Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 settembre 2016, n. 19467

Poiché la legge affida, in via esclusiva, a Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari, la notifica per posta privata del ricorso tributario di primo grado deve ritenersi inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del resistente

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 30 settembre 2016, n. 19467

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15013/2015 proposto da:
CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso Io studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 10439/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 20/10/2014, depositata il 01/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
La CTR della Campania, con sentenza n. 10439/28/14, depositata il primo dicembre 2014, non notificata, resa anche in contraddittorio con (OMISSIS) SpA, affidataria della riscossione, rigetto’ l’appello proposto dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volmero (di seguito, per brevita’, Consorzio) nei confronti del sig. (OMISSIS) avverso la decisione della CTP di Caserta, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente medesimo avverso ingiunzione di pagamento per contributi di bonifica relativi agli anni dal 2006 al 2010, in relazione a terreni e fabbricati siti nel perimetro di contribuenza.
Il giudice di secondo grado rigetto’ il gravame, disattendendo, in primo luogo, l’eccezione d’inammissibilita’ dell’avverso ricorso per essere stato notificato a mezzo di posta privata. Nel merito ritenne che la pretesa del Consorzio era illegittima, perche’ basata su piano di classifica approvato nel 1998 in forza della Legge Regionale Campania n. 23 del 1985, gia’ abrogata, al tempo della notifica degli atti impugnati, della Legge Regionale Campania n. 3 del 2003, senza che fosse stata prevista alcuna disciplina transitoria, di modo che, mancando un piano di classifica formato ai sensi della nuova Legge Regionale n. 3 del 2003, articolo 12, comma 2, la richiesta dei contributi consortili per gli anni in contestazione doveva ritenersi priva di titolo.
Avverso detta sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’intimato (OMISSIS), al quale il ricorso e’ stato ritualmente notificato, non ha svolto difese.
Neppure ha svolto difese (OMISSIS) S.p.A. alla quale il ricorso e’ stato pure notificato, essendo stata parte del doppio grado del giudizio di merito.
Con il primo motivo il Consorzio denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 1, e articolo 4, comma 5, e articolo 140 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nella parte in cui ha disatteso l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso, riproposta come specifico motivo d’appello avverso la pronuncia di primo grado, per essersi avvalso il contribuente, per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, del servizio di posta gestito da un licenziatario privato, sull’affermato convincimento che la riserva a favore di (OMISSIS) riguardasse soltanto “le notificazioni effettuate a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982, e non le raccomandate ordinarie (sufficienti per il rito tributario)”.
Il motivo e’ manifestamente fondato.
Incontroverso, in fatto, come attestato dalla stessa sentenza impugnata, che il contribuente si sia avvalso per la spedizione dell’invio raccomandato per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado direttamente del servizio di posta gestito da licenziatario privato, il motivo e’ basato sulla costante giurisprudenza di questa Corte in materia.
Si e’, infatti, in proposito, osservato che il Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 4, comma 1, lettera a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioe’ a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.
Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, a 11095).
A cio’ consegue che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado sia da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del resistente Consorzio (oltre alle pronunce sopra citate, si veda anche Cass. sez. 6 2, ord. 31 gennaio 2013, n. 2262).
Ne’ nella fattispecie in esame e’ ipotizzabile l’equiparazione dell’agente postale privato al vettore, cosi’ da ritenere la notifica avvenuta per consegna diretta e perfezionata a detta data, dovendo essere esclusa la natura di ente locale del consorzio, che ha natura di ente pubblico economico (cfr. Cass. sez. unite 31 gennaio 2008, n. 2275 e sez. lav. 17 luglio 2012, a 12242; Cass. sez. unite 18 gennaio 1991, n. 456 e, con specifico riferimento alle modalita’ della riscossione mediante ruolo dei contributi consortili, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13165, in punto di esclusione ai consorzi di bonifica dell’applicazione della L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 161 e ss.).
Quanto sopra comporta l’assorbimento del secondo motivo, con il quale il Consorzio ha denunciato violazione della Legge Regionale Campania n. 23 del 1985, e della Legge Regionale Campania n. 4 del 2003, articolo 12, comma 2, e articolo 17, comma 3, dell’articolo 36, comma 3, dello Statuto consortile e dell’articolo 864 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla ritenuta caducazione del piano di classifica approvato nel 1998 in conseguenza dell’abrogazione della L. n. 23 del 1985, nel cui vigore detto piano era stato adottato ed approvato. Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, e cassazione senza rinvio, ex articolo 382 c.p.c., u.c., della sentenza impugnata, poiche’ la causa non avrebbe potuto essere proseguita, in ragione dell’inammissibilita’ del ricorso introduttivo per il motivo indicato.
Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, restando le spese del presente giudizio di legittimita’, nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’intimato (OMISSIS), a carico di quest’ultimo secondo soccombenza, nella misura come liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ la causa non avrebbe potuto essere proseguita.

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