Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 11 luglio 2016, n. 28810

In tema di attività sotto copertura, l’azione dell’agente provocatore, che pure non abbia agito nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 97 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, non è punibile se si limita a disvelare un’intenzione criminale esistente, ma allo stato latente, fornendo solo l’occasione per concretizzare la stessa, e, quindi, senza determinarla in modo essenziale

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 11 luglio 2016, n. 28810

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/02/2014 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito l’avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 21 febbraio 2014 ha confermato la sentenza del 5 dicembre 2011 del giudice dell’udienza preliminare di Rovigo che, in sede di giudizio abbreviato, condannava (OMISSIS) per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, per aver concorso nella detenzione di grammi 188 di cocaina commissionata da (OMISSIS).
La Corte di Appello con ampie argomentazioni ha escluso che sussistessero le condizioni per la invocata applicazione della disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 97, in quanto non era affatto dimostrato che la operazione di acquisto di droga dal (OMISSIS) fosse stata concordata con la polizia giudiziaria, escludendo quindi la configurabilita’ di esimenti.
2. Propone ricorso (OMISSIS) a mezzo del difensore deducendo:
con primo motivo l’errore di applicazione della disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 97, essendo dimostrato che il ricorrente era un informatore dei carabinieri ed anche in questo caso aveva operato al loro servizio: “Il (OMISSIS) ha sicuramente agito nella consapevolezza e con la convinzione di svolgere una attivita’ sotto copertura” non essendo suo compito verificare la regolarita’ della procedura amministrativa del citato articolo 97.
Con secondo motivo la violazione di legge quanto alla applicabilita’ dell’articolo 51 c.p., comma 1. L’attivita’ del (OMISSIS) era consistita nel chiedere al (OMISSIS) di procacciare la droga che questi era in grado di ricevere direttamente dal suo fornitore; solo la sua informazione aveva consentito l’arresto del (OMISSIS). Il (OMISSIS) quindi aveva agito convinto di operare secondo legge e di adempiere ad un ordine legittimo delle forze di polizia. Tale certezza comporta la sussistenza della scriminante dell’articolo 51 c.p.p., comma 1.
Con terzo motivo deduce la violazione di legge per la mancata applicazione dell’articolo 40 c.p.p., comma 1.
Con quarto motivo deduce il vizio di motivazione per non essere stata applicata la attenuante speciale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 7. La condotta di far arrestare il (OMISSIS) non puo’ che rientrare nella disposizione in questione (OMISSIS) ha depositato ulteriore memoria sostegno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. Dalla motivazione della Corte risulta che (OMISSIS) fu arrestato in possesso dello stupefacente; l’ipotesi di accusa a carico del ricorrente nasceva inizialmente dal fatto che (OMISSIS) aveva “dichiarato che la consistente partita di cocaina in questione era stata da lui acquistata proprio su richiesta dell’odierno imputato ai fini della successiva cessione ad altro soggetto che il (OMISSIS) aveva indicato essere un mobiliere di Rovigo”. Risulta anche che rispetto a tali accuse, ovviamente non utilizzabili senza la presenza di circostanze individualizzanti, l’elemento che ha consentito lo svolgimento del processo consiste nella “confessione” del (OMISSIS), giunta a 2 anni di distanza.
1.1 Tale confessione viene ritenuta credibile soltanto in parte dalla Corte di Appello: difatti ritiene utile prova la parziale ammissione (l’avere commissionato lo stupefacente) ma non anche quella parte della dichiarazione secondo la quale il (OMISSIS) aveva chiesto la consegna della sostanza per creare in favore dei carabinieri l’occasione di arrestare il (OMISSIS) con lo stupefacente di cui faceva commercio.
2. A tal punto vanno segnalate gravi contraddizioni della motivazione, che incidono sulla possibile decisione:
– Inizialmente, laddove si fa riferimento ad una “parziale” confessione, si comprende che per la Corte la tesi ritenuta credibile e’ quella riferita dal (OMISSIS), ovvero che la droga era stata commissionata dal ricorrente per la successiva rivendita. Nulla, quindi, a che vedere con la presunta operazione di polizia.
– Successivamente, invece, nella motivazione si ritiene plausibile la diversa ipotesi dell’acquisto simulato.
2.1 Anche a ritenere che, pur ricorrendo tale ultima situazione, comunque sussista la responsabilita’ del ricorrente, non poteva la Corte non chiarire quale fosse la corretta ricostruzione per le inevitabili conseguenze, quanto meno in ordine al trattamento sanzionatorio, dell’eventuale collaborazione “confidenziale” con le forze dell’ordine, che avrebbe consentito il sequestro pur in ipotesi di responsabilita’ per il reato (la Corte nega la applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7, sul presupposto, pero’, di una ricostruzione incerta).
Inoltre, come chiarito appresso, e’ discutibile anche che sia irrilevante l’avere agito per consentire l’arresto di un trafficante, ancorche’ al di fuori delle condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 97.
3. Sotto due profili, quindi, si impone un nuovo giudizio per la motivazione contraddittoria e l’erronea interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73:
3.1 innanzitutto e’ necessaria una motivazione che ricostruisca in termini chiari il fatto, ovvero se il ricorrente abbia realizzato un accordo per l’acquisto di droga da rivendere od abbia, invece, simulato la sua intenzione ed agito comunque al fine di consentire l’arresto di (OMISSIS).
3.2 In questo secondo caso, a parte le considerazioni gia’ svolte avendo i giudici di merito escluso la prova positiva dell’accordo con la polizia giudiziaria, in relazione alla ricostruzione dei fatti dovra’ essere considerato se sia effettivamente mancata qualsiasi volonta’ di effettivo acquisto dello stupefacente e ricorra la situazione che gia’ questa Corte ha ritenuto comportare la non configurabilita’ del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, a carico dell’agente provocatore: e’ il caso in cui la condotta di quest’ultimo non sia stata condicio sine qua del reato in quanto “l’azione dell’agente provocatore che si limita a disvelare un’intenzione criminale esistente, ma allo stato latente, fornendo solo l’occasione per concretizzare la stessa, e, quindi, senza determinarla in modo essenziale”, non integra il reato, come e’ stato affermato proprio in tema di cessione di sostanze gia’ illecitamente detenute dal reo (Sez. 3, n. 20238 del 07/02/2014 – dep. 15/05/2014, Buruiana, Rv. 260081). In tale caso, difatti, la condotta non integra il fatto tipico purche’ si finga di acquistare cio’ di cui il venditore e’ gia’ in possesso (quindi in alcun modo comportando un pericolo effettivo per il bene tutelato creando disponibilita’ di droga prima inesistente). L’agente provocatore, in tale modo, non commette alcun reato laddove il trafficante, invece, ha gia’ realizzato il reato con la pregressa disponibilita’ del materiale illecito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

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