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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
Ordinanza 7 febbraio 2014, n. 2863

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26445/2012 proposto da:
(OMISSIS) ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) E DEL SOCIO (OMISSIS) in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto nel procedimento R.G. 29/2012 del TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA dell’11.10.2012, depositato il 12/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti;
La Corte rilevato che sul ricorso n. 26445/12 proposto da (OMISSIS) nei confronti del Fallimento di (OMISSIS) sas e del socio (OMISSIS), il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la relazione che segue;
Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, rilevato:
che (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi avverso il decreto del Tribunale di Bassano del Grappa, depositato il 12.10.12, con cui, veniva rigettata l’opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) sas e di quello del socio (OMISSIS); che il fallimento ha resistito con controricorso.
FATTO E DIRITTO
Con il primi due motivi di ricorso il ricorrente deduce che, essendosi il fallimento costituito nel giudizio di opposizione solo in sede di udienza e non nel termine di 10 giorni prima di cui alla L.F., articolo 99, l’eccezione sollevata circa il valore delle controversie in cui esso ricorrente aveva prestato la propria attivita’ professionale, era inammissibile perche’ tardiva e che, avendo il Tribunale deciso anche sulla base di tali eccezioni, si era verificata una violazione del contraddittorio.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati.
La contestazione circa il valore di una controversia non costituisce una eccezione in senso stretto bensi’ una mera difesa che puo’ essere proposta in qualunque fase del giudizio.
E’ appena il caso di ricordare che l’eccezione in senso stretto, in quanto ha ad oggetto un fatto impeditivo del fatto costitutivo dedotto dall’attore non e’ deducibile la prima volta nel giudizio di appello, ove sono ammesse mere difese, intendendosi per tali le argomentazioni con cui si contrasta genericamente l’avversa pretesa, senza introdurre indagini su fatti impeditivi o modificativi del diritto esercitato. (Cass. 816/09).
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omesso esame della documentazione prodotta.
Il motivo e’ inammissibile in quanto del tutto generico non essendo indicati quali atti rilevanti ai fini del decidere non sono stati presi in considerazione dal Tribunale.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione dell’articolo 5, comma 3, della Tariffa stragiudiziale forense che consente di aumentare i massimi tariffari fino al doppio in relazione all’importanza della prestazione.
Il motivo e’ manifestamente infondato avendo il Tribunale con valutazione di merito, non sindacabile in questa sede di legittimita’, escluso la straordinaria importanza della prestazione professionale.
Con il quinto motivo si contesta la violazione dell’articolo 229 c.c. e segg., perche’ il Tribunale ha considerato che il progetto divisionale non era stato ritenuto meritevole di accoglimento da parte del Tribunale e della Corte d’appello.
Secondo il ricorrente sarebbe stato in tal modo violato il principio secondo cui l’obbligazione del professionista e’ di mezzi e non di risultato.
Il motivo e’ manifestamente infondato rientrando nella determinazione degli onorari anche la valutazione dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente.
Il ricorso puo’ in conclusione essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’articolo 375 c.p.c..
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni da quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Curatela controricorrente, liquidate in euro 2000,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

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