assegno divorzile

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 30 ottobre 2014, n. 23088

In un procedimento di divorzio tra G.M. e K.E., la Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 21/11/20119 confermava la sentenza del 29/12/2009 del locale Tribunale, in punto assegno per la moglie.
Ricorre per cassazione la moglie.
Resiste con controricorso la madre esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore del marito della ricorrente, nelle more processuali deceduto.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Non si ravvisano violazioni di legge.
Quanto all’assegno per il coniuge, per giurisprudenza ampiamente consolidata, l’assegno deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, anche se indice del predetto tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi ( Cass. N. 2156 del 2010 ).
In sostanza la ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Non è vero che la Corte di Appello non abbia considerato la consistenza del patrimonio- immobiliare del marito, ma essa ha accertato che il patrimonio stesso forniva redditi estremamente scarsi ( e dunque questi non potevano incidere in modo decisivo sul tenore di vita familiare, mentre i redditi complessivi della moglie erano analoghi a quelli del marito) Del resto giurisprudenza consolidata ( tra le altre, Cass. N. 7117 del 2006 ) precisa che le condizioni economiche delle parti vanno considerate in concreto e non sulla base di un apprezzamento soltanto probabilistico ( ad es. la possibilità di un futuro aumento del reddito, nella specie, patrimoniale). Eventuali questioni inerenti alla comunione dei beni tra i coniugi e al suo scioglimento, dovranno evidentemente prospettarsi in separata sede, e non rilevano ai fini di una eventuale determinazione dell’assegno di divorzio che, per quanto si è detto, correttamente il giudice a quo non ha attribuito.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna ,ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in €. 2.000,00 per compensi, €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

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