Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 gennaio 2017, n. 233

In tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell’inutilizzabilita’ della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione purche’ accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli articoli 24 e 53 Cost., per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 9 gennaio 2017, n. 233

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13697-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1499/38/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO del 7/07/2014, depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Piemonte meglio indicata in epigrafe che ha confermato l’annullamento dell’accertamento notificato a (OMISSIS) disposto dal giudice di primo grado.

La parte contribuente non ha depositato difese scritte.

Il procedimento va definito con motivazione semplificata.

Il motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia lamenta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, per avere la CTR utilizzato ai fini della decisione i documenti prodotti in giudizio dalla parte contribuente ancorche’ la stessa non avesse risposto alla richiesta di acquisizione documentale inviatale con il questionario ritualmente inviatole, e’ inammissibile.

Ed invero, questa Corte e’ ferma nel ritenere che in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell’inutilizzabilita’ della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione purche’ accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli articoli 24 e 53 Cost., per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco – cfr. Cass. n. 11765/2014; Cass. n. 22126/2013.

Orbene, nel caso di specie l’Agenzia non ha documentato che tale avvertimento fosse stato espresso nella richiesta di questionario inviata ai sensi del ricordato articolo 32, sicche’ la censura difetta del carattere dell’autosufficienza.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese

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