Cassazione 15

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

ORDINANZA 10 febbraio 2016, n. 2687

Ritenuto in fatto

Il sig. C.M. propone istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla base di unico motivo illustrato da memoria, avverso l’ordinanza Trib. Pistoia 20/11/2014 declinatoria della propria competenza territoriale, in favore di quella “dei tribunali nel cui territorio hanno sede le singole parti convenute ex art. 152 d.lgs. 196/2003”, in relazione a domanda dal medesimo proposta ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della società Consel s.p.a., del Consorzio per la tutela del Credito, della società C.R.I.F. s.p.a. e della società Experian Cerved Information Services s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell’asseritamente “illecito trattamento dei propri dati, inerenti al mancato pagamento di alcune rate del contratto di finanziamento n. 1149750 stipulato con la Consel s.p.a. omettendo di procedere alle cancellazioni prescritte dall’art. 8 bis d.l. n. 70/2011”.
Declinatoria motivata argomentando dai rilievi che: “a) il contratto di finanziamento concluso dal C. con la Consel s.p.a. e richiamato nel ricorso introduttivo risulta essere stato espressamente concluso dal primo nella qualità di professionista…, né dal tenore della scrittura negoziale in atti è desumibile che l’attore lo avesse stipulato per scopi assolutamente estranei all’attività professionale…; b) l’attore non ha azionato alcuna pretesa con specifico riguardo al contratto di finanziamento intercorso con la Consel s.p.a.” sicché “non ricorre connessione alcuna tra le dedotte violazioni in tema di trattamento dei dati personali e l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di finanziamento personale e l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di finanziamento”, con la conseguenza “che non sussistono le ragioni per ritenere sussistente e, dunque, prevalente, il c.d. foro del consumatore”.
Resistono con separate memorie difensive il Consorzio per la tutela del Credito e la società C.R.I.F. s.p.a..
Con requisitoria scritta del 7/7/2015 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, con conseguentemente declaratoria della competenza del Tribunale di Pistoia.

Motivi della decisione

Con unico complesso motivo l’istante denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.p.c., 33 comma 2 lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonché vizio di motivazione e travisamento dei fatti, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c..

Si duole che la declaratoria d’incompetenza di cui all’impugnato provvedimento sia stata dal giudice “tardivamente dichiarata d’ufficio”, in quanto non emessa alla 1^ udienza, con conseguente radicamento della competenza in capo al giudice adito.

Lamenta che il giudice abbia erroneamente ritenuto trattarsi nella specie di contratto di mutuo stipulato in qualità di professionista, e non già di consumatore, con conseguente erronea esclusione dell’operatività del foro del consumatore.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di competenza territoriale, quando la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto all’art. 33, lettera u), d.lgs. n. 206 del 2005, il foro previsto da tale norma prevale su quello individuato dall’art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto la sopravvenienza della prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origini da rapporti di consumo (v. Cass., 14/10/2009, n. 21814; e, conformemente da ultimo, Cass., 9/10/2015, n. 20304).

Si è al riguardo altresì precisato che quando il foro previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 150 del 2011, in materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento, venga invocato nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore ex art. 33, lettera u), d.lgs. n. 206 del 2005, quest’ultimo prevale, in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore, sicché la competenza del tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, sancita dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, cede di fronte a quella del foro del consumatore, la cui specialità continua a prevalere sulla specialità della disposizione testé menzionata, la quale ha invero carattere meramente ricognitivo della disciplina già racchiusa nell’art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 (v. Cass., 12/3/2014, n. 5705).

Gli argomenti addotti dalle odierne resistenti, e in particolare dal Consorzio, si appalesano invero inidonei ad indurre a riconsiderare il maturato indirizzo ermeneutico, sostanzialmente riproponendo argomenti da questa Corte già vagliati e disattesi per addivenire in particolare all’arresto del 2009.

Orbene, rilevata anzitutto la tempestività dell’impugnato provvedimento, che alla stregua degli atti risulta emesso nei limiti temporali ex art. 38 c.p.c., va per altro verso osservato che diversamente da quanto ivi affermato dal giudice del merito, dalla disamina degli stessi non è dato evincere che il contratto di mutuo de quo sia stato dall’odierno ricorrente stipulato non già nella veste di consumatore bensì di professionista, stante il tenore letterale del medesimo e avuto in particolare riguardo alla circostanza che il contratto risulta intestato alla persona presso la sua abitazione di via (…) (come confermato dalla circostanza che il carteggio intervenuto tra le parti in relazione alla vicenda de qua è stato ivi indirizzato dalla stessa controparte società Consel s.p.a., e non già presso l’indirizzo dello Studio di consulenza del medesimo in via (…), l’indicazione ‘professionista’ risultando meramente formulata, a meri fini enunciativi, nel riquadro dedicato alla “Qualifica/Professione attuale” dal medesimo svolta), non recando nemmeno la partita I.V.A. o altre indicazioni fiscali relative all’esplicazione di attività professionale o imprenditoriale.

Deve porsi ulteriormente in rilievo che le convenute all’epoca eccipienti – e in particolare le odierne resistenti – non hanno d’altro canto al riguardo assolto all’onere su di esse gravanti di provare che al contratto non si applichi il foro del consumatore (cfr. con riferimento a differenti ipotesi, Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 20/8/2010, n. 18785; Cass., 26/9/2008, n. 24262), la cui inapplicabilità non può nemmeno essere dichiarata d’ufficio dal giudice a svantaggio del consumatore (cfr. Cass., 3/4/2013, n. 8167; Cass., 16/04/2012, n. 5974).

Va pertanto dichiarata la competenza nel caso del Tribunale di Pistoia, quale giudice del foro del consumatore.

Spese rimesse.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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