Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 8 gennaio 2015, n. 90

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rapp.to e difeso, unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 36/8/11 depositata il 17/6/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da (OMISSIS) s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per iva, irpeg e irap 2003. La CTR, con la decisione in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Arezzo n. 25/3/2009 – che aveva accolto il ricorso della societa’- ritenendo la nullita’ degli atti in quanto la verifica era stata operata da organi della G.d.F. incompetenti per territorio. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la societa’. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c., proponendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 20/11/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 31, comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha ritenuto la nullita’ degli avvisi di accertamento: la norma in esame farebbe riferimento all’attivita’ dell’Ufficio e non a quella della G.d.F..
La censura e’ fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. 9611/2000 e Cass. Sez. 1 , 26 agosto 1997, n. 7957) secondo cui “Gli accessi, le ispezioni o le verifiche, che la guardia di finanza effettui in collaborazione con gli uffici tributari, non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale posti per gli organi dell’Amministrazione finanziaria, e, pertanto, sono utilizzabili a fini fiscali ancorche’ provengano da reparti di stanza in localita’ diverse dalla sede dell’ufficio competente sul rapporto d’imposta”. La “cooperazione” della Guardia di Finanza per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta non necessita di preventiva richiesta da parte degli Uffici finanziari, come assunto dalla controricorrente, prevedendo la norma in esame che l’attivita’ possa essere svolta dalla G.d.F. anche di propria iniziativa, esercitando i poteri sanciti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 51 e 52.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR della Toscana.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Toscana

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