cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 26 gennaio 2016, n. 1334

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20444/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/9/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 7/11/2012, depositata l’11/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Napoli ha accolto l’appello incidentale della ” (OMISSIS) srl” (di fatto ritenendo infondato quello principale proposto dall’Agenzia, rimasto non esaminato) – appello proposto contro la sentenza n. 488/01/2010 della CTP di Avellino che aveva respinto il ricorso della predetta contribuente – in causa concernente l’impugnazione di avviso di accertamento per IRES-2006, avviso adottato in considerazione di costi ritenuti non deducibili ed indebitamente dedotti. La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che – dato per pacifico che la verifica presso la sede aziendale si era protratta oltre il termine di giorni trenta, eventualmente prorogabile, previsto dalla Legge n. 212 del 2000, articolo 12 – doveva ritenersi che detta violazione “rende di fatto inutilizzabili le risultanze dell’accertamento e la conseguente nullita’ dell’avviso di accertamento”, dovendosi a tal proposito condividere “i principi giuridici affermati” in una precedente sentenza della stessa Commissione Regionale adottata con riferimento alla societa’ capostipite del gruppo di imprese nel quale La (OMISSIS) srl risultava operante.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente si e’ difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’articolo 376 c.p.c. – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di censura (centrato sulla violazione della Legge n. 212 del 2000, articolo 12, comma 5), l’Agenzia qui ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia attribuito efficacia perentoria (con conseguente effetto di nullita’ del provvedimento di accertamento che dalla verifica dipende) al termine previsto dall’articolo 12, dianzi menzionato per la durata massima delle verifiche fiscali, e cio’ per quanto la legge non contempli alcuna sanzione per la sua eventuale violazione.

Detta doglianza appare manifestamente fondata e da accogliersi.

Occorre principalmente disattendere l’eccezione proposta dalla parte controricorrente sull’assunto che la pronuncia di primo grado si era sostanziata di una pluralita’ di capi, uno dei quali consistenti nel “riconoscimento dell’illegittimita’ nel merito dei rilievi 3,4 e 5 posti alla base dell’accertamento impugnato”, pluralita’ di capi di cui non si ravvisa l’esistenza, dalla piana lettura della pronuncia impugnata che e’ limitata al puro e semplice esame della questione proposta in via di appello incidentale dalla parte contribuente.

Del pari deve essere disatteso l’assunto di parte controricorrente secondo il quale la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata si sostanzierebbe nella ritenuta inutilizzabilita’ “dei documenti acquisiti successivamente alla scadenza del termine di legge”, nel mentre invece si desume dal chiaro tenore della sentenza impugnata che il giudicante ha ritenuto del tutto inutilizzabile la complessiva attivita’ ispettiva (sia pure adoperando in relazione ad essa, per evidente lapsus calami, la locuzione di “risultanze dell’accertamento”), con conseguente ridondanza del vizio sull’avviso di accertamento, appunto per il motivo dell’illegittima protrazione della permanenza degli agenti oltre il termine previsto dalla menzionata norma.

Cio’ posto, basti qui evidenziare che il giudice del merito ha fatto erronea interpretazione della disposizione di legge, siccome confliggente con i recenti insegnamenti di codesto Supremo Collegio che precludono il riconoscimento della natura perentoria al termine massimo di cui qui si discute ed il conseguente effetto invalidante del provvedimento impositivo.

Infatti: “In tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente e’ meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullita’ degli atti compiuti dopo il suo decorso, ne’ la nullita’ di tali atti puo’ ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla piu’ lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione” Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17002 del 05/10/2012, negli stessi termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14020 del 2011 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19338 del 2011, entrambe non massimate. L’ultima delle due evidenzia a questo proposito, molto opportunamente, la rilevanza della “compiuta disciplina dettata dalla Legge n. 212 del 2000, con riferimento ad eventuali irregolarita’ commesse dai verificatori durante la ispezione. In tali ipotesi – tra cui deve ricomprendersi anche la ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica – il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi (articolo 12, comma 4), puo’, infatti, rivolgersi al Garante (articolo 12, comma 6) che in seguito alla segnalazione esercita i poteri istruttori richiesti dal caso (articolo 13, comma 6), richiamando “gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge” (articolo 13, comma 9), ed ove rilevi comportamenti che “determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenza negative nei loro rapporti con l’amministrazione”, trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali “al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare” (articolo 13, comma 11).

Consegue da cio’ che la pronuncia impugnata debba considerarsi meritevole di cassazione, con rinvio della lite al medesimo giudice del merito, affinche’ provveda all’esame delle questioni, implicitamente ritenute assorbite, prospettate con i gravami.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 giugno 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvedera’ anche sulle spese di lite del presente giudizio.

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