Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 20 maggio 2016, n. 10570

Il principio generale che il giudice, per giusti motivi, ha il potere di compensare le spese comporta anche che detto potere debba essere adeguatamente motivato

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

sentenza 20 maggio 2016, n. 10570

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18905-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16767/2013 del TRIBUNALE di ROMA del 10/06/2013, depositata il 30/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro Roma Capitale, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha accolto il suo appello condannando il Comune alle spese di primo grado ma compensato quelle di appello, sul presupposto che il gravame si sostanziava di fatto in una istanza di revisione del contenuto formale della sentenza di primo grado che non ha comportato ulteriore nuova e diversa attivita’ del difensore.
Il ricorso denunzia: 1) violazione degli articoli 91, 92 e 118 disp. att. c.p.c. e articolo 132 c.p.c., articolo 111 Cost.; 2) omesso esame di fatto decisivo; 3) violazione del protocollo addizionale della convenzione Europea.
La prima censura merita accoglimento con assorbimento delle altre.
Questa Corte Suprema (Cass. n. 9262/2006) ha statuito che in materia di spese processuali, con riferimento alla compensazione delle stesse, l’orientamento secondo cui il sindacato della S.C. e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneita’, lo stesso procedimento formativo della volonta’ decisionale, ha trovato conferma nella L. 28 dicembre 2005, n. 263, il cui articolo 2 ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione, ma soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1 gennaio e poi prorogata al 1 marzo 2006.
Il principio generale (articolo 91 c.p.c.) che il costo del processo e’ a carico del soccombente e che il giudice per giusti motivi (articolo 92 c.p.c.) ha il potere di compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (articolo 111 Cost., comma 6). (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455).
Nella fattispecie, non e’ ravvisabile una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese e la motivazione addotta e’ del tutto illogica ed arbitraria perche’ riconosce valide le ragioni della censura ma esclude l’esistenza di una attivita’ difensiva ulteriore.
Donde l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con cassazione e rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di altro Magistrato.

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