cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 30 gennaio 2015, n. 1765

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23906/2012 proposto da:
(OMISSIS) ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto nel procedimento R.G. 1109/2012 del TRIBUNALE di PESARO del 17.7.2012, depositato il 25/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
IN FATTO E IN DIRITTO
E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che (OMISSIS), con atto notificato il 12 ottobre 2012, ha proposto ricorso per cassazione del decreto, depositato il 25 agosto 2012 e comunicato in pari data, con il quale il Tribunale di Pesaro ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. con socio unico in liquidazione proposta dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento con il quale il G.D. aveva ammesso il credito (derivante dall’attivita’ svolta nel 2009 dal ricorrente incaricato di predisporre la relazione di cui alla L.F., articolo 161, comma 3) in privilegio ex articolo 2751 c.c., n. 2, anziche’ in prededuzione L.F., ex articolo 111, come richiesto in via principale;
che l’intimata Curatela non ha svolto difese;
considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullita’ del provvedimento impugnato per violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum (di cui agli articoli 112 e 345 c.p.c.) e, con il terzo motivo, il vizio di motivazione, avendo il Tribunale respinto la domanda di ammissione del credito in prededuzione sul presupposto che fosse carente la prova della utilita’, per la massa dei creditori, della prestazione eseguita da esso ricorrente, nonostante l’unico motivo di opposizione proposto (e l’unico motivo di rigetto dell’istanza di insinuazione) vertesse sull’applicabilita’ della L.F., articolo 111, comma 2, alla procedura del concordato preventivo; che con il secondo motivo si duole, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione della L.F., articolo 111, comma 2, delle affermazioni con cui il Tribunale ha ritenuto necessaria, ai fini del riconoscimento della prededuzione, la dimostrazione dell’utilita’ dell’attivita’ professionale svolta L.F., ex articolo 161, sebbene la relazione da lui predisposta sia richiesta – a pena di inammissibilita’ della domanda di concordato – dalla stessa legge;
ritenuto che il ricorso sia meritevole di accoglimento atteso che la questione posta nel secondo motivo e’ stata gia’ affrontata da questa Corte in fattispecie analoghe a quella in esame ed e’ stata risolta nel senso che i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza – e dunque a fortiori se sorti a seguito dell’essenziale attivita’ dell’attestatore – rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi della L.F., articolo 111, comma 2, come modificato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 99; si e’ difatti affermato che tale disposizione, nell’indicare come prededucibili i crediti “cosi’ qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”, detta un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, introduce un’eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo, in caso di fallimento, la prededucibilita’ a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali(cfr. ex multis Cass. n. 5098/14; n. 8958/14; n. 9489/13; n. 8533/13); che il disposto della L.F., articolo 182 quater, (che al comma 4 subordinava la prededucibilita’ ad un’espressa disposizione del provvedimento di ammissione al concordato preventivo o all’omologa del relativo accordo), immovatamente valorizzato dal Tribunale a sostegno di una interpretazione restrittiva dell’articolo 111, con riguardo al credito dell’attestatore, non sembra possa assumere rilevanza nel caso in esame, nel quale il credito del ricorrente e’ sorto prima della introduzione della norma stessa (con il Decreto Legge n. 78 del 2010), peraltro poi abrogata con la Legge n. 134 del 2012; che il primo ed il terzo motivo sono da considerare assorbiti;
per questi motivi ritiene che il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio a norma dell’articolo 380 bis, per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto”.
In esito alla odierna adunanza, il Collegio condivide pienamente le considerazioni esposte nella relazione, che conducono all’accoglimento del secondo motivo di ricorso – assorbiti gli altri – e – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – a provvedere nel merito, con l’ammissione del credito del ricorrente in prededuzione a norma della L.F., articolo 111, comma 2.
Le spese del giudizio di merito e di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ammette il credito del ricorrente, nella misura gia’ accertata dal giudice delegato, in prededuzione a norma della L.F., articolo 111, comma 2. Condanna il Fallimento (OMISSIS) S.p.a. con socio unico al rimborso in favore del ricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in euro 4.100,00 (di cui euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge, e del giudizio di merito,’in euro 4.400,00 (di cui euro 642,00 per diritti e euro 3.500,00 per onorari) oltre accessori di legge

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