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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza  13 giugno 2014, n. 13565

Fatto e diritto

E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:
1) I1 Tribunale di Roma – dichiarata, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra S.D.T. ed A.C.- con la sentenza definitiva revocò, fra l’altro, il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla D.T. e fissò in € l200 mensili l’assegno di mantenimento dovutole dal C. a partire dal marzo del 2008.
2)La Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Sonia D.T. contro la decisione, ha stabilito che la misura di tale assegno aumenti ad € 1.500 mensili dal momento in cui la D.T. lascerà l’abitazione. La sentenza è stata impugnata da A.C. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui Sonia D.T. ha resistito con controricorso.
3) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del principio, costante e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice del divorzio, per giungere all’affermazione della sussistenza dell’obbligo di mantenimento a carico di uno dei coniugi ed in favore dell’altro, deve accertare l’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Rileva in proposito che la corte di merito, senza valutare quale fosse in concreto il tenore di vita antecedente al divorzio, si è limitata ad affermare che le attuali capacità reddituali della D.T., notevolmente inferiori a quelle dell’ex coniuge, non le consentivano di mantenerne uno analogo.
4) Col secondo motivo il ricorrente svolge la medesima doglianza sotto il profilo del vizio di motivazione.
5) I motivi, che sono fra loro, connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, appaiono manifestamente infondati, se non inammissibili. Infatti, contrariamente a quanto in essi sostenuto, il giudice del merito ha ritenuto in via presuntiva, sulla scorta di plurimi elementi istruttori (dichiarazioni fiscali in atti, ammissioni dello stesso ricorrente circa la disponibilità di titoli e la titolarità di fondi di investimento, misura dell’assegno di mantenimento posto a suo carico in sede di separazione), che, grazie alle elevate capacità reddituali del C., il tenore di vita goduto da D.T. in costanza di matrimonio fosse caratterizzato da benessere ed agiatezza: e tale accertamento, che il ricorrente non ha specificamente censurato (in quanto si è limitato a dedurne l’apoditticità, senza però contestare le circostanze di fatto dalle quali la corte territoriale ha tratto il proprio convincimento) é di per sé sufficiente a giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile tendenzialmente idoneo a consentire alla D.T. (i cui redditi da lavoro dipendente, oltre ad essere decisamente inferiori a quelli dell’ex marito, sono oggettivamente poco elevati) di mantenere un analogo tenore di vita anche dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in via subordinata, che la corte territoriale abbia disposto un aumento della misura dell’assegno di mantenimento in via anticipata rispetto alla data in cui la ex moglie lascerà, eventualmente, la casa familiare.
7) II motivo appare inammissibile, atteso l’attuale difetto di interesse del ricorrente a dolersi di una statuizione che non potrà avere efficacia fra le parti sino a quando la D.T. risiederà nella casa adibita ad abitazione familiare e che, come egli stesso ammette, potrà essere modificata sia nell’ipotesi in cui l’eventuale cambio di residenza non comporti alcun pregiudizio economico per la signora, sia nell’ipotesi in cui il pregiudizio si produca, ma in misura maggiore o minore di quella stimata dalla corte di merito.
A parere di questo giudice ricorrono pertanto gli estremi per una pronuncia di rigetto del ricorso in sede camerale, ai sensi dell’art. 375 n. 1 e 5 c.p.c.
Il Collegio ha letto la relazione e condivide la conclusione di manifesta infondatezza dei primi due motivi del ricorso.
Quanto al terzo motivo, va riconosciuto l’interesse del ricorrente a rimuovere un capo della decisione già idoneo a far stato fra le parti.
Il motivo, tuttavia, è infondato: una volta accertata l’attuale congruità della misura dell’assegno divorzile, il giudice del merito ne ha, del tutto coerentemente, stabilito un aumento in vista dei futuri oneri (locativi) che la D.T. dovrà sostenere qualora si trovi obbligata a lasciare la casa familiare, nella quale attualmente abita senza corrispondere alcun canone.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.500,00,di cui € 100 per esborsi, oltre accessori di legge.
 

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