Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 27 gennaio 2017, n. 2168

In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale sia di entità economica oggettivamente minima, difetta (ex articolo 100 cpc) l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell’articolo 24 della Costituzione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 27 gennaio 2017, n. 2168

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25365/2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA, P.I. (OMISSIS), in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1233/2014 del 16.04.2014 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

§1. (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione, contro (OMISSIS) avverso la sentenza n. 1233/2014, con cui il Tribunale di Benevento in data 18 maggio 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierna ricorrente contro la sentenza n. 158 del 2012 del Giudice di Pace di Vitulano, con cui la (OMISSIS) s.p.a. era stata condannata alla restituzione, in favore dell’ intimata, dell’importo di Euro 0,11, pari all’IVA applicata sulle spese postali di spedizione di una fattura, relativa al rapporto di utenza inter partes, assumendo tale importo come non dovuto e l’IVA come erroneamente applicata.

§2. L’intimata ha resistito con controricorso.

§3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 168 del 2016, e’ stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne e’ stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

§4. Parte resistente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

§1. Nella relazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(….) §3. Il ricorso puo’ essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente fondato.

Queste le ragioni.

§4. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1342 c.c., nonche’ degli articoli 113 e 339 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3” e “violazione e falsa applicazione degli articoli 324 e 343 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Vi si lamenta che, per ritenere inammissibile l’appello (evidentemente per i motivi dedotti), erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che la controversia fosse stata decisa dal primo giudice in via equitativa, escludendo che si potesse ritenere il contrario ai sensi dell’articolo 113 c.p.c., comma 3, in quanto non vi sarebbe stata prova della conclusione del contratto con moduli o formulari.

La ricorrente deduce, per un verso – evocando giurisprudenza della Corte (Cass. nn. 4948 del 2013, 4949 del 2013, 4950 del 2013, 4951 del 2013, 4953 del 2013, 4955 del 2013) – che sarebbe fatto notorio quello che il contratto concluso con una societa’ di fornitura di servizi sarebbe contratto per adesione e, per altro verso, che il giudice di pace aveva espressamente asserito di decidere secondo diritto, di modo che solo tramite un appello incidentale la qualificazione della controversia ai fini della regola di decisione avrebbe potuto essere ridiscussa in appello dal Tribunale.

§4.1. Entrambe le deduzioni appaiono fondate e, pertanto, la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata, perche’ l’appello era ammissibile.

Parte ricorrente chiede che la cassazione venga disposta senza rinvio, ricorrendo le condizioni per la decisione nel merito con il rigetto della domanda alla stregua della giurisprudenza della Corte.

Al riguardo la ricorrente evoca le ordinanze nn. 17526/2013, 17613/2013, 17614/2013, 17797/2013, 17798/2013, 17800/2013, 17517/2013, 17531/2103, 7843/2014, 7844/2014, 7845/2014, 8226/2014, 7835/2014, 7836/2014, 5459/2014 e 5461/2014.

Il Collegio potra’ valutare la richiesta”.

§2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

§2.1. Nella memoria parte resistente, peraltro, eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione evocando Cass. n. 4228 del 2015, per sostenere che difetterebbe l’interesse della ricorrente alla sua proposizione.

Senonche’, in disparte ogni valutazione sulla condivisibilita’ del detto precedente, si deve rilevare in primo luogo che esso viene invocato in modo non pertinente, perche’ ha avuto ad oggetto l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata. Infatti, il principio di diritto enucleato dalla decisione dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo e’ stato il seguente: “In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entita’ economica oggettivamente minima, difetta, ex articolo 100 c.p.c., l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell’articolo 24 Cost., in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonche’ con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU. (Nella specie, il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento della complessiva somma portata in precetto, pari ad Euro 17.854,94, aveva ugualmente avviato la procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi, per l’intero importo, deducendo, nel corso della procedura stessa, l’esistenza di un residuo credito di Euro 12,00 a titolo di interessi maturati tra la data di notifica del precetto e la data del pagamento)”.

Ove, tuttavia, il riferimento all’articolo 24 Cost., si intendesse suggerire un principio applicabile all’esercizio dell’azione di cognizione, come parrebbe emergere dalla lettura della motivazione, la quale fa riferimento anche all’interesse ad agire i sede cognitiva, si dovrebbe rilevare che la sua applicazione comporterebbe, in modo paradossale per chi l’ha invocato, che l’esclusione del diritto di azione per lo scarso valore economico della pretesa ridondi a danno dello stesso resistente, in quanto e’ lui che ha agito in giudizio introducendo una domanda di valore economico infimo.

Poiche’ il detto infimo valore, secondo la logica accolta dal citato precedente, avrebbe precluso l’esperibilita’ dell’azione, l’applicazione del criterio di valutazione adoperato dal precedente stesso imporrebbe in questa sede di cassare la sentenza senza rinvio, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, perche’ l’azione non poteva essere proposta.

Ne’ potrebbe pensarsi che la preclusione operi solo per chi eserciti il diritto di azione per un infimo importo economico in sede di impugnazione, tanto allorquando, come nella specie, il valore della causa anche in sede di impugnazione e’ rimasto il medesimo e non si e’ ridotto per fenomeni di acquiescenza ai sensi dell’articolo 329 c.p.c., rispetto a quello originario.

Il Collegio osserva, comunque, che, avuto riguardo alla natura della controversia ed essendo evidente essa e’ di identico oggetto rispetto a numerose altre, dato che e’ controversia insorta fra l’utente di un servizio pubblico ed un gestore, indipendentemente dal rilievo che il “valore” della controversia, quando al quid disputandum, non potrebbe essere considerato dal solo versante dell’utente, ma andrebbe considerato anche da del gestore, di modo che allora non si tratterebbe di valore infimo (sempre sulla base del criterio di valutazione dell’homo economicus), assumerebbe rilievo comunque ostativo all’estensione del principio di diritto sopra ricordato un dato normativo: l’oggetto della presente controversia e’ certamente tale da essere riconducibile a quello per cui il legislatore ha previsto la c.d. azione di classe con la disposizione del Decreto Legislativo n. 205 del 2006, articolo 140-bis, modificata dal Decreto Legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 2012. Ebbene, l’azionabilita’ della pretesa di classe e’ stata prevista dal legislatore senza alcuna limitazione per il valore del singolo consumatore o utente che vi partecipino, potendo cosi’ accadere che singolarmente il valore economico degli identici diritti tutelati sia infimo.

Poiche’ l’azione di classe non e’ obbligatoria e il consumatore o utente puo’ agire singolarmente, e’ palese che l’assenza di limitazioni di valore economico della pretesa non puo’ non operare anche in sede di esercizi di azione individuale.

§2.2. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza dev’essere cassata perche’ l’appello era ammissibile.

Non occorrendo accertamenti di fatto, ricorrono le condizioni per decidere nel merito con l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza del primo giudice, da cui consegue il rigetto della domanda della parte attrice.

Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacche’ e’ notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della normativa oggetto di giudizio e’ stata decisa in modi opposti. Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Pronunciando sul merito, accoglie l’appello della (OMISSIS) contro la sentenza del Giudice di Pace di Vitulano e rigetta la domanda degli intimati. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna gli intimati alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

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