cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20296/2013 proposto da:
ASL AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS) LANCIANO – VASTO – CHIETI ((OMISSIS)), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 603/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 2/5/2013, depositata il 6/6/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede la compensazione delle spese.

FATTO E DIRITTO
1 – Considerato che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto:
“La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 603/2013 del 6 giugno 2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti – che per il resto confermava – condannava la ASL Azienda Unita’ Sanitaria Locale (OMISSIS) Lanciano Vasto Chieti al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di euro 20.166,01 oltre accessori a titolo di differenze retributive in ragione del riconosciuto svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento (in luogo della somma di euro 31.056,27 oltre accessori di cui alla decisione di primo grado). Seguiva la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio e di quelle di c.t.u..
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la ASL Azienda Unita’ Sanitaria Locale (OMISSIS) Lanciano Vasto Chieti.
Il (OMISSIS) e’ rimasto solo intimato.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., e dell’articolo 88 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di merito tenuto ferma la condanna al pagamento delle spese processuali e di quelle della c.t.u. di cui alla sentenza di primo grado ed altresi’ condannato la ASL appellante anche al pagamento delle spese di secondo grado e di quelle della rinnovata c.t.u. nonostante raccoglimento, sia pur parziale, dei motivi di gravame ed il ridimensionamento delle somme riconosciute in favore del lavoratore. Evidenzia che, in tale situazione, l’azienda si era trovata a sostenere costi superiori a quelli che avrebbe avuto se avesse prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, laddove, invece, era stata riconosciuta la fondatezza dei motivi di gravame.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 336 c.p.c., per non avere il giudice di appello proceduto ad un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado tenendo conto del fatto che in sede di gravame le somme riconosciute al lavoratore erano state sensibilmente ridotte.
I motivi da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione sono manifestamente infondati.
Si rileva innanzitutto dal contenuto dello stesso ricorso per cassazione che la regolamentazione delle spese come effettuata dal Tribunale di Chieti non aveva formato oggetto di specifico motivo di gravame, neppure in via subordinata. L’azienda ricorrente aveva, infatti, incentrato i propri rilievi sul merito della questione (an e quantum del rivendicato diritto alle differenze retributive).
Si rileva anche un profilo di inammissibilita’ dei motivi laddove l’Azienda richiama un pretesa violazione, da parte dell’originario ricorrente, del dovere di lealta’ e probita’ cui sono tenute le parti sul piano processuale ma, in violazione del principio di autosufficienza, non riproduce, quantomeno nelle parti di interesse, il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ovvero di altri atti che (omettendo significative circostanze) avrebbero integrato la suddetta violazione. Ne’ elementi in tal senso si evincono dalla riassuntiva esposizione dei motivi di appello contenuti nella “Premessa in fatto e svolgimento del processo”.
Si consideri, in ogni caso, che in materia di spese processuali, al criterio della soccombenza puo’ derogarsi solo quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealta’ e probita’, imposti dall’articolo 88 c.p.c., rilevando tale violazione unicamente nel contesto processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, le quali circostanze possono, al piu’, giustificare una compensazione delle spese (cfr. in tal senso Cass. 20 marzo 2007, n. 6635; id. 1 dicembre 2000, n. 15353).
Si osserva, poi, che e’ facolta’ del giudice di merito compensare le spese processuali con l’unico limite di non imputarle alla parte interamente vittoriosa. Secondo questa Corte, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali. Con riferimento al regolamento delle spese, poi, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio sopraindicato, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cosi’ tra le piu’ recenti Cass. 19 giugno 2013, n. 15317).
In materia di spese processuali, poi, anche l’identificazione della parte soccombente e’ rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimita’, anche in questo caso con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cosi’ Cass. 16 giugno 2011, n. 13229).
Rientrando, dunque, nella discrezionalita’ del giudice di merito l’opportunita’ di compensare (in tutto ovvero in parte) le spese processuali nell’ipotesi di soccombenza reciproca, non puo’ censurarsi la soluzione opposta in cui sia stato ritenuto di attribuire l’onere delle spese processuali esclusivamente sulla base del criterio della soccombenza. Quest’ultimo, peraltro, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente al risultato finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis Cass. 13 marzo 2013, n. 6369; id, 29 settembre 2011, n. 19880; 23 luglio 2010, n. 17351; 9 marzo 2004, n. 4778).
Si aggiunga che in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l’oggetto della lite nel suo complesso (cosi’ Cass. 24 gennaio 2013, n. 1703).
L’obbligo del rimborso delle spese processuali, poi, si fonda sul principio di causalita’, nel senso che la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e deve qualificarsi tale in relazione all’esito finale della controversia (cosi’ ex multis Cass. 30 marzo 2010, n. 7625; id. 8 giugno 2007, n. 13430; 27 novembre 2006, n. 25141).
Orbene, nella specie la Corte territoriale non ha fatto che applicare i suddetti principi, individuando, in relazione all’esito finale della controversia, nella ASL Azienda Unita’ Sanitaria Locale (OMISSIS) Lanciano Vasto Chieti il soggetto soccombente e ponendo a carico di quest’ultimo l’obbligo del rimborso delle spese processuali (tanto del primo quanto del secondo grado).
Per le esposte considerazioni, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., n. 5″.
2 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimita’ in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’articolo 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.
3 – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
4 – Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di legittimita’ non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.
5 – La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiche’ l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi’ Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *