Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1 marzo 2017, n. 5250

Il giudice non può respingere la domanda per il riconoscimento in Italia della sentenza di annullamento del matrimonio del Tribunale ecclesiastico, rilevando d’ufficio come causa ostativa la lunga convivenza dopo il matrimonio. La convivenza triennale come coniugi, come situazione giuridica di ordine pubblico che ostacola la delibazione della sentenza canonica è oggetto di eccezione in senso stretto e non può essere rilevata d’ufficio

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 1 marzo 2017, n. 5250

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15420-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 185/2014 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, emessa il 04/12/2014 e depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza 18 dicembre 2014, ha rigettato la domanda di (OMISSIS) che aveva chiesto di dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale (OMISSIS), confermata in appello in data 10 ottobre 2012, dichiarativa della nullita’ del matrimonio concordatario contratto con (OMISSIS), il 16 settembre 1997, per esclusione dell’indissolubilita’ del vincolo matrimoniale e della prole. La Corte ha ritenuto che la predetta sentenza ecclesiastica non fosse delibabile, ostandovi il fatto, di ordine pubblico, che dopo la celebrazione del matrimonio i coniugi avevano convissuto per un considereviole periodo di tempo e per oltre tre anni, in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 16379 del 2014.

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha denunciato la violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, per avere il giudice di merito rilevato d’ufficio il fatto della prolungata convivenza, che costituiva oggetto di eccezione in senso stretto che la parte, rimasta contumace, non aveva sollevato nel giudizio di merito. La (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ manifestamente fondato, avendo la sentenza impugnata deciso la causa in senso contrario al principio secondo cui la convivenza triennale come coniugi, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullita’ del matrimonio, e’ oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, ne’ opponibile dal coniuge, essendo caratterizzata da una complessita’ fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilita’ di natura personalissima (v. Cass., sez. un., n. 16379/2014).

Il ricorso e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *