La massima

E’ contraria ai principi della ragionevole durata del processo e al diritto di tutela giurisdizionale qualsiasi sospensione del processo ad opera del giudice al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla norma nell’ambito dell’art. 42 cod. proc. civ.

La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è possibile se la fattispecie costitutiva del giudizio pregiudicato presenti fra i suoi elementi un fatto-diritto riguardo al quale, fra le stesse parti, penda altro giudizio che abbia ad oggetto la medesima situazione, al fine di evitare il contrasto di giudicati.

SUPREMA CORTE DICASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

Ordinanza 24 settembre 2012, n. 16188

Fatto e diritto

Ritenuto che P.S. , con ricorso del 2 dicembre 2009, ha impugnato, con istanza di regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., nei confronti della s.r.l. SIRTEC, l’ordinanza del Giudice di pace di Treviso depositata in data 2 novembre 2009, con la quale il Giudice di pace: 1) ha separato la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa dalla Società, dalla causa riconvenzionale, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno nella misura di Euro 8.000,00, promossa dalla stessa Società nei confronti della P. , in quanto eccedente, per valore, la competenza del Giudice adito; 2) ha dichiarato la propria incompetenza per valore a conoscere detta causa riconvenzionale, indicando come competente il Tribunale ordinario di Vicenza ed assegnando il termine per la riassunzione di tale causa dinanzi a detto Tribunale; 3) ha sospeso la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., “in attesa della definizione della causa sulla domanda riconvenzionale alla cui definizione dipende la decisione della presente causa”;

che la ricorrente espone che: a) essa, in data 13 dicembre 2007, aveva stipulato con la Società SIRTEC un contratto di appalto avente ad oggetto la pavimentazione di un terrazzo nell’appartamento di sua proprietà, per il pattuito corrispettivo di Euro 12.250,00, corrispondendo alla Società l’acconto di Euro 2.200,00; b) a séguito dell’impossibilità sopravvenuta di realizzare l’opera, dovuta alla negata autorizzazione dell’assemblea condominiale, essa aveva chiesto alla Società la restituzione dell’acconto; c) di fronte al silenzio della Società, essa – deducendo che il contratto di appalto si era risolto per impossibilità sopravvenuta a lei non imputabile – aveva chiesto ed ottenuto dal Giudice di pace di Treviso provvedimento monitorio del 22 ottobre 2008, di restituzione di detta somma di Euro 2.200,00; d) con citazione del 23 dicembre 2008, la Società SIRTEC aveva proposto opposizione al pronunciato decreto ingiuntivo e – deducendo che la risoluzione del contratto era stata determinata dall’inadempimento della P. agli obblighi contrattuali – aveva spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nella misura di Euro 8.000,00;

che, tanto esposto, la P. , con il ricorso in esame, impugna la predetta ordinanza del Giudice di pace di Treviso, nella sola parte in cui ha sospeso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., deducendo che: a) il ricorso è ammissibile, tenuto conto della ordinanza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 21931 del 2008; b) tra la domanda restitutoria, oggetto della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, e quella risarcitoria, oggetto della causa riconvenzionale promossa dalla Società SIRTEC, non v’è alcun rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e, comunque, il Giudice di pace non ha assolutamente motivato al riguardo;

che il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso con le consequenziali pronunce.
Considerato che il ricorso – ammissibile (cfr. l’ordinanza delle sezioni unite di questa Corte n. 21931 del 2008) – merita accoglimento;

che, secondo diritto vivente, nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 cod. proc. civ. – come novellato dall’art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353 – non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale, in quanto, ove ammessa, una tale facoltà – oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito civile – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) e con il diritto tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo e della sua durata ragionevole, ai sensi del nuovo art. 111, primo comma, Cost., con la conseguenza che dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa del giudizio ope judicis deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e l’accoglimento del ricorso ogniqualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege (cfr., ex plurimis, le ordinanze nn. 14670 del 2003, pronunciata a sezioni unite, e 23906 del 2010);
che il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che la sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., si rende possibile solo se la fattispecie costitutiva del giudizio pregiudicato presenti fra i suoi elementi un fatto-diritto riguardo al quale, fra le stesse parti, penda altro giudizio che abbia direttamente ad oggetto il medesimo fatto-diritto, tale da rendere necessaria la sospensione del processo dipendente, imponendosi un identico accertamento al fine di evitare contrasto di giudicati (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 27932 del 2011);

che, nella specie – a prescindere dalla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato riguardo ai presupposti della sospensione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, disposta ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. -, sta di fatto che, pacifica essendo l’avvenuta risoluzione del contratto d’appalto, le parti controvertono unicamente sulla causa di tale risoluzione che, per la P., è riconducibile all’impossibilità sopravvenuta determinata dal diniego di autorizzazione ai lavori da parte dell’assemblea condominiale – donde la domanda di restituzione dell’acconto ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., oggetto della causa di opposizione a decreto ingiuntivo -, mentre per la Società SIRTEC deve essere ricondotta ad inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della P., donde la domanda di risarcimento del danno, oggetto della causa riconvenzionale rimessa al Tribunale ordinario di Vicenza ratione valoris;

che nella specie, contrariamente a quanto affermato dal Giudice a quo, non essendo ravvisabile alcuna pregiudizialità in senso tecnico giuridico della domanda risarcitoria rispetto a quella restitutoria, non si prospetta neppure alcuna possibilità di contrasto tra giudicati – cioè, quello di eventuale condanna della Società SIRTEC alla restituzione dell’acconto del corrispettivo dell’appalto alla P. , e quello di eventuale condanna di quest’ultima al risarcimento del danno in favore della Società SIRTEC -, con l’ulteriore conseguenza che non sussistono i presupposti della disposta sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.;

che, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, nella sola parte in cui ha sospeso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che le parti vanno rimesse dinanzi al Giudice di pace di Treviso per la decisione di merito ed anche per la regolazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, nella parte in cui dispone la sospensione del processo avente ad oggetto la domanda di restituzione proposta da P.S. nei confronti della s.r.l. SIRTEC, e rimette le parti, anche per le spese, dinanzi al Giudice di pace di Treviso.

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