imputato altrimenti giustificata, valida presunzione della loro dolosa distrazione, probatoriamente rilevante al fine di affermare la responsabilità dell’imputato (Rv. 231411).
Al riguardo c’è anche da osservare che la tesi dell’imputato, cerca l’essere rimasta, la merce, a deperire nei magazzini della società, è stata considerata nella sentenza impugnata valutata come insufficiente a giustificare la sorte di tutta la merce acquistata in frode ai creditori e non più rinvenuta.

Anche con riferimento a tale aspetto, dunque, il ricorso si manifesta come riproposizione del risultato di prova per una alternativa, quanto inammissibile, “rilettura” del dato da parte della corte di legittimità.
Manifestamente infondato è infine l’ultimo motivo di ricorso che fa riferimento ad una norma, l’articolo 69 bis c.p., neppure esistente nel codice.
Ove, poi, la doglianza fosse da ritenersi riferita all’articolo 62 bis c.p,, non potrebbe che rilevarsene, ancora una volta, la inammissibilità dal momento che il giudice dell’appello ha già congruamente rilevato come non siano emersi elementi favorevoli atti a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La tesi dell’imputato, secondo cui non avrebbe percepito ricavi, è versata in fatto e contrasta con l’intera ricostruzione della vicenda accreditata dai giudici del merito.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.

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