Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 14 giugno 2016, n. 12174

La concreta possibilita’ per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale altresi’ ad escludere la configurabilita’ dell’insidia e della conseguente responsabilita’ della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

sentenza 14 giugno 2016, n. 12174

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6067/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MARANO PRINCIPATO, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CARIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE MARRA giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1089/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 25/06/2014, depositata il 15/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

I FATTI

(OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio il Comune di Marano Principato, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti nel 1997 a causa della caduta del (OMISSIS) alla guida del ciclomotore di proprieta’ di (OMISSIS), in corrispondenza di una buca non presegnalata.
Il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda risarcitoria, mentre la corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il gravame del Comune rigettando la domanda sul presupposto che l’evento dovesse essere causalmente ricondotto al solo comportamento colposo dell’infortunato.
(OMISSIS) propone ricorso nei confronti del Comune di Marano Principato, per la cassazione della sentenza n. 1089 del 2014, depositata dalla corte d’Appello di Catanzaro in data 15.7.2014, non notificata.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente propone un solo motivo di ricorso, con il quale denuncia la violazione degli articoli 2051 e 1227 c.c., da parte della corte d’appello, per aver ritenuto inverata l’ipotesi liberatoria del caso fortuito per il solo fatto che il (OMISSIS), conducente del ciclomotore, abitava nelle vicinanze e conosceva esattamente la situazione dei luoghi.
Sostiene il ricorrente che questa estremizzazione della nozione di caso fortuito svuota di contenuto la previsione dell’articolo 2051 c.c., ponendo un onere probatorio positivo a carico dell’utente della strada laddove la prova liberatoria prevista dall’articolo 2051 c.c., dovrebbe essere a carico dell’amministrazione e intendersi nel senso che soltanto quando l’evento dannoso sia riconducibile ad esclusiva condotta dell’utente della strada la situazione di essa degrada a mera occasione, e non costituisce causa dell’evento dannoso e della responsabilita’ di chi sulla predetta strada ha l’obbligo di sorveglianza.
Nel caso di specie si aveva invece la caduta del ciclomotore in una zona in cui era presente una buca, coperta da ghiaia e terriccio e non presegnalata.
Sostiene quindi il ricorrente che l’appello avrebbe dovuto essere rigettato, non avendo il Comune fornito una prova del caso fortuito e non potendo integrare prova idonea del caso fortuito la mera conoscenza generica dei luoghi da parte dell’attore, collegata al fatto che questi abitasse nelle vicinanze.
Sostiene altresi’ il ricorrente che il comportamento del danneggiato avrebbe potuto rilevare eventualmente come concausa, ex articolo 1227 c.c., comma 1, ma non integrare il caso fortuito.
Il ricorso e’ infondato.
La corte d’appello afferma in motivazione che risulta accertata la presenza di una buca, la cui consistenza pero’ svaluta fino a definirla un semplice avvallamento, non particolarmente profondo, e spiega che in realta’ esso non consisteva in una alterazione o mancanza del manto stradale, ma coincideva con la presenza di un giunto tecnico di dilatazione in corrispondenza di un ponte, cioe’ di un elemento necessariamente esistente in presenza di un ponte e ritiene, mediante un motivato accertamento in fatto non rinnovabile in questa sede, che la presenza dell’avvallamento era riconoscibile ed evitabile usando l’ordinaria diligenza. Il fatto che il danneggiato abitasse nei pressi non viene effettivamente utilizzato per porre una presunzione di conoscenza a suo carico, non compatibile con i principi di cui all’articolo 2051 c.c., ma come un elemento da considerare insieme agli altri nell’effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilita’ per custodia. In questa situazione concretamente accertata il giudice di merito riconduce alla condotta poco attenta del danneggiato l’esclusiva responsabilita’ dell’aver riportato conseguenze dannose da una situazione di pericolo non grave, prevedibile, evitabile o anche affrontabile senza riportarne danni, conformemente ai principi di diritto gia’ espressi da questa Corte (v. Cass. n. 15375 del 2011) secondo i quali la concreta possibilita’ per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale altresi’ ad escludere la configurabilita’ dell’insidia e della conseguente responsabilita’ della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Stante gli esiti alterni dei gradi di merito, sussistono motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Il ricorso e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e il ricorrente ne e’ uscito soccombente, ma risulta fruire del gratuito patrocinio e pertanto risulta esente dal versamento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

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