Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 ottobre 2016, n. 19833

Dalla qualificazione effettuata dal giudice del merito dell’atto impositivo in termini di accertamento induttivo basato su studi di settore e non anche in termini di accertamento parziale ex art. 41 bis Dpr 600/73 discende la nullità dell’atto per omessa instaurazione del contraddittorio con il contribuente

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 4 ottobre 2016, n. 19833

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18303-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 25/09/2014, depositata il 09/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della contribuente (OMISSIS) che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 10/2015, depositata il 9 gennaio 2015, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, preso atto del difetto di congruita’ rispetto ai parametri degli studi di settore, veniva rideterminato il reddito della contribuente.
La CTR, in particolare, ha affermato che non poteva essere ritenuta legittima la procedura seguita dall’Amministrazione finanziaria, in quanto essa, dopo aver accertato nei confronti della contribuente maggiori redditi sulla base dei c.d. studi di settore, le aveva inviato un semplice questionario senza poi incardinare, a fronte del copioso materiale da questa prodotto, alcun contraddittorio.
Da cio’ la nullita’ dell’avviso di accertamento.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 41 bis e 32 ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3), deducendo che l’accertamento in oggetto non era riconducibile all’accertamento induttivo, ma al c.d. accertamento parziale Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 41 bis, che non comportava un contraddittorio endo-procedimentale, previsto invece per l’accertamento emesso sulla base degli studi di settore.
Il motivo appare inammissibile per novita’ della questione, posto che la diversa qualificazione dell’accertamento e la sua riconducibilita’ all’accertamento parziale Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 41 bis, con conseguente mancanza dell’obbligo di instaurazione del contraddittorio, non risulta ritualmente prospettata dall’Agenzia nelle fasi di merito. Orbene, come questa Corte ha gia’ affermato, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 2140/2006).
Si osserva in ogni caso che la CTR ha accertato, con valutazione di merito che non e’ sindacabile nel presente giudizio e che non risulta efficacemente contraddetta dalle deduzioni contenute nel ricorso dell’Agenzia, che l’atto impositivo emesso a carico della contribuente costituiva un accertamento induttivo basato su studi di settore e non anche un accertamento parziale Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 41 bis.
Del pari infondato appare il secondo motivo, atteso che la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, essendo ben indicata la ratio decidendi della statuizione, costituita, come gia’ evidenziato, dalla qualificazione dell’atto impositivo come accertamento induttivo fondato sugli studi di settore e dalla conseguente nullita’ per omessa instaurazione del contraddittorio con il contribuente.
Considerato che la contribuente non ha svolto nel presente giudizio attivita’ difensiva, non deve provvedersi sulle spese.

P.Q.M.

La Cotte rigetta il ricorso.

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