Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 maggio 2017, n. 13096

Legittima la richiesta del risarcimento del danno a seguito di caduta dovuta al trascinamento di forza da parte di altra persona

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 24 maggio 2017, n. 13096

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25385/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 705/2015, emessa il 18/05/2015, della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO OLIVIERI;

Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– (OMISSIS) e’ risultato soccombente nei due gradi del giudizio di merito in ordine alla domanda di condanna al risarcimento dei danni dallo stesso proposta nei confronti di (OMISSIS) in conseguenza della illecita condotta tenuta da quest’ultimo che lo aveva strattonato trascinandolo fuori del locale ove si trovavano cagionandone la caduta sul gradino di accesso posto all’esterno con conseguenti lesioni personali esitate in postumi invalidanti permanenti;

– La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 26.5.2015 n. 705 ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova del nesso di causalita’ tra l’azione del (OMISSIS) e la caduta del (OMISSIS), rilevando che l’unico teste attendibile, (OMISSIS), proprietario dell’esercizio-bar aveva riferito che il (OMISSIS) era “inciampato” nel gradino esterno e dunque l’evento lesivo-caduta doveva imputarsi causalmente alla disattenzione del danneggiato.

– La sentenza di appello e’ impugnata per cassazione dal (OMISSIS) che, con un unico motivo, deduce censure di violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, con atto tempestivamente notificato al (OMISSIS) presso il difensore domiciliatario in data in data 16.10.2015

– Non ha resistito l’intimato.

OSSERVA:

Inammissibile deve ritenersi la censura con la quale si deduce il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che i fatti indicati dal ricorrente si sostanziano nella riproduzione delle dichiarazioni dei testi escussi nella istruttoria, compiutamente vagliate dal Giudice di merito che ha individuato quale teste attendibile (OMISSIS) in quanto unica persona che aveva assistito all’intero svolgimento della vicenda (il teste (OMISSIS) si trovava all’esterno del locale ed e’ stato ritenuto inattendibile in quanto la sua presenza nel bar era stata smentita dalle concordi affermazioni degli altri testi; il teste (OMISSIS), altro titolare dell’esercizio-bar, si era limitato a constatare che non vi era stata “colluttazione” tra i due, ma dalla sua posizione non aveva visto la caduta del (OMISSIS)): difetta pertanto il presupposto del “fatto storico” dimostrato in giudizio, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare e che se valutato avrebbe determinato un diverso esito della lite, risolvendosi la esposizione del motivo nell’inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie, preclusa dai limiti dell’oggetto del giudizio di legittimita’, circoscritto al solo controllo di legalita’ del provvedimento impugnato che e’ privo dei caratteri propri di un terzo grado di giudizio diretto al riesame del compendio probatorio in funzione di un nuovo accertamento in fatto della fattispecie controversa.

Fondata deve ritenersi, invece, la censura del vizio di violazione degli articoli 40 e 41 c.p.c (del tutto inesplicata, nella esposizione del motivo, e’ invece la censura relativa alla violazione anche degli articoli 1223, 2697, 2043 e 2059 c.c.).

Il Giudice di appello ha escluso che l’azione posta in essere dal (OMISSIS) e descritta dal teste come “strattonamento” possa avere costituito “causa” della caduta sul gradino del (OMISSIS), dovendo quella essere individuata, invece, nella stessa condotta del (OMISSIS) che era “inciampato” (cfr. sentenza in motivazione: “il (OMISSIS) e’ caduto in terra in quanto ha inciampato nel gradino esterno. Egli in questo modo smentisce il nesso di causalita’ tra l’azione del (OMISSIS) e la caduta del (OMISSIS). Non basta neppure a tal fine che il teste abbia ricondotto il motivo della caduta alla fase in cui il (OMISSIS) spintonava il (OMISSIS) inducendolo ad uscire fuori dal bar, dal momento che la stessa caduta e’ chiaramente ascritta ad un inciampo. Il teste ha espressamente dichiarato che il (OMISSIS) e’ inciampato nel gradino senza nient’altro aggiungere circa l’esatta causa….”).

Il controllo di legittimita’ di questa Corte va quindi effettuato sulla corretta applicazione del criterio che presiede alla verifica del nesso di causalita’ materiale tra condotta ed evento e che rinviene la sua – sia pure incompleta – disciplina nelle norme penali e civili di cui agli articoli 40 e 41 c.p. e articolo 1227 c.c., comma 1.

Il nesso causale, infatti, e’ elemento costitutivo dell’illecito, e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l’adozione di un criterio di selezione la cui scelta – censurabile in sede di legittimita’ ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali – correttamente e’ effettuata procedendo all’identificazione della c.d. “causa prossima di rilievo” quale causa di per se’ sufficiente a produrre l’evento -, secondo quanto dispone l’articolo 41 c.p., comma 2, (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).

Tanto premesso questa Corte ha da tempo delineato i principi che debbono presiedere all’accertamento in questione, evidenziando come un evento dannoso e’ da considerare causato sotto il profilo materiale da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della “conditio sine qua non”): ma nel contempo non e’ sufficiente tale relazione causale per determinare una causalita’ giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali cosi’ determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante, non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalita’ adeguata o della regolarita’ causale, la quale in realta’, oltre che una teoria causale, e’ anche una teoria dell’imputazione del danno). In tal senso viene in rilievo una nozione di prevedibilita’ che e’ diversa da quella delle conseguenze dannose, cui allude l’articolo 1225 cod. civ., ed anche dalla prevedibilita’ posta a base del giudizio di colpa, poiche’ essa prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell’uomo medio, ossia all’elemento soggettivo dell’illecito, e concerne, invece, le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto. Nell’ambito di detta nozione di prevedibilita’ in tema di responsabilita’ aquiliana sono risarcibili anche gli eventi lesivi indiretti e mediati, purche’ appunto siano un effetto normale secondo il suddetto principio della causalita’ adeguata (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005).

La nozione di “normale prevedibilita’” intesa quale nesso logico relazionale tra l’accadimento antecedente o concomitante e l’evento susseguente e’ stata ulteriormente precisata da questa Corte che ha chiarito come, ai fini della riconducibilita’ dell’evento dannoso ad un determinato comportamento, non e’ sufficiente che tra l’antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarita’ statistica, per cui l’evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell’antecedente (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 07/07/2009; Sez. L, Sentenza n. 8885 del 14/04/2010); occorre quindi dar rilievo, all’interno della serie causale, solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, in base alle leggi generali di copertura proprie delle scienze esatte applicate ai fenomeni naturali, in tal senso giustificandosi il nesso relazionale causa-conseguenza secondo un giudizio di probabilita’ scientifica, ovvero – in assenza di tali leggi- in base alla valutazione dei dati di esperienza e della rilevazione della intensita’ delle frequenze statistiche degli accadimenti, che consentano di desumere, per via induttiva, la esistenza del nesso eziologico (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7997 del 18/04/2005), dovendo – in quest’ultima ipotesi – considerarsi che non vi e’ piena coincidenza nel regime probatorio dell’accertamento del nesso eziologico in sede civile ed in sede penale, avuto riguardo ai differenti valori sottesi ai due processi: ed infatti, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “piu’ probabile che non”, ispirato al criterio della normalita’ causale, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” che risponde ad un criterio di elevato grado di credibilita’ razionale che e’ prossimo alla “certezza” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 16/10/2007; id.Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).

Tanto premesso il Giudice di appello ha fatto malgoverno dei principi indicati laddove:

a) ha inteso ridurre quello che e’ un “giudizio” sulla esistenza del nesso di causalita’ materiale tra fatti distinti, ad un mero “fatto” percepibile e dunque oggettivamente rappresentabile mediante prova orale (risultando quindi errata in diritto l’affermazione, posta a fondamento della ratio decidendi, secondo cui il teste non aveva indicato la causa della caduta);

b) ha individuato nell'”inciampo” la causa della caduta, estrapolando tale elemento dalla “serie causale” evidenziata dalla descrizione dei fatti compiuta dal teste (il quale ha riferito che “il (OMISSIS) ha preso il (OMISSIS) per la camicia e lo ha trascinato all’esterno del bar… nel far cio’ il (OMISSIS) e’ caduto in terra…. credo perche’ e’ inciampato nel gradino posto all’esterno della porta del bar….la caduta e’ avvenuta mentre il (OMISSIS) strattonava il (OMISSIS) portandolo fuori dal bar…”: cfr. sentenza, in motiv. pag. 6), pure ritenuto attendibile dallo stesso Giudice di appello, che non da’ conto: b1-della ragione per cui l’azione di “strattonamento” e di “trascinamento” compiuta dal (OMISSIS) fino a costringere il (OMISSIS) all’uscita del locale, non esplicherebbe in astratto alcuna efficienza causale nell’evento – inciampo e quindi nella caduta in terra del (OMISSIS), dovendo invece relegarsi tale azione a mero antefatto occasionale, inidoneo secondo l’indicato criterio di normale prevedibilita’- ad innescare la sequenza causale sfociata nell’evento lesivo (articolo 40 c.p.); b2-della affermazione per cui, qualora debba riconoscersi alla azione di “strattonamento – trascinamento” astratta idoneita’ a cagionare l’evento lesivo, rinciampo” verrebbe a costituire causa eccezionale sopravvenuta idonea ad interrompere il regolare svolgimento della serie causale, assorbendo integralmente la efficienza causale dell’evento lesivo (articolo 41 c.p., comma 2), non essendo indicato dal Giudice di appello il comportamento colposo del danneggiato, da solo sufficiente ad interrompere il nesso causale, o che se non tale comunque idoneo ad integrare, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, un concorso di colpa che diminuisce la responsabilita’ del danneggiante (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10607 del 30/04/2010).

In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata in parte qua, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione che procedera’ a nuovo esame attenendosi ai principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di accertamento del nesso di causalita’ materiale, sopra richiamati, e liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Motivazione semplificata.

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