Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 8 maggio 2014, n. 9929

Svolgimento del processo e motivi della decisione

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. A.A.
esaminati gli atti,
osserva:
1. L.G. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Viareggio F.L. e T. Assicurazioni s.p.a. per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di incidente verificatosi per responsabilità esclusiva del L.. Precisò che aveva accettato la somma di euro 3.000, versatagli da T., a titolo di acconto.
Costitutisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese, proponendo altresì domanda riconvenzionale, il L. al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti dalla propria autovettura, e T., per sentir condannare l’attore alla restituzione dell’importo di euro 3.000.
A fronte della iniziativa processuale della controparte, il G. chiese ed ottenne di chiamare in causa Friuli Venezia Giulia Assicurazioni L. s.p.a. (di seguito L. Assicurazioni s.p.a.), società che assicurava il veicolo da lui guidato al momento del sinistro.
2. Con sentenza del 18 settembre 2008 il giudice adito rigettò la domanda attrice e, in accoglimento delle spiegate riconvenzionali, condannò L.G. e L. s.p.a., in solido tra loro, a restituire a T. Assicurazioni la somma di euro 3.000, nonché a pagare al L. della somma di euro 4.900, con rivalutazione e interessi.
In esecuzione di siffatta pronuncia, Uniqa Protezione s.p.a. (nuova denominazione assunta da L. s.p.a.), versò al L. la somma di euro 5.610,49.
Propose gravame principale il G..
Uníga Protezione, costituitasi nel giudizio di appello, oltre ad associarsi ai motivi di censura fatti valere dal suo assicurato, propose appello incidentale al fine di ottenere la riforma della impugnata sentenza nella parte in cui l’aveva condannata, in solido con il G., a restituire euro 3.000 a T. Assicurazioni s.p.a. Chiese, inoltre, la condanna del L. a rimborsarle quanto allo stesso versato in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Con sentenza del 15 febbraio 2011 il Tribunale di Lucca, accertata l’esclusiva responsabilità del L. nella causazione dell’incidente, lo ha condannato, in solido con la società T. Assicurazioni s.p.a., al risarcimento dei danni in favore del Giogetti; ha rigettato la domanda riconvenzionale del L., condannando lo stesso e T. Assicurazioni s.p.a. a rifondere al G. le spese del doppio grado.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Uniqa Protezione s.p.a. sulla base di un solo, articolato motivo. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi accolto.
Queste le ragioni.
4. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando nullità del procedimento per omessa pronuncia, nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., l’impugnante si duole che il giudice di merito nulla abbia statuito sulle domande, da lui avanzate con l’appello incidentale, di restituzione di quanto versato al L. in esecuzione della sentenza di primo grado nonché su quella di condanna del L. alla rifusione delle spese del giudizio innanzi al Giudice di Pace.
5. Le critiche sono fondate.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello, segnatamente precisando, al riguardo, che la stessa deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di gravame, mentre, qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione, ne è ammissibile la formulazione anche nel corso del giudizio (confr. Cass. civ. 8 luglio 2010, n. 16152).
In tal prospettiva si è altresì precisato che, fermo che la condanna restitutoria non può essere eseguita prima del suo passaggio in giudicato, ove il giudice di appello ometta di pronunciare sul punto, la parte potrà o impugnare l’omessa pronunzia con ricorso in cassazione oppure riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che ivi, stante la menzionata facoltà di scelta, le sia opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia (Cass. civ. 8 giugno 2012, n. 9287; Cass civ. 8 luglio 2010, n. 16152; Cass. civ. 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civ. 30 aprile 2009, n. 10124; Cass. civ. 11 giugno 2008, n. 15461; Cass. civ. 22 marzo 1995, n. 3260; Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 11356).
6. Peraltro, posto che l’azione di restituzione e riduzione in pristino non è riconducibile allo schema della ripetizione d’indebito, perché si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza; prescinde dall’esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell’accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell’intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento (confr. Cass. civ. 20 ottobre 2011, n. 21699).
7. Il ricorso andrà pertanto accolto, con ogni conseguente pronuncia sulle spese del giudizio”.
Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione.
Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Viareggio in diversa composizione che dovrà provvedere sia in ordine alla domanda di restituzione di quanto versato dalla ricorrente al L. in esecuzione della sentenza di prime cure, sia in ordine alle spese del giudizio innanzi al Giudice di Pace, relativamente al rapporto processuale tra il medesimo L. e la società ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Viareggio in diversa composizione.

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