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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 11 novembre 2014, n. 24027

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – rel. Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15923/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/31/2012 della Commissione Tributaria Regionale di FIRENZE del 26.10.2012, depositata il 14/12/2012;>

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/10/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

udito per la controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione:

Con Sentenza 128/31/2012 del 14 dicembre 2012 la Commissione Regionale Tributaria della Toscana, ha accolto l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la decisione 78/03/09 con la quale il giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo l’accertamento IRPEF n. (OMISSIS) + Add. Com.+ Add. Reg.. Secondo il giudice d’appello, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, e’ da ritenersi legittimo l’atto d’accertamento in questione, il quale ha ritenuto non applicabile al caso di specie la Legge n. 383 del 2001, articolo 4, che, al fine di favorire gli investimenti, prevede il beneficio della esclusione dalla imposizione del reddito d’impresa del 50% degli investimenti in eccedenza rispetto alla media di quelli realizzati nei 5 anni precedenti. Secondo il giudice di appello, infatti, il suddetto beneficio, sebbene formalmente spettante al contribuente, era frutto della seguente operazione.

A) acquisto da parte del contribuente, in data 19.12.2012 (congiuntamente ad altro soggetto, la cui posizione e’ stata definita tramite accordo Legge n. 98 del 2011, ex articolo 39) dell’intero capitale di (OMISSIS) snc .

B) modifica della ragione sociale della societa’ da (OMISSIS).

C) modifica dell’oggetto sociale della societa’ da produzione, stiratura e rifinizione di capi di biancheria a attivita’ di costruzione, acquisto, vendita, locazione e gestione di immobili ritenuta elusiva – in quanto concepita al solo scopo di fruire delle agevolazioni in parola- e come tale inopponibile Decreto Legislativo n. 600 del 1973, ex articolo 37 bis, alla Amministrazione Finanziaria.

Diritto.

Il motivo di ricorso, sebbene articolato in piu’ paragrafi, e’ unitario.

Con tale motivo il contribuente lamenta la erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 37 bis, in quanto, a suo giudizio, e’ stato applicato ad un caso in cui manca l’indebito vantaggio fiscale.

Secondo il ricorrente, infatti, nel caso di specie non puo’ aversi un indebito vantaggio poiche’ l’agevolazione fiscale e’ espressamente prevista dalla Legge n. 383 del 2001, articolo 4.

– Tale motivo risulta infondato in quanto la formale spettanza di un risparmio di imposta e’ un presupposto ineliminabile dell’abuso del diritto e non ne rappresenta, come invece sostenuto nel motivo di ricorso, un limite. Il giudice di appello, dunque, dimostra di fare corretta applicazione di tale norma nel momento in cui afferma che l’esenzione in parola, sebbene formalmente spettante al contribuente, era frutto di una operazione che e’ stata concepita – si riportano le parole della sentenza – allo scopo di fruire delle agevolazioni, diversamente non spettanti .

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 3000 oltre accessori di legge. Si da atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17).

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