cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza  6 febbraio 2014, n. 2692

Svolgimento del processo

I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Bologna n. 688 del 7.9.10: «1. – A.V. e D.C. ricorrono per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in conferma della sentenza del tribunale di Ferrara, è stata rigettata la loro domanda di risarcimento dei danni derivati dalla morte del loro figlio M., a causa di un sinistro avvenuto su di una strada di proprietà della Provincia di Ferrara. L’intimata resiste con controricorso.
2. – Il ricorso, a prescindere da qualunque verifica sulla ritualità della notifica nei confronti dell’erede dell’intimata o sugli effetti del decesso di quest’ultima, può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. – per essere ivi accolto, per quanto appresso indicato.
3. – I ricorrenti sviluppano due motivi: con un primo (di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, … con riferimento all’interpretazione della C.T.U., relativamente al contributo causale della Provincia di Ferrara nella verificazione del sinistro”), essi censurano l’esclusione delle condizioni della strada provinciale – assenza di adeguata segnalazione di curva e di idonee barriere o guard-rail – quali cause o concause dell’evento mortale; con un secondo (di “violazione dell’art. 1227, comma 1°, c.c., ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. …”), essi lamentano non aver valutato la corte territoriale il contributo causale della Provincia di Ferrara nella verificazione del sinistro, anche per l’assenza di un valido giudizio contro-fattuale, invece possibile sulla base delle chiare risultanze della consulenza tecnica di ufficio pure espletata.
4. – Dal canto suo, la Provincia di Ferrara nega la configurabilità di un vizio motivazionale, essendo motivata esaustivamente l’esclusività dell’apporto causale della condotta della vittima all’evento mortale.
5. – Il primo motivo è fondato, come si rileva dal riscontro della motivazione della gravata sentenza e dai passaggi rilevanti della relazione di consulenza tecnica di ufficio, adeguatamente riportati in ricorso:
– avrebbero i giudici del merito dovuto farsi carico dell’accertata esclusione, dopo l’apposizione, sulla strada provinciale, di accorgimenti molto simili a quelli la cui mancanza era stata dagli attori prospettata come concausa nella determinazione dell’evento, di sinistri con conseguenze della stessa gravità, per valutare appunto l’idoneità dei medesimi anche solo a ridurre la possibilità del sinistro per cui era causa;
– è incongrua dal punto di vista logico e giuridico la valutazione di sufficienza del segnale di curva pericolosa, atteso che la velocità tenuta dalla vittima era, sia pur di poco, inferiore al limite massimo comunque esistente sul tratto e che il c.t.u. ha potuto accertare quella massima tecnicamente sostenibile soltanto all’esito di accurate indagini, normalmente indisponibili nell’ordinaria condotta di guida in difetto di specifiche indicazioni sulla pericolosità del tratto da impegnare;
– illogico è l’argomento della gravata sentenza – tutt’altro che sviluppato a fortiori e quindi irrilevante, in quanto rivolto invece a svalutare completamente l’efficacia impeditiva del sinistro del prolungamento delle esistenti barriere o guard-rail – circa la pericolosità intrinseca (ed anzi l’uguale idoneità a cagionare un esito fatale) di strumenti di protezione contro la fuoriuscita dalla sede stradale anche nel tratto di curva dal quale è fuoriuscita la vettura della vittima: in quanto, in difetto di validi riferimenti alla consulenza tecnica, appare contrario al buon senso che uno strumento che tenda ad evitare un’uscita di strada potenzialmente letale (per la presenza, poco oltre, di un canale, nel quale infatti la vittima è finita, annegandovi) possa essere omesso perché, in caso di collisione, idoneo a causare la morte: bastando opinare che esso andrebbe apposto con modalità tali da ridurre anche quest’ultimo rischio.
5. – È ben vero che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, prescindendosi dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati ed essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. 13 luglio 2011, n. 15375); peraltro, le caratteristiche intrinseche della cosa possono costituire di per sé, in relazione alle condotte normalmente prevedibili – quand’anche non del tutto conformi a diritto, ove la violazione delle relative norme costituisca l’occasione dell’evento e non un’autonoma causa – da parte di coloro che con essa entrano in contatto, fonte della speciale responsabilità in esame, salvo beninteso il successivo esame dell’apporto causale, concorrente od esclusivo, della condotta del danneggiato (tra le altre, v. Cass. 22 marzo 2011, n. 6550).
6. – Per l’incongruità delle valutazioni suddette – su giudizio contro­fattuale, mancata considerazione del rispetto del limite massimo di velocità, idoneità di strumenti successivamente apposti almeno a scongiurare analoghi eventi – deve proporsi, reputato assorbito (comunque devoluto al giudizio di rinvio, in cui rinnovare le valutazioni suddette, impregiudicato l’esito finale e finanche la possibilità di una conferma, ma su basi congrue e logiche) il secondo motivo, al collegio l’accoglimento del ricorso».

Motivi della decisione

II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la controricorrente ha depositato memoria – con la quale contesta ampiamente le conclusioni della relazione – ed entrambe le parti hanno chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di non poter condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di non poterne fare proprie le conclusioni, tanto da doversi giungere al rigetto del ricorso, contrariamente a quanto proposto dal relatore.
III.1. In particolare, va premesso che:
– come, di recente, testualmente si esprime Cass. 17 ottobre 2013, n. 23584, l’art. 2051 cod. civ., stabilendo che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“, contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all’irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all’adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi;
– a tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
– e perfino quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi integrato il caso fortuito.
III.2. Ora, devono reputarsi irrilevanti e non pertinenti gli accertamenti relativi a altri sinistri verificatisi nello stesso tratto di strada, visto che, comunque, in ordine allo stato di questa nulla può imputarsi di specifico alla P.A., tanto che correttamente la corte territoriale ascrive etiologicamente il sinistro all’esclusiva condotta colposa della vittima, la quale non procedeva, palesemente, a una velocità proporzionata alle condizioni di tempo e di luogo chiaramente percepibili:
la strada non presentava obiettivamente alcuna imperfezione;
esisteva un segnale stradale di pericolo, di “curva pericolosa”;
– la strada era bagnata;
– la velocità tenuta dalla vittima era significativamente inadeguata.
III.3. Del tutto inesigibili – perché eccedenti, con tutta evidenza, quella soglia di contemperamento tra dovere di precauzione e dovere di cautela sopra ricordata al punto III.1 – ritiene il Collegio doversi qualificare le condotte di ogni proprietario di strada di costruirla e tenerla in condizioni tali da permettere in qualsiasi momento e in qualsiasi punto ai suoi utenti la velocità massima in tesi consentita, come pure di dotarla di specifici limiti di velocità, ulteriori rispetto alla segnalazione dell’esistenza di una curva pericolosa e quindi già di per sé tale da imporre all’utente di adottare ogni cautela nell’affrontarla, rapportando la propria concreta condotta di guida alle effettive esigenze e circostanze del caso.
III.4. Correttamente è stato allora applicato alla fattispecie il seguente principio di diritto (in tema di responsabilità di gestore di campo di gioco, v., in termini, Cass., ord. 30 agosto 2013, n. 19995): il proprietario di una strada non è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest’ultima, ove sia provata l’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori avveduti e prudenti, nell’eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso – tra i quali una sua imperizia o imprudenza – o di terzi.
IV. In conclusione, ritiene il Collegio sottrarsi la gravata sentenza alle censure mossele e, pertanto, doversi il dispiegato ricorso rigettare, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese di legittimità in favore della controparte, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.
sinistro esclusivamente alla imprudente condotta colposa di guida tenuta dal conducente, il quale al momento del sinistro, non procedeva ad una velocità adeguata alle condizioni di tempo (strada bagnata) e di luogo (segnalazione di “pericolo”) chiaramente percepibili.

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