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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 28 marzo 2014, n. 7432

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – rel. Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16155-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 18/9/2011 della Commissione Tributaria Regionale di TRIESTE del 17.1.2011, depositata il 23/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli V.G. 18/09/11 del 23 febbraio 2011 che respingeva l’appello dell’ufficio affermando che illegittimamente la Amministrazione aveva rifiutato il rimborso di somme dovute al fallimento in base a sentenza passata in giudicato, deducendo di vantare crediti di natura tributaria nei confronti del fallito insinuati al fallimento e riconosciuti in tale sede.
2. Il curatore si e’ costituito in giudizio. E’ stata depositata la seguente relazione:
3. Il ricorso appare infondato in quanto alla richiesta di rimborso basata su sentenza passata in giudicato, la Amministrazione non poteva opporre un semplice rifiuto; ma doveva portare nella sede istituzionale – cioe’ nella procedura fallimentare – la sua tesi secondo cui la pretesa del curatore e’ estinta per compensazione.
Il collegio ha condiviso la tesi del relatore. Osservando che in sede di esecuzione del giudicato la Amministrazione non puo’ opporre la compensazione (sentenza n. 21319 del 18 settembre 2013). Dunque al Fallimento debbono essere versate le somme dovute, che verranno messe a disposizione dei creditori (ed in tale sede la Amministrazione potra’ fare valere la sua posizione privilegiata)
Le incertezze in materia giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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