Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 febbraio 2017, n. 3621

In materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada va applicata la maggiorazione del 10% semestrale così come previsto dall’articolo 27 della legge 689/1981 per il ritardo nel pagamento della somma dovuta. In questo caso è legittima l’iscrizione a ruolo e l’emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa – oltre alla sanzione principale – anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 10 febbraio 2017, n. 3621

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16028/2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA – DIREZIONE REGIONALE LAZIO -, in persona del Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS), ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 25178/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

– con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, pronunciando sull’appello proposto dalla (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. e del Comune di Roma Capitale avverso la sentenza del giudice di pace concernente che aveva rigettato l’opposizione avanzata dalla stessa (OMISSIS) avverso una cartella di pagamento della somma di Euro 896,50 per violazione C.d.S., ha accolto solo parzialmente il gravame. Infatti, ha accolto soltanto il motivo concernente le maggiorazioni L. n. 689 del 1981, ex articolo 27, ed ha rideterminato il dovuto nell’importo di Euro 541,65, condannando gli appellati in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;

– il ricorso e’ proposto con tre motivi;

– gli intimati non si sono difesi;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;

– il decreto e’ stato notificato come per legge.

CONSIDERATO CHE:

– il ricorso pone questioni identiche a quelle gia’ decise con la sentenza di questa Corte n. 21259/16, che peraltro si e’ pronunciata su sentenza di contenuto coincidente con quello della sentenza qui impugnata;

– risulta percio’ preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 27, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che (OMISSIS) S.p.A. sostiene essere applicabile anche in caso di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.;

– in proposito, nel fare rinvio alla motivazione della sentenza anzidetta, si ribadisce il principio di diritto ivi affermato, secondo cui “In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicche’ e’ legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”;

– il secondo motivo di ricorso va percio’ accolto e la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell’accoglimento del motivo di opposizione in esame. Restano assorbiti il primo ed il terzo motivo;

– poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, ult. inc.. Alla stregua del principio di diritto di cui sopra, va reputata corretta l’applicazione delle maggiorazioni per le quali e’ stata fatta l’iscrizione a ruolo ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 27, e quindi va respinta la corrispondente censura dell’opponente. Considerato che sul rigetto degli altri motivi dell’opposizione alla cartella di pagamento si e’ formato il giudicato per la mancata impugnazione della sentenza d’appello, a conferma della sentenza di primo grado, va integralmente rigettata l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata da (OMISSIS) s.p.a. nell’interesse di Roma Capitale;

– il contrasto esistente in merito all’applicabilita’ della L. n. 689 del 1981, articolo 27, ed il chiarimento soltanto di recente offerto dalla sentenza su citata costituiscono giusti motivi per compensare interamente fra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata nei limiti di quanto specificato in motivazione. Decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata da (OMISSIS) s.p.a. nell’interesse di Roma Capitale.

Compensa tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *