Suprema Corte di Cassazione

Sezione VI

Ordinanza del 18 luglio 2012, n. 12416

Presidente Salmè – Relatore Cristiano

Fatto e diritto

Il relatore designato, consigliere Magda Cristiano, ha depositato la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti ed al P.M.:
1) Il Tribunale di Firenze, con decreto del 6.10.010, ha respinto l’opposizione ex art. 98 L.F. con la quale la notaio O.M. ha lamentato la mancata ammissione allo stato passivo del Fallimento della G. Immobiliare del credito privilegiato di Euro 1.500, vantato a titolo di onorari professionali per prestazioni rese in favore della società in bonis, consistite nell’aver redatto un atto di frazionamento di mutuo con riduzione di ipoteca. A sostegno della pronuncia, il Tribunale ha rilevato che l’incarico non era stato portato a termine, in quanto dopo aver redatto e registrato l’atto, la notaio non aveva provveduto ad eseguire gli annotamenti a margine dell’ipoteca, tanto che, intervenuto il fallimento, il curatore aveva incaricato dell’adempimento un altro notaio; ha quindi ritenuto che legittimamente la curatela si fosse sciolta dall’accordo a suo tempo stipulato dalla società con la O. e che quest’ultima, resasi inadempiente agli obblighi assunti, nulla poteva pretendere.
2) M.O. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, affidato a tre motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.
3) Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 98, 99 L.F. nonché 99 e 112 c.p.c., e deduce che il Tribunale ha rilevato d’ufficio un’eccezione di inadempimento che avrebbe dovuto essere proposta dal curatore, rimasto invece contumace nel giudizio, in tal modo violando il principio della domanda.
4) Coi secondo motivo la O. denuncia violazione dell’art. 72 L.F. e rileva che alla data della dichiarazione di fallimento della G. Immobiliare l’incarico affidatole non era stato ancora portato a termine e che, avendo il curatore optato per lo scioglimento del contratto, ella aveva diritto all’ammissione del credito relativo alle sole prestazioni eseguite, a norma del comma 4 dell’art. 72 L.F.
5) Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2223, 2234 e 2237 c.c., rileva che, in caso di recesso del cliente dal contratto, il prestatore d’opera intellettuale ha comunque diritto ad ottenere il compenso per l’opera svolta ed a vedersi rimborsare le spese.
5) I motivi appaiono manifestamente fondati.
6) Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo. L’art. 99 L.F., nel testo novellato dal d. lgs. n. 169/07, prevede espressamente che le parti resistenti debbano costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza, depositando memoria contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Ne consegue che, in difetto di costituzione del curatore, il Tribunale non poteva rilevare d’ufficio l’inadempimento contrattuale della O.
7) Facendo (implicita) applicazione del disposto dell’art. 1460 c.c. il Tribunale, peraltro, é incorso anche nelle violazioni delle norme di diritto sostanziale denunciate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso.
Sotto un primo profilo, è pacifico in fatto che il contratto, ancora pendente alla data di dichiarazione di fallimento e non compiutamente eseguito dalla O. , si fosse sciolto a seguito della dichiarazione del curatore di non volervi subentrare. La ricorrente aveva pertanto diritto a far valere nel passivo il credito relativo alle prestazioni già eseguite, a norma dell’art. 72 comma 4 l.fall.
9) Sotto altro profilo, l’ammissione del credito si imponeva ai sensi dell’art. 2237 I comma c.c., norma di chiarissimo tenore testuale, la cui applicazione prescinde dalla ricorrenza di una giusta causa di recesso del cliente (nella specie, comunque, non dedotta).
Il provvedimento impugnato dovrebbe pertanto essere cassato e la causa rimessa al Tribunale di Firenze in diversa composizione.
Tanto può affermarsi in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 n.5 e 380 bis cpc.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni svolte nella relazione, che non risultano contraddette, sotto nuovi profili di fatto o di diritto, dal Fallimento della Gaia Immobiliare s.r.l..
Pertanto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Firenze in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Firenze in diversa composizione, che deciderà anche delle spese giudizio di legittimità.

Depositata in Cancelleria il 18.07.2012

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