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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza  20 giugno 2014, n. 14143

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra F.F. e R.D., la Corte d’Appello di Perugia, con decreto in data 1/12/2011, rigettava il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Terni, confermando in €. 316,00 l’importo dell’assegno in favore della moglie.
Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie.
Il marito deposita memoria difensiva.
Non si ravvisano violazioni di legge.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010 ).
In sostanza, il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di un provvedimento caratterizzato da motivazione adeguata e non illogica.
Si può consentire con quanto afferma il ricorrente, pure richiamando la giurisprudenza di questa Corte, per cui in sede di revisione il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti e dell’entità dell’assegno, ma deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l’importo alla nuova situazione patrimoniale (tra le altre, Cass. n. 10133 del 2007). Ma è proprio ciò che ha fatto il giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica.
Afferma infatti la Corte di merito che non vi sono stati fatti nuovi, idonei a giustificare una revisione del regime. Valuta la sentenza la posizione economica di entrambe le parti, come è sua facoltà, secondo presunzioni, e motivando particolarmente al riguardo. Quanto al marito, il giudice a quo precisa che la dedotta esposizione debitoria nasce in realtà da un cospicuo investimento di capitali e cioè un acquisto immobiliare avente ad oggetto una abitazione a due livelli, nonché da una atto di accertamento di evasione fiscale che ha comportato l’esborso di circa euro 5.560,00.
Correttamente il provvedimento impugnato precisa che il marito non può eludere il suo obbligo di mantenimento della moglie, creando una esposizione debitoria, e che l’accertamento di una evasione fiscale rende incerto l’ammontare dei suoi attuali redditi, comunque evidentemente superiore a quanto dichiarato.
Afferma il ricorrente c e la essa moglie ad ammettere di svolgere qualche saltuario lavoro di sartoria. Ma è il medesimo provvedimento impugnato ad ammettere l’esistenza di qualche saltuario lavoro della moglie, escludendo soltanto che l’aiuto del figlio esima il marito dal suo obbligo. Del resto la portata limitata dell’assegno costituisce un mero contributo, non essendo tale da soddisfare tutte le esigenze della moglie.
Quanto alla lamentata mancata richiesta di informazioni alla Polizia Tributaria, il ricorso non è autosufficiente perché non si precisa se, quando e come tale richiesta sia stata effettuata e quali fossero i contenuti di essa. Va ribadita tale valutazione, nonostante le indicazioni della memoria difensiva che non possono fornire elementi e profili aggiuntivi rispetto a quanto espresso il ricorso.
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente alle spese processuali che liquida in €. 1.000,00 per compensi ed €. 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a orma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

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