Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 17 aprile 2015, n. 7834

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:

Tribunale di Palmi con ordinanza n. 506/2013 del 24/04/2014, depositata il 29/04/2014 nel procedimento pendente tra:

(OMISSIS);

(OMISSIS) SPA, COMUNE di CINQUEFRONDI, COMUNE di GALLIPOLI, COMUNE di OLBIA, COMUNE di PALMI, COMUNE di REGGIO CALABRIA, PREFETTURA di REGGIO CALABRIA, ROMA CAPITALE (OMISSIS);

e sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per la competenza del giudice di pace di Palmi;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

PREMESSO IN FATTO

Il Tribunale di Palmi ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza con ordinanza del 29 aprile 2014, con la quale, essendo stata riassunta dinanzi al suo ufficio la causa di opposizione avverso il preavviso di fermo intentata da (OMISSIS) nei confronti del Comune di Cinquefrondi (ente impositore per sanzioni amministrative) e di (OMISSIS) S.p.A. (agente della riscossione), riguardo alla quale il Giudice di Pace di Palmi si era dichiarato incompetente, ha ritenuto di essere, a sua volta, incompetente.

Nell’ordinanza di elevazione del conflitto si rileva che, malgrado il giudice di pace si sia adeguato ad una sentenza della Corte di Cassazione che ha qualificato il fermo come atto esecutivo (Cass. n. 20931/11), l’affermazione sarebbe da disattendere alla luce di numerose altre decisioni di legittimita’, con le quali si e’ riconosciuta la competenza del giudice di pace a conoscere le opposizioni avverso i provvedimenti di fermo, rientranti nella sua competenza per valore.

Le parti, alle quali l’ordinanza risulta comunicata, non hanno svolto attivita’ difensiva.

Il Pubblico Ministero ha depositato, in data 8 ottobre 2014, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che sia dichiarata la competenza del giudice di pace di Palmi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il regolamento di competenza d’ufficio e’ inammissibile poiche’ proposto quando la possibilita’ di sollevare il conflitto d’ufficio era oramai preclusa, avendo avuto la causa effettiva trattazione ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., con rinvio per la precisazione delle conclusioni, ed essendosi percio’ verificata la preclusione di cui all’articolo 38 c.p.c., applicabile anche in caso di conflitto di competenza d’ufficio ex articolo 45 c.p.c..

Pare opportuno prendere le mosse dal principio per il quale in tema di conflitto di competenza, nel regime anteriore alla modifica recata all’articolo 38 c.p.c., dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in riferimento alla disciplina dettata dagli articoli 183 e 184 c.p.c., nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 maggio 2005, n. 80, allorquando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi puo’ rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione ex articolo 183 citato, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilita’ di chiedere d’ufficio il regolamento di competenza (Cass. n. 15951/11; cfr. anche Cass. n. 11185/08 per l’affermazione del principio secondo cui il potere di elevazione del conflitto ai sensi dell’articolo 45 c.p.c., e’ soggetto a termine di preclusione analogo a quello fissato dall’articolo 38 cod. proc. civ. per il potere di rilevazione d’ufficio dell’incompetenza da parte del giudice).

In conclusione, va ribadito il principio di diritto per il quale, quando, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice, la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi puo’ rilevare, a sua volta, la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile, sempre che la fase di trattazione non si sia consumata davanti a lui con conseguente preclusione della questione di competenza (Cass. ord. n. 10845/11).

2.- Nel caso di specie, la prima udienza dinanzi al Tribunale di Palmi – dopo la fase cautelare, conclusasi con ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati e del fermo amministrativo – si tenne in data 2 aprile 2014 ed in tale udienza il giudice esegui’ le attivita’ di cui all’articolo 183 c.p.c., ed, all’esito, rinvio’ all’udienza del 29 aprile 2014 “per discussione ex articolo 281 sexies c.p.c. … con termine pernotefino al 2114/14”. All’esito dell’udienza del 29 aprile 2014, fatte precisare le conclusioni, il giudice ha pronunciato l’ordinanza con la quale e’ stato sollevato il presente conflitto.

2.1.- Le vicende processuali appena esposte comportano che il potere di elevazione del conflitto di competenza sia stato esercitato oltre il termine di cui all’articolo 38 c.p.c..

Ed invero, la questione di competenza, una volta sollevata all’udienza di trattazione ai sensi degli articoli 38 e 183 c.p.c., se ritenuta idonea a definire il giudizio ai sensi dell’articolo 187 c.p.c., comporta che si debba passare alla fase decisoria con la precisazione delle conclusioni. Questa interpretazione, seguita nel vigore dell’articolo 42 c.p.c., prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 69 del 2009, e’ stata ribadita di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte anche in riferimento al testo che attualmente prevede la decisione con ordinanza (Cass. S.U. n. 20449/14).

Per contro, quando il giudice, dinanzi al quale la causa sia riassunta in seguito all’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, ritenga di essere a sua volta incompetente, lo stesso deve richiedere d’ufficio il regolamento di competenza pronunciandosi in tal senso gia’ all’esito dell’udienza di trattazione. In particolare, per evitare la preclusione di cui all’articolo 38 c.p.c., come sopra interpretato con riferimento al conflitto di competenza, il giudice deve pronunciare l’ordinanza di cui all’articolo 47 c.p.c., comma 4, (“il regolamento d’ufficio e’ richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di cassatone”), senza passate alla fase decisoria, vale a dire senza invitare le parti a precisare le conclusioni e senza rimettere la causa in decisione ai sensi dell’articolo 189 c.p.c., o, in caso di giudice monocratico, ai sensi dell’articolo 281 quinquies c.p.c..

Analogamente e’ a dirsi nel caso in cui il giudice monocratico, non intendendo seguire le modalita’ della fase decisoria dettate da quest’ultimo articolo, dia corso comunque alla fase decisoria invitando le parti a precisare le conclusioni ed ordinando la discussione ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c..

Anche in tale ultima eventualita’, e’ oramai preclusa la facolta’ di emettere l’ordinanza ai sensi dell’articolo 45 c.p.c., e articolo 47 c.p.c., comma 4, essendo percio’ inammissibile, ai sensi dell’articolo 38 c.p.c., comma 3, la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio che tenga luogo della sentenza.

Va percio’ affermato che “quando, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice di pace, la causa prosegue in riassunzione davanti al tribunale ritenuto competente, questi puo’ rilevare, a sua volta, la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile, sempre che la fase di trattazione non si sia consumata davanti a lui – nella specie per essere la causa gia’ stata rimessa in decisione dopo la precisazione delle conclusioni ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c.- con conseguente preclusione della questione di competenza”.

L’applicazione del principio di diritto di cui sopra comporta l’inammissibilita’ del regolamento d’ufficio richiesto dal Tribunale di Palmi.

Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Tribunale di Palmi con ordinanza del 29 aprile 2014.

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