Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 1 dicembre 2015, n. 24469

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario – Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19139/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/15/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 16/05/20101, depositata l’08/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO

rilevato che, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“L’Agenzia delle entrate ricorre contro il Sig. (OMISSIS) per la cassazione della sentenza n. 48/15/2012 con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna confermando la sentenza appellata, ha annullato l’avviso di liquidazione con il quale si disconosceva il beneficio dell’IVA agevolata al 4%, recuperando quindi il dovuto in base all’aliquota ordinaria del 20%, in relazione all’acquisto di un’abitazione che l’Ufficio qualificava di lusso in quanto di superficie eccedente i mq. 240.

La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sul rilievo che il calcolo della superficie rilevante per la qualificazione dell’immobile come di lusso doveva essere effettuato – in analogia al disposto del Decreto Ministeriale Lavori Pubblici del 10 maggio 1997, articolo 3, – al netto delle murature, dei pilastri, dei tramezzi e dei vani di porte e finestre.

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate si fonda su due motivi.

Con il primo motivo, riferito all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1, nota 2 bis, della Parte prima della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in combinato disposto con il Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articolo 6, nonche’ la violazione dell’articolo 14 preleggi, in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa escludendo dal conteggio della superficie complessiva dell’immobile la superficie delle murature, dei pilastri, dei tramezzi, dei vani di porte e finestre.

2) Con il secondo motivo, riferito all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in cui la Commissione tributaria regionale sarebbe incorsa limitandosi a valutare i dati desumibili dalla documentazione posta a sostegno della tesi del contribuente e omettendo di analizzare sia le argomentazioni sostenute dall’Ufficio in appello, sia le relazioni dell’Agenzia del territorio allegata dall’Amministrazione gia’ in primo grado, da cui potevano desumersi elementi opposti a quelli dedotti dal contribuente. Il contribuente non si e’ costituito in giudizio.

Il primo motivo e’ meritevole di accoglimento ed assorbe il secondo.

La sentenza gravata – ritenendo che, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale previsto per l’acquisto della c.d. “prima casa”, il calcolo della superficie dell’abitazione vada effettuato alla stregua del disposto del Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, articolo 3, (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici), che definisce la superficie abitabile come la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi – si pone infatti in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 861/2014, alla quale si ritiene dover dare conferma e seguito, secondo cui In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi della tariffa 1 , articolo 1, nota 2 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, e va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla Legge 2 febbraio 1985, n. 47, articolo 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.

In conclusione, si propone l’accoglimento del primo motivo del ricorso e, assorbito il secondo, la cassazione con rinvio della sentenza gravata”.

che il contribuente si e’ costituito con controricorso;

che la relazione e’ stata notificata alle parti; che il contro ricorrente ha depositato memoria difensiva;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione;

che, in particolare, si osserva che il precedente citato nella relazione (sent. n. 861/14) consolida una interpretazione del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, gia’ presente nella giurisprudenza di questa Corte, alla cui tregua l’inciso del testo normativo contenuto in parentesi – “(esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)” – esplica, definendone in negativo la portata semantica, il senso dell’aggettivo “utile” contenuto nella prima parte della disposizione; e’, cioe’, “utile” tutta la superficie dell’unita’ immobiliare diversa dagli spazi indicati nella parentesi; si veda, in termini, la sentenza n. 21287/13, ove si legge che il Decreto Ministeriale n. 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, va interpretato “nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo, i predetti ambienti e non l’intera superficie non calpestatile”); a suffragio di tale orientamento puo’ altresi’ sottolinearsi come nella formula “superficie utile complessiva” contenuta nel Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, manchi l’aggettivo “netta” che, invece era presente nel testo (“superficie utile netta complessiva”) della disposizione che dettava la previgente definizione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso (tabella allegata al Decreto Ministeriale 4 dicembre 1961)”; che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza gravata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo mezzo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che regolera’ anche le spese del presente giudizio.

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