Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 9 giugno 2014, n. 12971

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22547-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in persona del Direttore Centrale della Direzione Prestazioni a Sostegno del Reddito, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 778/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 20.2.2012, depositata il 8/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Napoli accogliendo l’appello proposto da (OMISSIS) ha condannato l’Inps al pagamento della somma di euro 1.088,44 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di accessori spettanti sulle somme erogate ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, articolo 2 in relazione alle ultime tre mensilita’ di retribuzione. In particolare la Corte territoriale ha respinto le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate dall’Istituto sul rilievo che si trattava di domanda di pagamento di differenze della prestazione e di accessori e non della prestazione stessa. Inoltre ha sottolineato che la dichiarazione di stato di insolvenza e l’ammissione al passivo del credito sono rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione non essendo possibile, prima, fare valere il credito nei confronti del Fondo avente natura sussidiaria e solidale, in quanto non libera l’originario creditore,con la conseguenza che la domanda di ammissione al passivo fallimentare e’ idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti dell’Inps coobbligato solidale del fallito.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps che articola un unico motivo ulteriormente illustrato con memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.. Resiste con controricorso l’ (OMISSIS). Tanto premesso si osserva che la censura formulata appare manifestamente fondata.
Va preliminarmente ricordato chetai sensi del Decreto Legislativo n. 80 del 1992, articolo 1, comma 1, e articolo 2, comma 1, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell’amministrazione straordinaria, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della Legge n. 297 del 1982, dei crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto.
Detta legge, all’articolo 2, comma 1, prevede che presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e’ istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Nella fattispecie in esame si controverte dei crediti di cui all’articolo 2, comma 1 vale a dire i crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, va ricordato come questa Corte, con riferimento al TFR, ma affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ha ribadito (Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010) che, com’e’ stato ritenuto dalla giurisprudenza (tra le tante Cass. n. 27917 del 19/12/2005), mutando il precedente indirizzo, il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla Legge n. 297 del 1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed e’ percio’ distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarita’ che l’interesse del lavoratore alla tutela e’ conseguito mediante l’assunzione da parte dell’ente previdenziale, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il cui quantum e’ determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo -previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata.
Sviluppo coerente e’ rappresentato dalla risoluzione data al problema del regime giuridico del debito dell’Inps, quale gestore del Fondo, ai fini del cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, secondo il principio di diritto enunciato dal Cass. S.U. 3 ottobre 2002 n. 14220, sopra richiamato, per cui “il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della Legge 29 maggio 1982, n. 297, e del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall’Inps per l’insolvenza o l’inadempimento del datore di lavoro. Peraltro la Legge n. 297 del 1982, articolo 2, comma 2, prescrive espressamente il che lavoratore puo’ domandare al fondo di garanzia il TFR ed i relativi crediti accessori”.
Anche Cass. n. 27917 del 2005, sopra richiamata, ha affermato che il diritto positivo non consentiva di dubitare della natura previdenziale dell’obbligazione posta a carico del Fondo di garanzia, in ragione delle seguenti considerazioni.
La qualificazione si pone in perfetta coerenza con la disciplina specifica dell’istituto, dettata dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297, articolo 2. Il Fondo di garanzia e’ istituito presso l’Inps con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione e’ necessaria una domanda amministrativa, domanda che puo’ essere presentata solo dopo la verifica dell’esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione forzata.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo -previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata.
Appare quindi evidente come la prescrizione del diritto alla prestazione non possa decorrere, ai sensi dell’articolo 2935 c.c., prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilita’ della domanda all’Inps (in tal senso la giurisprudenza della Corte si e’ gia’ espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). La natura previdenziale dell’obbligazione assunta dal Fondo e’ stata affermata dalla Corte con riguardo all’applicazione dell’articolo 152 disp. att. c.p.c. (Cass. 23 dicembre 2004, n. 23930); alla necessita’ del previo esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi (Cass. 15 novembre 2004, n. 21595); soprattutto, per evidenziarne la totale autonomia rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente inapplicabilita’ della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare, dell’articolo 1310 c.c. non trattandosi di un’unica obbligazione con pluralita’ di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (Cass. 18 aprile 2001, n. 5663). Come si e’ accennato, questa Corte, nella citata sentenza n. 27917 del 2005, deduceva come il complesso delle considerazioni svolte e il richiamo dei piu’ recenti arresti della giurisprudenza della Corte, giustificano l’abbandono degli orientamenti in precedenza espressi sulla questione, secondo i quali, l’accollo ex lege comporterebbe l’aggiunta del Fondo al datore di lavoro per l’adempimento della medesima obbligazione, con applicazione di tutte le regole delle obbligazioni solidali, e affermava il seguente principio di diritto:
“il diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla Legge n. 297 del 1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed e’, percio’, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento puo’ essere rivolta all’Inps, e, pertanto, non puo’ decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (cfr. in termini e su fattispecie identica Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013). Da quanto esposto consegue che le considerazioni svolte dalla Corte d’Appello di Napoli non sono condivisibili poiche’, appunto, l’obbligazione assunta dal Fondo aveva natura previdenziale e dunque non era applicabile alla fattispecie in esame la disciplina delle obbligazioni in solido. La prescrizione del diritto alla prestazione non poteva decorrere, ai sensi dell’articolo 2935 c.c., prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilita’ della domanda all’INPS. Il termine di prescrizione di un anno non veniva interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro. Poiche’ risulta accertato e non contestato che il ricorrente aveva presentato domanda all’INPS in data 12 maggio 2004 e che il ricorso giudiziario era stato proposto solo il 20 giugno 2007 ne deriva che all’epoca dell’instaurazione del giudizio il termine annuale di prescrizione dei crediti azionati era ormai spirato.
In conclusione la sentenza della Corte di appello di Napoli deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia puo’ essere decisa nel merito e la domanda proposta da (OMISSIS) deve essere rigettata.
Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella complessita’ della disciplina esaminata, per compensare tra le parti le spese del presente processo.

P.Q.M.

LA CORTE
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta a domanda proposta da (OMISSIS). Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

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