Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 aprile 2017, n. 10127

L’indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di Cassazione che, in tale materia, è anche giudice di fatt

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 21 aprile 2017, n. 10127

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 7047/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 60/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 25/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Ancona ha rigettato l’impugnazione avverso il lodo arbitrale pronunciato l’11/3/2005 e comunicato il 4/3/2005 in ordine al rapporto contrattuale di locazione intercorso tra (OMISSIS) (conduttore) ed (OMISSIS) (locatore). In sede arbitrale e’ stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni formulata dal conduttore per inadempimento del locatore nonche’ quella relativa alla ripetizione dei canoni per incompetenza arbitrale.

A sostegno del rigetto e’ stato affermato:

– l’impugnazione per violazione di regole di diritto ex articolo 829 c.p.c., comma 2, ratione temporis applicabile, non e’ consentita per questioni che attengono alla valutazione di risultanze probatorie o comunque relative al merito. Pertanto e’ inammissibile e non fondata l’impugnazione relativa all’acquisizione di mezzi di prova che gli arbitri hanno escluso e la denuncia relativa al difetto di motivazione, essendo ammissibile solo a fronte di motivazione inesistente o manifestamente incongrua;

– la domanda risarcitoria deve essere rigettata perche’ gli arbitri hanno stabilito che la parziale inagibilita’ dei locali non poteva imputarsi a colpa del locatore secondo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Tale apprezzamento di fatto non e’ censurabile. Peraltro anche la regola di diritto applicata dagli arbitri e’ condivisibile.

– Analoga conclusione in ordine all’insussistenza di un accordo in forza del quale il locatore si sarebbe impegnato a ripristinare la fruibilita’ dell’immobile locato, conclusione che e’ condivisibile anche in diritto: a tal riguardo non vi e’ stata alcuna violazione di legge, dal momento che non e’ stato ritenuto esistente un vizio del consenso in capo al locatore ma si e’ escluso il perfezionamento dell’accordo sulla base della valutazione del comportamento delle parti in sede di esecuzione del contrato, in difetto di un accordo scritto;

– infine sussiste l’incompetenza degli arbitri in ordine alle domande relative ai canoni alla luce del testo della clausola compromissoria.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidato ai due seguenti motivi. Non si costituisce l’intimato.

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli articoli 1321, 1362 e 1372 cod. civ. per non avere la Corte d’Appello riconosciuto l’errore di diritto nell’esclusione del perfezionamento di un accordo negoziale tra locatore e conduttore volto ad impegnare il locatore a ripristinare la fruibilita’ dell’immobile danneggiato. A sostegno della censura invoca le risultanze istruttorie acquisite in sede arbitrale.

Viene inoltre sottolineato che ai fini dell’assunzione volontaria di un obbligo non e’ richiesta la consapevolezza della disciplina giuridica del rapporto posto in essere. Pertanto non puo’ condividersi la conclusione secondo la quale l’accordo e’ invalido perche’ il locatore non sapeva che non era legalmente tenuto per i vizi dei quali il conduttore e’ a conoscenza, salvo specifico impegno negoziale.

Nel secondo motivo viene censurata ex articolo 360 c.p.c., n. 3 per violazione dell’articolo 1362 cod. civ. e articolo 829 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello ritenuto che sussiste l’incompetenza degli arbitri per le questioni che attengono alla morosita’ del conduttore e alle altre domande collegate, ovvero quelle aventi ad oggetto la legittimita’ del mancato pagamento dei canoni dovuto alla parziale inagibilita’ dell’immobile e a quella di ripetizione dei canoni indebitamente versati.

La clausola ha escluso le “controversie relative alla morosita’”, ovvero ha rimesso alla giurisdizione ordinaria esclusivamente le controversie relative allo sfratto per morosita’. I1 Collegio arbitrale e la Corte d’Appello hanno illegittimamente esteso il contenuto e l’oggetto della clausola in questione.

La prima censura e’ inammissibile dal momento che l’esistenza dell’accordo estensivo della responsabilita’ del locatore e’ stata esclusa sulla base della ricostruzione – fondati sui fatti accertati – della volonta’ delle parti in corso di esecuzione del contratto, in difetto di espresso accordo scritto. La conclusione negativa si e’ fondata pertanto su di un accertamento di fatto insindacabile cosi’ come correttamente statuito dalla corte d’appello. Si richiama al riguardo la seguente massima: “L’interpreta pione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullita’, soltanto per violazione di regole di diritto, sicche’ non e’ consentito al giudice dell’impugnazione sindacare la logicita’ della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), ne’ la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell’accertamento della comune volonta’ delle parti”. (Cass. 2717 del 2007).

Il secondo motivo e’ manifestamente infondato. Premessa la piena sindacabilita’ dell’ambito di applicazione della clausola, come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. 19546/2015: “L’indagine sulla portata di una clausola compromissoria, affini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di Cassazione che, in tale materia, e’ anche giudice di fatto”), deve osservarsi che l’esame testuale di essa ed in particolare la locuzione “con esclusione delle controversie relative alla morosita’”, induce a ritenere che qualsiasi conflitto relativo all’inadempimento del conduttore sotto il profilo del pagamento del canone sia non compromettibile. Ne consegue l’esclusione della compromettibilita’ anche dei fatti impeditivi della morosita’ ed in particolare l’eccezione d’inadempimento cosi’ come le domande riconvenzionali che si fondano sull’accertamento dell’obbligo di versare il canone, ovvero sul medesimo accertamento posto a base della domanda rivolta al conduttore moroso. La riduttiva interpretazione prospettata dal ricorrente doveva essere specificamente indicata nella clausola, trattandosi di un canale processuale accelerato ma non esclusivo di domanda relativa alla risoluzione del contratto del contratto ed al pagamento del canone.

La memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. non offre elementi per superare i predetti rilievi, atteso che: 1) deve ribadirsi che la sussistenza di un accordo, volto a derogare alla regola in base a cui il locatore non e’ tenuto alle riparazioni dei vizi della cosa locata di cui il conduttore abbia dichiarato di essere a conoscenza (Cass. 5786/1985), e’ stata esclusa con accertamento di merito non censurabile in questa sede in quanto sorretto da motivazione congrua e logica; 2) sulla base dell’interpretazione della clausola compromissoria alla luce dei criteri dettati dall’articolo 1362 c.c., non vi e’. ragione di censurare l’apprezzamento degli arbitri confermato sul punto dalla Corte d’appello.

Ne consegue il rigetto del ricorso. In mancanza della parte resistente non vi e’ statuizione in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Da’ atto altresi’ della ricorrenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

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