Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4535

L’angoscia patita a seguito di un’aggressione fisica è quantificabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale esclusivamente dal giudice di merito secondo la gravità e il peso che quest’ultimo intende dare

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4535

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10670/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 413/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO del 21/02/2014, depositata il 28/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore del ricorrente che si riporta al ricorso ed alla memoria.

FATTI DI CAUSA

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. (OMISSIS) nel (OMISSIS) rimase vittima di una aggressione dolosa perpetrata da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Nel 2007 convenne in giudizio gli aggressori dinanzi al Tribunale di Biella, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza dell’aggressione e delle lesioni da essa causategli.

2. Con sentenza 10.5.2012 n. 289 il Tribunale accolse la domanda.

La sentenza venne appellata (per quanto qui ancora rileva) da (OMISSIS), il quale reputo’ sottostimata la misura del danno non patrimoniale liquidata dal Tribunale.

La Corte d’appello di Torino con sentenza 28.2.2014 n. 413 rigetto’ il gravame.

3. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), sulla base di un solo motivo.

Il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1226, 2043 e 2059 c.c.; sostiene che nella monetizzazione del danno alla persona il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, avrebbero trascurato di tenere conto delle specificita’ del caso concreto, ed in particolare dell’intensita’ della sofferenza morale patita dalla vittima dell’aggressione.

4. Il ricorso appare manifestamente inammissibile.

La Corte d’appello ha reputato equa la somma liquidata dal Tribunale a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, alla luce delle modalita’ del fatto e del presumibile paterna d’animo da questo provocato. Ha indicato quali erano queste particolarita’, ed ha mostrato di tenerle nella debita considerazione. Nessuna violazione, dunque, ne’ dell’articolo 1226 c.c., ne’ dell’articolo 2059 c.c., e’ ipotizzabile.

Stabilire, poi, se l’angoscia provocata da una aggressione debba nel caso concreto essere risarcita con 10, 100 o 1.000 e’ questione di puro fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede di legittimita’.

5. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

2. Nella suddetta memoria il ricorrente deduce – in sintesi che in conseguenza del reato di cui fu vittima pati’ una grave sofferenza morale; che tale sofferenza morale costituisce un pregiudizio (il “danno morale”) ben diverso dalla lesione della salute; che di conseguenza il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare questo pregiudizio non gia’, come fece, maggiorando di una percentuale prestabilita il risarcimento dovuto per il danno biologico, ne’ entro i limiti previsti dalle “tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano per la monetizzazione di quest’ultimo danno.

3. I rilievi svolti dal ricorrente non possono essere condivisi.

E’ ben ricordare alcuni principi basilari in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.

Primo: il danno non patrimoniale e’ una categoria unitaria ed omnicomprensiva. Non esistono pregiudizi non patrimoniali tra loro “ontologicamente” differenti; esiste in iure la categoria del danno non patrimoniale, ed in facto le singole forme concrete che esso puo’ assumere (lesione dell’onore, della reputazione, del nome, della salute, e via dicendo).

Il pregiudizio non patrimoniale causato da una lesione della salute puo’ manifestarsi in modi diversi: puo’ consistere nella forzosa rinuncia ad attivita’ quotidiane; puo’ consistere nel dolore fisico; puo’ consistere nella sofferenza morale.

Purtuttavia, quali che siano le forme di manifestazione dei pregiudizi non patrimoniali, essi hanno tutti identica natura.

La natura omogenea dei pregiudizi non patrimoniali non vuol dire che, una volta trasformato in denaro il grado di invalidita’ permanente col sistema c.d. “a punto”, la vittima abbia ottenuto tutto quel che le spetta: il valore monetario del punto di invalidita’ infatti e’ solo una misura standard, che lascia libero il giudice di apprezzare la sussistenza di particolarita’ del caso concreto, che ne giustifichino una variazione.

D’altro canto, pero’, non e’ certo sufficiente chiamare pregiudizi identici con nomi diversi, per poterne predicare la contemporanea risarcibilita’ (ex multis, Sez. 6-3, Ordinanza n. 8895 del 4.5.2016).

Da cio’ consegue che per stabilire se il giudice di merito abbia rispettato o meno i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale non si deve avere riguardo alle formule definitorie da lui usate (come “danno morale”, “danno biologico”, “danno alla vita di relazione”, e via dicendo), ma occorre esaminare:

(a) quali siano stati i concreti pregiudizi dedotti dalla vittima e provati in giudizio;

(b) quali siano stati i pregiudizi dei quali il giudice ha tenuto conto nella operazione di monetizzazione.

Secondo: non e’ consentito chiamare pregiudizi identici con nomi diversi, per pretenderne una doppia valutazione e liquidazione (principio ammesso del resto dallo stesso ricorrente, a p. 5 della propria memoria).

Terzo: colui il quale lamenti in sede di legittimita’ una sottostima del danno non patrimoniale da parte del giudice di merito, ha l’onere di indicare chiaramente quali sono stati i concreti pregiudizi dedotti e provati, ma non esaminati dal giudice di merito (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13.10.2016).

4. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha stimato corretta la liquidazione del risarcimento compiuta dal Tribunale, affermando che nella determinazione di essa il primo giudice aveva correttamente individuato un importo di base, per poi maggiorarlo al fine di tenere conto della sofferenza fisica patita dalla vittima, di quella psichica, della brutalita’ e ferocia dell’aggressione, ed infine del “dolore e sofferenza soggettiva” (cosi’ la sentenza d’appello, p. 13).

La Corte d’appello ha dunque correttamente applicato il principio secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale derivato da una lesione della salute si articola in due fasi: la prima consistente nell’individuazione di un parametro standard uguale per tutti, necessario per garantire parita’ di risarcimento a parita’ di danno; e la seconda consistente nell’adeguare la misura standard alle specificita’ del caso concreto, con variazioni qualitativa (ad es., liquidazione in forma di rendita piuttosto che in forma di capitale) o quantitative (aumentando o riducendo il valore standard).

Ha, altresi’, correttamente tenuto conto delle modalita’ del fatto (ha infatti richiamato la “brutalita’ e ferocia” dell’aggressione); delle conseguenze psichiche di essa, e del “dolore e sofferenza soggettiva” da essa causati.

Il giudice di merito non ha dunque violato alcuno dei precetti che presiedono alla stima del danno non patrimoniale, ne’ ha trascurato di prendere in esame pregiudizi patrimoniali oggettivamente esistenti.

Stabilire, poi, se la misura del risarcimento concretamente liquidata sia stata equa o meno in rapporto alle specificita’ del caso concreto e’ questione squisitamente di fatto, riservata al giudice di merito e non prospettabile in questa sede (ex multis, Sez. 6-3, Ordinanza n. 1305 del 25 gennaio 2016).

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

5. Le spese del presente giudizio di legittimita’ possono essere compensate integramente tra le parti, in considerazione della specificita’ del caso e di talune oscillazioni giurisprudenziali, esistenti all’epoca in cui venne proposto il ricorso, sulle questioni di diritto da esso sottese.

5.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’;

(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione

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