Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 maggio 2016, n. 10917

Per la compensazione delle spese nel processo tributario occorre che il giudice indichi con precisione le ragioni per le quali la soluzione del dubbio interpretativo possa definirsi di eccezionale gravità

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 26 maggio 2016, n. 10917

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5058-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4296/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Lazio, con sentenza n. 4296/01/14, depositata il 26.6.2014, dichiarava estinto il giudizio promosso da (OMISSIS) relativo alla revoca del beneficio prima casa per alienazione dell’immobile senza riacquisto nei termini di legge e compensava le spese, ritenendo che sulla questione nodale del giudizio, relativa all’operativita’ della proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, articolo 11, commi 1 e 1 bis, esistevano discordanti precedenti.

L’ (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale l’Agenzia delle entrate ha fatto seguire il deposito di controricorso.

Il ricorrente deduce la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.. Rileva che l’esistenza di precedenti discordanti non integra la grave ed eccezionale ragione d’urgenza richiesta dall’articolo 92 c.p.c., non potendo operare nel caso in cui la causa era stata definita quando l’esito della lite era dipeso dal riconoscimento del proprio torto da parte dell’Agenzia.

L’Agenzia delle entrate ha dedotto l’inammissibilita’ e infondatezza del ricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso e’ manifestamente fondato a giudizio del Collegio.

Giova ricordare che l’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2 e successivamente modificato dalla L. n. 69 del 2009 – applicabile ratione temporis -, dispone che il giudice puo’ compensare le spese, in tutto o in parte, se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altre “gravi ed eccezionali ragioni”, esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese e’ dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non e’ soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese “per motivi di equita’”, non altrimenti specificati – Cass. n. 21521 del 20/10/2010-. Peraltro, si e’ chiarito che l’articolo 92 cit. costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimita’, in quanto fondato su norme giuridiche – Cass. n. 2883/2014-, pure aggiungendosi che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa – cfr. Cass. n. 16037/2014-.

Si e’ pure precisato, di recente, che in tema di compensazione delle spese giudiziali, la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimita’, non puo’ essere ricondotta alla nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 applicabile “ratione temporis”, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni – cfr.Cass.n.1521/2016-.

Ora, nel caso di specie la CTR ha giustificato la compensazione delle spese processuali in ragione dei discordanti precedenti sulla questione nodale senza tuttavia fare alcun cenno ad eventuali precedenti giurisprudenziali che in concreto avessero offerto letture discordanti della norma di legge ritenuta decisiva ai fini del giudizio e, specificamente, del tema della proroga dei termini per l’azione di accertamento dell’amministrazione finanziaria per l’ipotesi in cui alla data in cui si e’ avverato l’evento che ha determinato la perdita dell’agevolazione prima casa sia gia’ spirato il termine per proporre istanza di condono.

La generica indicazione di discordanti precedenti non puo’ tuttavia integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni proprio perche’ caratterizzata da un’estrema genericita’ ed aspecificita’ che non consente di potere richiamare il requisito idoneo a giustificare la compensazione delle spese invece disposta. Del resto, questa Corte non ha mancato di sottolineare che l’eventuale complessita’ di un testo normativo e della sua esegesi non giustifica il ricorso al criterio della compensazione, “… fino al momento in cui non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la concreta soluzione assegnata al dubbio interpretativo (vuoi per la sua contrarieta’ alla consolidata prassi applicativa; vuoi per la del tutto insolita connotazione lessicale o sintattica del tessuto letterale della norma) assurga a livello di eccezionale gravita’” – cfr.Cass. n.319/2014-.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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