Pedone investito

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 25 settembre 2014, n. 20307

Svolgimento del processo e motivi della decisione

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Con sentenza n. 1108 in data 17.10.2011 la Corte di appello di Brescia -rigettando l’appello proposto da A.N.B. nei confronti della Cadge Assicurazioni s.p.a. e di O.C. – ha confermato la sentenza n. 517/2005 del Tribunale di Cremona di rigetto della domanda dell’appellante di risarcimento danni da incidente stradale.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione A.N.B. formulando tre motivi.
La Cadge Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte dell’altro intimato. 3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: I) violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione delle norme relative alla responsabilità del fatto illecito, in particolare dell’art. 2054 cod. civ. e dell’art. 347 d.P.R. n. 345 del 1992; II) omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalle lesioni subite dal B. che sarebbero indice della velocità dei veicolo investitore; III) «errore» per avere ritenuto implicitamente superata la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054 cod. civ. ed omesso esame circa ulteriore fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, sulla situazione di pioggia battente o meno al momento dell’incidente.
4.1. I motivi di ricorso, per buona parte ripetitivi e, comunque, strettamente connessi, si esaminano congiuntamente.
Va premesso che la Corte di appello ha motivatamente condiviso la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, segnatamente osservando sulla scorta del verbale della Polizia municipale di Cremona, delle informative da questa acquisite, nonché delle risultanze del procedimento penale: che il B. aveva violato l’art. 190 C.d.S. e che viceversa non veniva in rilevo l’art. 347 C.d.S., giacchè il pedone «aveva “tagliato” la sede stradale in senso diagonale, sbucando “improvvisamente davanti alla macchina dell’imputato” »; che non vi erano elementi oggettivi per contrastare le dichiarazioni del teste oculare Ferrari in ordine alla velocità adeguata alle circostanze tenuta dal veicolo e, in particolare, che «l’esito delle lesioni è ragionevole conseguenza della caduta piuttosto che dell’urto»; che per giunta «l’affermazione del primo giudice circa il difetto di nesso e eziologico fra la velocità dei convenuto ed il sinistro» non erano stato oggetto di specifica contestazione da parte dell’appellante; che, in definitiva, «i dati processuale affermano che l’urto tra il pedone e l’auto si è verificato nella semicarreggiata percorsa dalla Peugeot ed è stato determinato dalla decisione del B. che, del tutto inopinatamente, aveva intrapreso l’attraversamento della corsia percorsa dall’autovettura a 50 mt. da un passaggio pedonale e senta che il C. fosse in grado di percepirne la presenta “in quanto coperto nella visuale dalla fila di macchine ferme al semaforo”».
4.2. Orbene gli argomenti di segno contrario di parte ricorrente riguardano essenzialmente circostanze di fatto, del tutto incontrollabili come tali e, comunque, non sindacabili in sede di legittimità in quanto il ragionamento dei giudici di appello è, al riguardo, immune da errori logici, nonchè conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. 03 maggio 2011, n. 9683).
Il ricorso, pur surrettiziamente deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, si sostanzia in una serie di personali valutazioni e, in definitiva, esprime un convincimento contrario a quello del giudice del merito, così sollecitando un inammissibile riesame del materiale probatorio e una soluzione della controversia favorevole alla sua tesi; e ciò esula dal sindacato di legittimità di cui all’art. 360 cod. proc. civ., il quale non consiste nella rivalutazione degli elementi di merito, ma soltanto nel controllo del processo logico seguito dal giudice in ordine all’esercizio del potere dovere di esaminare e valutare i fatti in contestazione e all’obbligo, qui assolto, di munire la decisione di un’adeguata e logica motivazione.
5. In definitiva la decisione impugnata resiste alle critiche formulate da parte ricorrente.».
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminate le memorie delle parti e ritenuto che i rilievi contenuti nella memoria di parte ricorrente non hanno evidenziato profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 7.500,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

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