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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 25 novembre 2015, n. 24102

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10529-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO n. (OMISSIS) (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2296/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4.4.2014, ha respinto il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione contro la sentenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento della reclamante ad istanza di (OMISSIS).

La corte territoriale – rilevato che la (OMISSIS) era in liquidazione dal 13.7.05 e che, pertanto, ai fini della valutazione della ricorrenza dello stato di insolvenza occorreva unicamente accertare se gli elementi attivi del patrimonio della societa’ fossero sufficienti ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice, atteso che, secondo quanto accertato dal curatore nella sua relazione, la reclamante, a fronte di un attivo composto per euro 498.727 da crediti e liquidita’ bancarie e per euro 55.000 dal valore di un immobile (peraltro di difficile commercializzazione) era gravata da debiti per euro 715.364,59, di cui euro 95.080,10 per “fatture da ricevere”, euro 402.656,02 verso la creditrice istante ed euro 217.628,47 verso (OMISSIS), quest’ultimo accertato giudizialmente in grado d’appello.

La sentenza e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Il curatore del Fallimento non ha svolto attivita’ difensiva.

2) Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) denuncia violazione degli articolo 5 e 55 L.F..

Sostiene in primo luogo che lo stato di insolvenza deve essere individuato sulla base di circostanze verificabili anteriormente alla sentenza dichiarativa, senza che si possa tener conto delle valutazioni e degli accertamenti effettuati dal curatore fallimentare.

Assume, per altro verso, che l’unica passivita’ esistente alla data di dichiarazione del fallimento era il debito contratto verso la (OMISSIS), abbondantemente “coperto” dai crediti esposti all’attivo, atteso che il debito di euro 217.628,47 verso (OMISSIS) non poteva considerarsi scaduto, in quanto contro la sentenza d’appello che lo aveva accertato era pendente ricorso per cassazione, mentre la domanda di pagamento avanzata nei suoi confronti da (OMISSIS) era stata era stata gia’ respinta in primo grado, ancorche’ con sentenza impugnata in appello dal soccombente.

3) Il motivo appare in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

Nel valutare la ricorrenza dello stato di insolvenza, il giudice del reclamo non e’ vincolato al riesame delle sole risultanze probatorie che hanno formato oggetto della c.d. istruttoria prefallimentare, ma ben puo’ tener conto, con l’unico limite del rispetto del principio del contraddittorio, di tutte le ulteriori circostanze che, benche’ gia’ sussistenti alla data di emissione della sentenza dichiarativa (e dunque rilevanti ai fini dell’accertamento richiesto dall’articolo 5 L.F.), siano emerse solo in data successiva e siano state acquisite agli atti in via orale o documentale, attraverso le allegazioni delle parti o l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio che gli competono ai sensi dell’articolo 18, comma 10, L.F..

La ricorrente non lamenta che la relazione ex articolo 33 L.F., del curatore sia stata irritualmente prodotta nel giudizio di reclamo, ne’ si duole di non averne avuto conoscenza, sicche’ non v’e’ dubbio che la corte del merito potesse fondare la propria decisione anche sui dati contabili in essa riportati, desunti da documenti incontestati e incontestabili (il bilancio della (OMISSIS), la sentenza d’appello pronunciata fra la societa’ e (OMISSIS)), e non derivanti da valutazioni discrezionali dell’organo di gestione della procedura.

Ed e’ per l’appunto sulla scorta di tali dati che la corte ha rilevato l’esistenza di uno sbilancio fra attivita’ e passivita’, tale da escludere che (OMISSIS) potesse assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali attraverso il ricavato della liquidazione.

La societa’ non spiega, d’altro canto, perche’ il credito vantato nei suoi confronti da (OMISSIS), accertato con sentenza d’appello del 2012, e percio’ sicuramente esigibile alla data di dichiarazione del fallimento, dovesse ritenersi non ancora scaduto a tale data: altra questione, che pero’ non e’ stata dedotta in questa sede, e’ quella concernente l’eventuale erroneita’ dell’accertamento incidentale compiuto implicitamente dalla corte territoriale in ordine all’effettiva sussistenza di tale credito, ancorche’ non ancora coperto da giudicato.

Risulta, infine, incomprensibile il richiamo all’ulteriore pretesa vantata verso la societa’ da (OMISSIS), della quale non si fa alcun accenno nella sentenza impugnata.

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c..

(OMISSIS) ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte controricorrente come da dispositivo.

Non v’e’ luogo alla liquidazione delle spese in favore del Fallimento intimato, che non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, che liquida in euro 3200, di cui euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie;

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

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