Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 12 ottobre 2016, n. 20611

È legittimo il ricorso avverso l’estratto di ruolo in assenza di una valida notifica dell’atto prodromico

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 12 ottobre 2016, n. 20611

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 250/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6018/50/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA del 19/05/2014, depositata il 16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) ricorre, con cinque motivi, nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli estratti di ruolo “relativi alle cartelle esattoriali rientranti nella giurisdizione della Commissione tributaria”.

Con il primo motivo rubricato: violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, e articolo 100 c.p.c. impugnabilita’ del ruolo – il ricorrente censura la Commissione Regionale campana per avere dichiarato inammissibile l’impugnazione del ruolo perche’ atto interno all’Amministrazione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione rispetto ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il terzo motivo si’ denunzia la sentenza impugnata ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 57 e 58, articoli 115 e 112 c.p.c., per avere la C.T.R. ritenuta ammissibile la produzione in secondo grado di documenti.

Infine, con il quinto motivo si deduce la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione e violazione dell’articolo 112 c.p.c..

Rilevata da subito l’infondatezza di tale ultimo motivo in quanto la C.T.R., pronunciandosi sull’ammissibilita’ della produzione documentale da parte di (OMISSIS) in secondo grado, ha implicitamente pronunciato, essendone necessario presupposto, (rigettandola) sull’eccezione svolta dal contribuente di violazione dell’articolo 115 c.p.c., anche il quarto motivo appare infondato laddove per costante giurisprudenza di Corte (di recente, tra le tante, Cass. n. 22776 del 06/11/2015) in materia di contenzioso tributario, il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se gia’ disponibile in precedenza, a nulla ostando che la parte non fosse costituita in primo grado.

E’, invece, fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo.

Sulla res controversa sono, infatti, intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito il seguente principio: “il contribuente puo’ impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidita’ della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a cio’ non osta l’ultima parte del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilita’ dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilita’ prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilita’ di far valere l’invalidita’ della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilita’ di far valere l’invalidita’ stessa anche prima, giacche’ l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non puo’ essere compresso, ritardato, reso piu’ difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessita’ di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (v. Cass. SS.UU. n. 19704/2015).

Nella specie, il Giudice di appello non si e’ attenuto a detto principio ed erroneamente ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di appello relativi alla invalidita’ o meno della notificazione delle cartelle in esame, presupposto indefettibile per l’impugnazione del ruolo.

Ne consegue, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Campania anche per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del solo primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

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