Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 settembre 2016, n. 17625

In una causa di risarcimento per infortunio dovuto al manto stradale sconnesso, una volta accertato il nesso causale con il danno subito, la vittima ricorrente non deve anche dimostrare l’effettiva «pericolosità» della cosa. In questi casi è onere dell’ente – in qualità di custode – dimostrare l’eventuale colpa, o concorso di colpa, del danneggiato per limitare la propria responsabilità.
Per ripartire l’onere della prova la giurisprudenza di legittimità ha distinto due ipotesi, la prima: «quando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l’attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa». La seconda: «quando il danno è causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, strade, pavimenti), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità». Dunque la pericolosità, lungi dall’essere «un fatto costitutivo della responsabilità del custode», è «semplicemente un indizio dal quale desumere la sussistenza d’un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno». Per cui «se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno». Ma quando il nesso di causa – come ritenuto dalla Corte d’appello – «è positivamente accertato», allora «non è più necessario stabilire se la cosa stessa fosse pericolosa o meno». In definitiva, provato il nesso «spettava al Comune dimostrare la propria assenza di colpa».

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 5 settembre 2016, n. 17625

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26764/2014 proposto da:
(OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE di BISIGNANO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 912/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 10/06/2014, depositata il 13/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti ed in subordine chiede la rimessione alle SS.UU..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., seguente relazione:
“1. (OMISSIS) ha impugnato per cassazione la sentenza con la quale la Code d’appello di Catanzaro ha rigettato la domanda, da essa proposta contro il Comune di Bisignano, avente ad oggetto il risarcimento dei danni alla salute patiti in seguito ad una caduta, provocata dal manto stradale sconnesso.
2. Deduce la ricorrente che la Code d’appello avrebbe violato gli articoli 2051 e 2697 c.c., addossando alla vittima l’onere di provare che lo stato dei luoghi era pericoloso e che la cosa fuse “potenzialmente pericolosa”.
3. Il motivo appare manifestamente fondato.
La Corte d’appello di Catanzaro, dopo avere affermato che la fattispecie dedotta in giudizio era disciplinata dall’articolo 2051 c.c., e dopo avere accertato in facto che effettivamente la caduta di (OMISSIS) fu causata dalle buche e dal brecciolino presenti sulla strada da lei percorsa, ha soggiunto che:
(-) l’accoglimento della domanda avrebbe “richiesto la dimostrazione del fatto che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosita’”;
(-) “sarebbe stato necessario dimostrare evidentemente, da parte dell’attrice, n.d.r. che la cosa avesse una potenzialita’ dannosa intrinseca, tale da giustificare l’oggettiva responsabilita’ del custode”.
3.1. Ciascuna di tali affermazioni, tuttavia, non e’ coerente con l’interpretazione dell’cut. 2051 cc. ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte.
Al fine di stabilire come debba ripartirsi l’onere della prova tra danneggiato e custode, nei casi in cui si applichi l’aut. 2051 c.c., questa Code ormai da diverso tempo ha distinto due ipotesi.
Quando il danno e’ causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l’attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non e’ necessaria la dimostrazione della pericolosita’ della cosa.
Quando il danno e’ causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili), il danneggiato puo’ provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosita’ (ex multis, da ultimo, Sez., 6 – 3, Ordinanza n. 27272 del 20110/ 2015, Rv. 637445).
La pericolosita’ della cosa finte di danno non e’, dunque, fatto costitutivo della responsabilita’ del custode, ma e’ semplicemente un indizio dal quale desumere, ex articolo 2727 c.c., la sussistenza d’un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice puo’ risalire al fiuto ignorato dell’esistenza del nesso di causa; mentre dal fatto noto che non lo fisse potra’ risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno.
3.2. Nel caso di specie, e’ stata la stessa Corte d’appello a ritenere dimostrata la sussistenza del nesso di causa tra la cosa ed il danno (p. 5, primo capoverso, della sentenza impugnata).
Una volta stabilito cio’, sarebbe stato onere della amministrazione convenuta provare la colpa esclusiva o concorrente della vittima.
La Corte d’appello, invece, pur affermando di non disporre d’una prova in tal senso (come si desume dal condizionale passato “sarebbe stato necessario dimostrare ecc.”), ha rigettato la domanda, mutuando dalla ritenuta non pericolosita’ della cosa non la prova dell’assenza di nesso di causa, ma quella dell’assenza di colpa del custode.
4. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, affinche’ si attenga al seguente principio di diritto:
Una volta accertata l’esistenza d’un flesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, e’ onere del custode – per sottrarsi alla responsabilita’ di cui all’articolo 2051 c.c. – provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che puo’ desumersi anche dalla agevole evitabilita’ del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosita’ della cosa”.
2. La parte controricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.
Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla amministrazione controricorrente nella propria memoria.
4. Nella propria memoria ex articolo 380 bis c.p.c., il comune di Bisignano richiama numerose decisioni di questa Cote, nelle quali si afferma che nel caso di danni causati da cose in custodia, quando la cosa fonte del danno sia statica ed inerte, “per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosita’” (pp. 3-5 della memoria).
Ma nessuno, e tanto meno la relazione sopra trascritta, nega questo principio.
L’errore della sentenza impugnata, come gia’ rilevato dalla relazione preliminare, e’ consistito nello scambiare la prova del nesso di causa con quella della assenza di colpa.
La pericolosita’ della cosa inerte e’ indizio dal quale risalire, ex articolo 2727 c.c., alla prova del nesso di causa. Se una cosa inerte non e’ pericolosa, cio’ puo’ bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno. Ma quando il nesso di causa tra cosa e danno e’ positivamente accertato (come ritenne la Corte d’appello nel nostro caso), non e’ piu’ necessario stabilire se la cosa stessa fosse pericolosa o meno.
La non pericolosita’ d’una cosa inerte infatti puo’ escludere il nesso di causam nn la colpa del custode: sicche’ se quel nesso e’ dimostrato aliunde, la pericolosita’ della cosa diventa giuridicamente irrilevante.
Nel caso di specie, l’esistenza del nesso di causa e’ stata positivamente accertata dalla Corte d’appello. Provato tale nesso, spettava dunque al Comune dimostrare la propria assenza di colpa.
Ed e’ a questo punto che la Corte d’appello, dovendo stabilire se il Comune avesse superato la presunzione di colpa posta a suo carico dall’articolo 2051 c.c., ha evocato il concetto di “pericolosita’” della cosa, giungendo alla erronea conclusione che, non essendo la cosa pericolosa, mancasse per cio’ solo la colpa del Comune. Statuizione erronea, perche’ anche il proprietario di cose non pericolose risponde ex articolo 2051 c.c., una volta appurato un valido nesso di causa tra cosa e danno.
Il ricorso deve dunque essere accolto, in applicazione del principio di cui al 5 4 della relazione sopra trascritta.
5. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

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